Prova Etilometro: Quando è Valida e Chi Deve Dimostrare il Malfunzionamento?
La questione della validità della prova etilometro è centrale in moltissimi procedimenti per guida in stato di ebbrezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9564 del 2024, torna sul tema, chiarendo in modo inequivocabile a chi spetti l’onere di dimostrare un eventuale difetto dell’apparecchio. La Suprema Corte ha confermato un orientamento consolidato, rigettando il ricorso di un imputato e fornendo importanti indicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico significativamente superiore ai limiti di legge (2,00 g/l alla prima prova e 1,81 g/l alla seconda). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Inattendibilità della prova etilometro: La difesa sosteneva una violazione di legge e una motivazione illogica della sentenza d’appello, contestando la validità della prova raccolta tramite l’etilometro.
2. Diniego del lavoro di pubblica utilità: Veniva contestata la decisione della Corte d’Appello di respingere la richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Decisione della Corte sulla Prova Etilometro
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze. Sul primo punto, quello cruciale relativo alla prova etilometro, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza.
Di conseguenza, è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria. Tale prova non può consistere in una generica contestazione, ma deve dimostrare in modo specifico e concreto la sussistenza di vizi dello strumento, errori di omologazione, o la mancanza dei controlli periodici previsti dalla legge. Nel caso di specie, la difesa non aveva fornito alcuna allegazione specifica su un cattivo funzionamento dell’apparecchiatura, limitandosi a una contestazione generica.
La Corte ha inoltre sottolineato come, nel caso esaminato, la prova strumentale fosse corroborata da elementi sintomatici evidenti, quali alito vinoso, occhi lucidi e linguaggio sconnesso, tutti riportati nel verbale di accertamento.
Il Diniego della Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d’Appello nel negare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La decisione si basava sul comportamento passato dell’imputato e sul fatto che avesse già beneficiato in precedenza di tale istituto. Questi elementi hanno portato i giudici di merito a formulare una prognosi negativa sulla possibilità che l’imputato rispettasse le prescrizioni e gli obblighi connessi al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’affidabilità dell’etilometro, garantita da un preciso apparato normativo che ne regola caratteristiche e controlli periodici, è presunta. Si verifica quindi un’inversione dell’onere della prova: non è l’accusa a dover dimostrare, oltre all’esito positivo, il perfetto funzionamento dello strumento, ma è la difesa a dover provare, con elementi specifici, l’esistenza di un vizio. La Corte distingue nettamente questa situazione da quella degli autovelox, per i quali la Corte Costituzionale ha imposto verifiche periodiche di funzionalità e taratura a pena di illegittimità dell’accertamento. Per gli etilometri, la normativa esistente è ritenuta sufficiente a garantirne l’affidabilità. Per quanto riguarda le pene sostitutive, la decisione riafferma la discrezionalità del giudice nel valutarne la concessione, basandosi su una prognosi complessiva della personalità e del comportamento del condannato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma la linea dura della giurisprudenza in materia di guida in stato di ebbrezza. Le implicazioni pratiche sono chiare: chi intende contestare l’esito della prova etilometro deve preparare una difesa tecnica molto solida, basata non su semplici supposizioni, ma su prove concrete di un malfunzionamento, ad esempio attraverso una consulenza tecnica. Inoltre, la decisione ribadisce che l’accesso a benefici come il lavoro di pubblica utilità non è un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione positiva del giudice sulla futura affidabilità del condannato, valutazione in cui i precedenti comportamenti giocano un ruolo determinante.
L’esito positivo dell’alcoltest è sufficiente per provare lo stato di ebbrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’esito positivo dell’etilometro costituisce piena prova dello stato di ebbrezza del conducente.
A chi spetta dimostrare che l’etilometro non funzionava correttamente?
Spetta alla difesa dell’imputato l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando con elementi specifici e concreti la sussistenza di vizi, errori di strumentazione o la mancata verifica periodica dell’apparecchio.
Avere già usufruito in passato del lavoro di pubblica utilità può impedirne una nuova concessione?
Sì, il giudice può negare la concessione del lavoro di pubblica utilità se, sulla base del comportamento passato dell’imputato e del fatto che ne abbia già beneficiato, formula una prognosi negativa circa il futuro rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione degli artt. 186 cod. strada e 379 reg. di esecuzione cod. strada in riferimento alla prova dell’elemento oggettivo del reato, motivazione manifestamente illogica; 2. Reiezione della richiesta di espiazione della pena detentiva mediante la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 53 e 56 bis I. 689/81 come introdotti dal d.lgs 150/22.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia, nel caso esamiNOME, che: la prova dell’omologazione dello strumento utilizzato per accertare lo stato di ebbrezza dell’imputato è fornita dal verbale di accertamento acquisito agli atti, pienamente utilizzabile in virtù del rito abbreviato prescelto; il ricorrente presentava evidenti manifestazioni sintomatologiche collegate all’assunzione di alcol (alito vinoso, occhi lucidi, linguaggio sconnesso); i due scontrini avevano registrato una concentrazione di alcol pari a 2,00 g/l alla prima prova e 1,81 g/I alla seconda prova; la difesa non ha assolto all’onere di allegazione – il quale deve essere improntato a criteri di specificità e concretezza – riguardante il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non si confrontano con la congrua motivazione espressa dalla Corte di appello, la quale, richiamando i precedenti anche specifici annoverati dal ricorrete, il comportamento serbato dall’imputato ed il fatto che l’imputato abbia già beneficiato in passato dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, ha escluso possibilità di una prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
AT A
Il Consigliere est nsel P O S T