Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50281 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50281 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTIGNY ( FRANCIA) il 27/06/1960
avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
COGNOME Natale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo:
violazione dell’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ragione dell’ apoditticità ed incongr iter motivazionale in punto di affermazione della responsabilità dell’ imputato per il rea ricettazione non risultando dimostrata la consapevolezza dello stesso in ordine alla provenienza delittuosa degli assegni de quibus;
violazione dell’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen. relativamente alla mancata declarator prescrizione avendo la corte territoriale implicitamente escluso la contestata recidiva confermare la sentenza di primo grado in forza della quale era stata riconosciuta l’ equivalen di detta aggravante con le concesse circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il ricorrente ha riproposto con il primo motivo censure già sostanzialmente prospetta con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E q Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo l correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la prop valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di “rileggere” gli elementi di posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merit quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’i dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabil sede di legittimità.
2.2. Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazi struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per fo un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’ana nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3 sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
2.3. Non può, del resto, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso p Cassazione l’ interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coeren
logica (Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Infatti giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmen giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convinciment con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad alt ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Supre
2.4. Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni formulate avendo corte territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in questa sede le ragioni per le quali le prove assunte erano idonee a comprovare la responsabilità dell’ imputato in ordine alla contesta ricettazione degli assegni in quest sussistendo anche l’ elemento soggettivo in relazione a tutta una serie di elementi fattuali c comprovavano la consapevolezza della provenienza illecita dei beni da parte dell’ odierno imputato (v. sent. f. 4-5).
In tal modo la corte di appello si è, invero, correttamente conformata – quanto a qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiu anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamen spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. H, n. 45256 del 22 novembre 2007, COGNOME, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quan l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse d illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose d sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso dell cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle co medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri offici giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio – 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sed quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censu essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di m merito, appaiono del tutto infondate.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Va, invero, osservato che ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener con della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudiz
comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equ (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta interpretazione corrisponde dell’art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l’applicabilità, tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen.) (Sez. 2 05/12/2018 – dep. 28/01/2019, NOME COGNOME Rv. 27489901).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammiss declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019 H consigliere estensore presidente