Prova di Resistenza: La Cassazione Spiega i Limiti del Ricorso
Un’ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso, introducendo un concetto cruciale: la prova di resistenza. Questo principio stabilisce che, per contestare l’uso di un elemento probatorio, non basta affermarne l’illegittimità, ma bisogna dimostrare che la sua assenza avrebbe cambiato l’esito del processo. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di una donna per il reato di furto aggravato e continuato, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Ravenna sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputata, ritenuta responsabile della sottrazione di un biglietto della lotteria istantanea del valore di 1.000 euro, ha deciso di impugnare la sentenza di condanna presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Prova di Resistenza
La difesa ha basato il ricorso su tre motivi principali:
1. Utilizzo del Profilo da Parte di Altri: Si sosteneva che la motivazione della condanna fosse viziata, poiché altre dipendenti avrebbero potuto utilizzare il profilo informatico dell’imputata per commettere il furto.
2. Mera Reiterazione: Il secondo motivo era strettamente collegato al primo, insistendo sulla stessa linea difensiva.
3. Inutilizzabilità della Consulenza Tecnica: Si contestava l’utilizzo di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio proveniente da un diverso procedimento civile, ritenendola una prova non ammissibile nel processo penale.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. I primi due sono stati liquidati come una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, trasformandosi in mere lamentele sui fatti, che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità.
È sul terzo motivo che la Corte si sofferma, introducendo il concetto fondamentale della prova di resistenza.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che, per lamentare l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il ricorrente ha l’onere di illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sull’intero quadro probatorio. In altre parole, deve dimostrare che, senza quella specifica prova, le altre risultanze non sarebbero state sufficienti a giustificare la condanna.
Citando un proprio precedente (sent. n. 7986/2016), la Corte ha ribadito che gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano “irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento”. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione per dimostrare che, esclusa la consulenza tecnica, le restanti prove sarebbero state inadeguate a fondare la sua responsabilità penale. Per questa ragione, anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per aspecificità.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida due principi cardine del processo penale di legittimità. Primo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti; i motivi devono riguardare violazioni di legge e presentare argomenti critici specifici contro la sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le difese già respinte. Secondo, e più importante, il principio della prova di resistenza impone un onere argomentativo stringente alla difesa: non è sufficiente denunciare un vizio procedurale o probatorio, ma è necessario dimostrare che tale vizio è stato determinante per la decisione finale. In assenza di tale dimostrazione, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso che si risolvono in una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi sono inammissibili, in quanto non svolgono una reale funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘prova di resistenza’ in un ricorso per cassazione?
La ‘prova di resistenza’ è un onere a carico di chi ricorre. Se si lamenta l’inutilizzabilità di un elemento di prova, bisogna dimostrare che l’eliminazione di quella specifica prova avrebbe reso insufficiente il quadro probatorio complessivo, portando a una diversa decisione. Se le altre prove sono sufficienti a confermare la condanna, il motivo è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43214 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 14 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato continuato e l’aveva condannata alla pena di giustizia;
che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso dell’imputata, i quali possono essere trattati congiuntamente, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine, rispettivamente, alla possibilità che altre dipendenti potessero utilizzare il profilo dell’imputata per commettere i furti all’asserit sottrazione di un Gratta e Vinci da C 1.000,00, sono inammissibili perché entrambi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
che il terzo motivo di ricorso dell’imputata, che si duole dell’erronea applicazione della legge in relazione all’utilizzabilità della relazione di consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito del procedimento civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto sprovvisto della prova di resistenza, atteso che questa Corte ha affermato che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269218);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.