Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39734 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 21.9.2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, che l’aveva dichiarata colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen.
In particolare, si contesta alla COGNOME di avere
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’ar 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 525, comma 2, del codice di rito, nonché la violazione del principio di immutabilità del giudice eccependo la nullità assoluta della sentenza impugnata; in particolare, rappresenta che il dispositivo emesso dalla Corte di appello che aveva adottato la decisione in data 21 settembre 2023 è stato integrato in data 21 novembre 2023 da parte di un collegio totalmente diverso da quello che aveva emesso il primo dispositivo e tale diverso collegio avrebbe altresì proceduto anche a redigere la motivazione. Si ritiene che in tal modo sia stato violato il principio di immutabilità del giudice.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 438 e 441 del codice di rito, stante l’illegittima acquisizione di nuovi documenti nel giudizio abbreviato incondizionato, eccependo la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, nonché la nullità relativa. In sede di discussione in primo grado il difensore della costituita parte civile provvedeva a chiedere l’ammissione – accolta dal giudice – di corposa documentazione, asseritamente qualificata come memoria ma in realtà costituita, oltre che dalla riproduzione di documenti già contenuti nel fascicolo del P.M., da una perizia informatica a firma dell’ing. COGNOME e da una perizia psicologica sulla persona offesa; entrambe portano fatti nuovi al giudizio ed ulteriori, non noti alla difesa all’atto della scelta dell’abbreviato, rispetto risultanze del fascicolo del pubblico ministero. Specificamente dalla consulenza informatica emerge che l’Ip dal quale è stato effettuato l’accesso incriminato sarebbe stato realizzato da un Mac diverso e di ultima generazione rispetto a quello in possesso del COGNOME (fatto estraneo all’attività di indagine della procura); vengono poi dallo stesso ing. COGNOME esaminati gli altri dispositivi in possesso della famiglia COGNOME ivi escludendo il possesso di Mac di ultima generazione, viene geolocalizzato l’Ip della connessione incriminata ìn Siena, mentre dagli atti di
indagine l’Ip era in Piancastagnaio; trattasi di fatti tutti nuovi anch’essi totalmen estranei al fascicolo del Pm. Anche le conclusioni cui giunge il consulente non lasciano spazio a dubbi sull’apporto di novità alla ricostruzione storica del fatto effettuato dalla perizia stessa all’interno del quadro probatorio risultante da fascicolo del Pm. Identicamente l’altra consulenza psicologica assume l’esistenza nel COGNOME di uno stato di sofferenza conseguente a quanto accaduto tale da consigliare un sostegno psicoterapeutico che l’aiuti a gestire il proprio umore deflesso; trattasi di fatti anch’essi totalmente estranei al fascicolo del P.M.
E’ evidente la violazione del diritto di difesa dal momento che a fronte di tali nuove emergenze, già di per sé in contrasto con la ratio del giudizio abbreviato scelto dall’imputato, la difesa non ha potuto predisporre le controdeduzioni del caso; tutto ciò ha comportato una palese nullità assoluta o quantomeno una nullità relativa ex art. 181 cod. proc. peri.
La Corte territoriale erra gravemente nel ritenere che dette acquisizioni non abbiano in realtà arrecato alcun pregiudizio alla difesa trattandosi o di elementi già emergenti dagli atti acquisiti o di aspetti di cui la sentenza di condanna non ha comunque tenuto conto. Tali argomenti appaiono finalizzati al solo ed esclusivo fine di salvare una sentenza insalvabile.
2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, del codice di rito in riferimento all’art. 615-ter cod. pen., rilevando la mancanza di indizi gravi precisi e concordati in relazione alla sussistenza del fatto reato e sull sua commissione da parte dell’imputata; l’unico indizio presente nel fascicolo del P.m, è quello relativo al fatto che l’operazione di cancellazione incriminata è stata effettuata da Ip di proprietà della madre della NOME, indizio che tuttavia non resiste all’obiezione relativa al fatto che essendo amici, l’imputata e la persona offesa, ben avrebbero potuto insieme effettuare l’accesso da casa della COGNOME, e che detto accesso sarebbe stato effettuato in Piancastagnaio. Nessun rilievo può poi assumere l’altro indizio relativo all’essere stato l’accesso incriminato effettuato con un Mac diverso e di ultima generazione rispetto a quello in possesso del COGNOME (fatto estraneo all’attività di indagine della procura); trattasi dì elemento di novit introdotto dalla perizia rispetto alle indagini del P.M. che determina la nullità dell sentenza; in ogni caso non può rilevarsi come nessun indizio risulti in atti sul fatto che la NOME fosse in possesso di Mac diverso e di ultima generazione; non è poi dato sapere cosa possa significare diverso e di ultima generazione, a quale anno si riferisca tale assunto, in ogni caso la stessa sentenza rileva che trattasi di elementi di novità non utilizzati dal giudice per la decisione; nessun rilievo può quindi
assumere ai fini della completezza della prova índiziaria quanto dedotto nella consulenza tecnica.
Anche in relazione all’elemento soggettivo non sussistono elementi probatori sufficienti ad attestarlo; le indagini svolte hanno confermato che l’Ip dal quale è stato effettuato l’accesso incriminato è relativo a indirizzo in Piancastagnaio, salvo le diverse ma non utilizzabili dichiarazioni dell’imputata e della madre che tuttavia non parlano dell’Io ma dell’indirizzo di residenza. Il giudice individua poi un’ulteriore elemento indiziarlo nel fatto che la COGNOME conosceva la persona offesa COGNOME che è evidentemente insufficiente a tal fine.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23’2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando not spese;
il difensore dell’imputatok,ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, risulta dagli atti – a cui questa Corte può e deve doverosamente accedere trattandosi di vagliare questione di tipo processuale – che il dispositivo della sentenza è quello emesso all’esito della camera di coniglio del 21.9.2023 dai giudici COGNOME – presidente nel. COGNOME e COGNOME e che il diverso Collegio a cui fa cenno il ricorso si è occupato unicamente di correggere il dispositivo già formalizzato integrandolo nella parte in cui aveva omesso di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile. Sicché correttamente la motivazione della sentenza impugnata è stata stesa dal AVV_NOTAIO e la sentenza documento riporta quali
giudici della decisione i dr. COGNOME, COGNOME e COGNOME ossia coloro che avevano assunto la decisione.
D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di osservare al riguardo che non sussiste alcuna incompatibilità, ne la necessità che il collegio che provvede alla correzione dell’errore materiale debba essere composto dalle stesse persone fisiche del collegio giudicante in sede di cognizione (cfr. per tutte, Sez. 2, n. 21986 del 05/03/2010, Rv. 247547 – 01 secondo cui il giudice collegiale che ha emesso la sentenza può provvedere alla correzione dell’errore materiale se composto da magistrati-persone fisiche diversi da quelli che hanno concorso alla decisione da emendare.).
Il chiaro dato testuale dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. esprime una regola generale, per la quale è il giudice autore del provvedimento a doversi occupare della sua correzione secondo una previsione che, seppur estesa a tutti gli atti decisori giudiziali, è poi ripresa per la sola sentenza anche dall’art. 547 cod. proc. pen., per il quale dopo la deliberazione e “fuori dei casi previsti dall’art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’art. 546, si procede anche d ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’art. 130. Soltanto in via di eccezione, per il caso in cui la decisione sia impugnata e l’impugnazione non sia dichiarata inammissibile, dovrà intervenire il giudice chiamato a conoscere della stessa impugnazione. Tanto è sufficiente per escludere che qualsiasi altra autorità giudiziaria parificata nel grado disponga del potere di emendare l’errore contenuto in provvedimento di altro giudice.
Tuttavia, per giudice autore del provvedimento non deve intendersi la stessa persona fisica che lo emise ma il medesimo organo competente secondo le regole generali per la particolare fase processuale.
Quando la legge si riferisce al “giudice”, per indicarne e qualificarne la competenza, intende individuare l’organo giudiziario competente secondo le regole generali per la particolare fase processuale. Ne consegue, in materia di correzione di errori materiali, che la competenza non può riguardare la persona fisica del giudice, che ha compiuto l’atto, ma si riferisce al giudice nella sua funzione specifica, in rapporto alla fase processuale in cui si ravvisa l’esigenza di rettificar l’atto materialmente erroneo (così, Sez. 1, n. 2258 del 08/07/1985, Rv. 170367 01).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo dì aspetti già ampiamente vagliati dalla Corte di merito che nel rigettare l’eccezione
processuale qui riproposta con la censura in scrutinio, ha evidenziato come in realtà le circostanze di cui alla consulenza informatica di parte, acquisita, comunque non utilizzate dal giudice di primo grado nel ritenere la gravità indiziaria, risultassero gi dal ricorso al Tar presente nel fascicolo del P.m. (che secondo quanto afferma la sentenza impugnata, senza specifiche smentite sul punto da parte del ricorso in scrutinio, conterrebbe già ampi stralci di tale elaborato), e come, quanto all’altra consulenza, quella psicologica, la decisione dì merito non avesse tenuto conto, ai fini del decidere, delle affermazioni in essa contenute.
Tale impostazione è corretta.
Come espressamente prevede l’art. 121 cod. proc, pen., le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, “in ogni stato e grado del procedimento”, sicché trattasi di facoltà che vale in via generale e quindi anche in sede di giudizio abbreviato non condizionato. Discorso a parte riguarda la consulenza tecnica di parte che a rigore non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di “memoria” l’atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice.
Ciò a maggior ragione in caso di giudizio celebrato, come nel caso di specie, col rito abbreviato (cfr. Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Rv. 285017 – 01, che ha affermato che nel giudizio abbreviato, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta e acquisita ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozione di “memoria” l’atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice).
Ciò nondimeno deve ritenersi che non osti alla produzione e all’apprezzamento del contenuto della memoria che non si esaurisca nell’allegazione di nuovi atti, la circostanza che la memoria riporti, per estratto o per intero, atti di indagine contenuti nel fascicolo di parte e non confluiti in quello del PM sulla cui base si fonda il giudizio abbreviato non condizionato, potendo il giudice non tenere in considerazione le valutazioni tecniche che si fondano su atti inutilizzabili ai fini della decisione (Sez.6, n.3500 del 23/09/2008 dep.2009; Sez.3, n.21018/2014).
E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, risultando dalla lettura della sentenza di primo grado che effettivamente manca un cenno specifico, ai fini della decisione di condanna, alle circostanze emergenti dagli elaborati tecnici in argomento che è piuttosto il ricorso in esame ad utilizzare per dimostrare l’assenza della gravità indiziaria in ordine alla attribuibilità del fatto all’imputata, così
particolare riferimento alla consulenza informatica, i cui dati peraltro – evidenzia la sentenza impugnata – già emergevano, in parte, da atti contenuti nel fascicolo del PM (ricorso al Tar), acquisito nel giudizio abbreviato.
Tutto ciò senza considerare che, in ogni caso, il vizio denunciato, a differenza di quanto si assume in ricorso, non comporta la nullità della sentenza impugnata versandosi piuttosto nel campo dell’inutilizzabilità quando si tratta di atti che non avrebbero potuto essere adoperati ai fini della decisione, sicché rimane il fatto che non risulta esperita da parte del ricorrente la cd. prova di resistenza. Va rammentato che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che plurimi sono gli elementi posti a base dell’affermazione della responsabilità della ricorrente (ivi compresa la prova logica) il ricorso tace in ordine alla decisività, fini della decisione, degli atti che si assumono illegittimamente utilizzabili.
1.3. Il terzo motivo, in definitiva, lamenta che l’imputata sarebbe stata condannata “perché ha un Mac, perché conosceva il COGNOME, perché dall’utenza di Piancastagnaio o forse di Siena sarebbe avvenuto il collegamento incriminato, il tutto in totale assenza di un movente”, e che la sentenza avrebbe dato molto rilievo alle dichiarazioni resa dalla madre dell’imputata in ordine al fatto che i COGNOME le aveva chiesto di stamparle un file e che ella non fosse a conoscenza della password del predetto, e al fatto che, secondo quanto a sua conoscenza, il COGNOME non aveva mai frequentato la sua abitazione. E conclude che tutto ciò non risulta integrare la gravità indiziaria necessaria a fondare un giudizio di colpevolezza.
Esso è evidentemente inammissibile, avendo ad oggetto censure che, attraverso i vizi dedotti, tendono piuttosto ad una rivalutazione del compendio probatorío, nell’ottica di focalizzare l’attenzione di questa Corte su circostanze di fatto che notoriamente sono fuori dal portato valutativo del giudizio di legittimità e che in ogni caso non possono essere introdotte attraverso la scomposizione del materiale probatorio su cui si fonda la valutazione, unitaria, di merito che, nel caso dì specie, correttamente aveva posto in rilievo il complessivo coacervo probatorío altamente índíziarìo esistente a carico dell’imputata, non senza considerare e soppesare ogni suo singolo elemento.
Ed invero, come ha già avuto modo dì affermare questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziar’ per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alt grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 04/03/2021, Rv. 280605 – 02); a ciò si aggiunga che in tema di processo indiziarlo, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441 – 02; conf. n.978 del 1982, Rv. 157266-01).
Il motivo in scrutinio nel selezionare ed analizzare partitamente gli indizi ha non solo trascurato dì considerare quelli che sono i principi che regolano il giudizio indiziario ma ha finito anche col non confrontarsi con le sentenze di merito – che in quanto conformi costituiscono un unicum argomentativo – che in ossequio a tali principi hanno posto in essere una valutazione adeguata, come risulta dalle ragioni motivazionali, esaustive e convincenti, che le sostengono.
Hanno in particolare evidenziato i giudici di merito come le stesse dichiarazioni della madre dell’imputato “non aprono la porta ad ipotesi alternative” – così testualmente la sentenza impugnata – ovvero alla possibilità che ad effettuare l’accesso al portale fosse stato lo stesso COGNOME o lei stessa, e hanno anche già fornito risposte logiche ed esaurienti rispetto ai profili di frizione che la dife assume presenti nel quadro probatorio (così ad esempio riguardo al domicilio in Piancastagnaio indicato evidentemente per la sola ricezione delle fatture, essendo incontroverso, secondo quanto dichiarato dalla stessa intestataria dell’utenza, la madre dell’imputata, che l’accesso ad internet viene utilizzato a Siena).
Ha quindi concluso la Corte di appello che altre ipotesi alternative – accesso fatto da altri con la wifi aperta dalla NOME – rientrano nel campo delle semplici possibilità che però non trovano nessun addentellato concreto negli atti di causa e che pertanto non residuano ragionevoli dubbi circa la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, ricordando sul punto il calzante principio sopra indicato secondo cui, appunto, la regola di giudizio dell’ ‘aldilà di ogni ragionevole dubbio’ ex articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nell’emergenza processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod, proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 2.500, 00, oltre accessori di legge, come richiesto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.