Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni della parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibile o il riget ricorso;
letta la memoria di replica della difesa dell’imputato che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATI -0
Con sentenza in data 23 giugno 2023, la Corte di Appello sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 16-12-2022, rideterminava la pena inflitta ad COGNOME NOME in ordine al reato di rapina allo stesso ascritto in ann reclusione ed C 1550,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. per errata applicazione dell’art cod.proc.pen. quanto alla acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa NOMENOME NOME parte civile, dovendosi ritenere errato il giudizio di impossibilità sopravve effettuato dai giudici di merito, posto che non erano stati compiuti accertamen completi per rintracciare la p.o., la citazione era stata notificata con sette anni di r ad un indirizzo in Brasile ove non era più residente la stessa, nessuna adeguata attivit di indagine sul territorio italiano o su quello brasiliano era stata compi conseguentemente, mancavano i presupposti per l’applicabilità dell’art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. stante che la costituzione di parte civile provava la conoscenza de procedimento da parte del NOME e la sua volontaria sottrazione all’esame;
violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pEn. in relazione all’er valutazione degli elementi probatori acquisiti ed alla ritenuta sussistenza del dolo impossessamento sopravvenuto, dovendosi valorizzare quelle dichiarazioni del COGNOME dalle quali risultava che la reazione dell’imputato era stata determinata dal dann ingiusto patito con la rottura degli occhiali e dei cd del proprio figlio; ino sottolineava come la volontà del ricorrente di acquisire le videoregistrazioni manifesta nel corso del procedimento, dimostrasse la fondatezza delle ragioni della propria azione, come riferite dal medesimo all’udienza del 13 novembre 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non supera la c.d. prova di resistenza e deve pertanto esser dichiarato inammissibile.
Ed invero va rammentato che secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del pred elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutar se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino suffic giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorr ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizi impugnazione il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decis ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimit 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cu ricorrente lamenta l’inutilizzabilità, non ha avuto incidenza determinante ed esclusiva nel giudi di colpevolezza del ricorrente, affermato concordemente dai giudici di merito sulla base dell dichiarazioni dei testi COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME i quali riferivano di avere con l’aggressione del NOME, le ferite dallo stesso riportate, e la fuga della vettura con a
l’imputato; inoltre, quali ulteriori elementi decisivi, le pronunce di merito segnalavano anco risultanze dell’intervento nell’immediatezza dei fatti dei Carabinieri, che individuavano il m a bordo del quale il ricorrente si era allontanato, il certificato medico rilasciato al P.S. al attestante varie lesioni al volto ed al corpo tutte compatibili con il racconto nell’immediat della p.o., e le modalità dell’arresto dello stesso COGNOME, ritrovato con tracce di sang proprio abbigliamento. Trattasi con evidenza di una congerie di elementi probatori, con i quali ricorso non si confronta, che appare idonea a sostenere la valutazione di responsabilità dell’imputato, e ciò indipendentemente dalla acquisizione ed utilizzazioni delle dichiarazioni r dal cittadino straniero poi non escusso nel contraddittorio delle parti.
2. GLYPH Anche il secondo motivo è infondato in quanto non deducibile nel giudizio di legittimità; ed invero in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertat idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illoclica la motivazione per essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel mer del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso di specie, alcun errore capace di disarticolare l’intero ragionamento probatorio può ravvisarsi, pos che, l’orologio sottratto al NOME durante l’aggressione, veniva effettivamente rinvenuto momento dell’arresto in possesso dell’COGNOME e che la prospetta2:ione della possibilità qualificare i fatti ex art. 393 cod.pen. è certamente esclusa non potendo l’imputato vantare alc diritto alla consegna di beni altrui.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 3686,00 olt accessori di legge.
Roma, 3 luglio 2024