Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13115 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila , con sentenza del 23 giugno 2024, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME era stato ritenuto responsabile rapina aggravata e lesioni ai danni di NOME.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di NOME, premettendo che la Corte di appello aveva condiviso la censura proposta in appello di inutilizzabilità degli atti acquisiti in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod. proc.
pen., ma che aveva erroneamente ritenuto che si potesse giungere ad una dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato attraverso l’analisi dei rimanenti elementi probatori; in primo luogo, contesta l’utilizzabilità del certificato medico del pronto soccorso, poiché lo stesso era un documento allegato alla querela, che secondo la Corte di appello non doveva essere acquisita; peraltro, dal certificato non si poteva certo risalire alla causale delle lesioni, mai menzionata.
Quanto alla testimonianza dell’agente COGNOME, dalla stessa non emergeva nulla che potesse essere ricondotto al capo di imputazione, salvo che le dichiarazioni non venissero associate a quanto riportato da COGNOME, ritenute inutilizzabili; l’agente COGNOME, invece, era intervenuto a distanza di diverse ore, e le sue dichiarazioni, relative al fatto che COGNOME gli aveva riferito di essere inseguito da due persone che lo avevano rapinato la sera precedente, erano utilizzabili solo in parte, in quanto svolgevano funzione surrogatoria rispetto a quelle del teste primario, mai escusso, riferite ad un fatto verificatosi in precedenza cu i l’agente non aveva assistito, ma che aveva appreso dalla persona offesa; pertanto, doveva escludersi che potesse utilizzarsi la dichiarazione del teste nella parte in cui riferiva esservi stata una rapina; per tali motivi, anche in considerazione del verbale di sequestro delle catene rinvenute in possesso ai due imputati, il difensore insiste nel chiedere a questa Corte di ritenere non superata la ‘prova di resistenza’ dei rimanenti elementi probatori, che da soli non potevano descrivere la dinamica dei fatti e osserva che la colpevolezza dell’imputato non si poteva ritenere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si era sempre sottratto, per libera scelta, all’esame da parte dell’imputato o de l suo difensore.
1.2 Il difensore lamenta inoltre il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. ed eccepisce l’inutilizzabilit à del certificato medico acquisito ex art. 522 cod. proc. pen., allegato della querela sporta dalla persona offesa
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1 Una volta ritenute non utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa, gli elementi di prova rimanenti non consentono, infatti, di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina: secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, il teste COGNOME si è limitato a fermare i due soggetti che la persona offesa aveva indicato come quelli che lo avevano rapinato la sera precedente, ma da tali dichiarazioni non emerge né come fosse avvenuta la rapina (con violenza o minaccia, e i n che modo attuate), né quale fosse stato l’oggetto della stessa; neppure possono essere ritenute rilevanti le dichiarazioni del teste COGNOME e il certificato medico prodotto, che potevano confermare soltanto che la persona
offesa aveva subìto un’aggressione, ma non che tale aggressione fosse collegata ad una rapina.
Pertanto, non essendovi alcun elemento di prova diretta della sussistenza del reato contestato all’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 26/03/2025