Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/02/1977
COGNOME nato a NAPOLI il 05/12/1982
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, emessa il 23 febbraio 2021, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di truffa i concorso, per essersi appropriati, fingendo di essere dei corrieri incaricati del ritiro, di una notevole quantità di capi di abbigliamento del valore di 56.000 euro destinata ad una ditta coreana che aveva già pagato la fornitura al venditore.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità del differimento dell’udienza del 7 aprile 2020 per non esserne stata effettuata la notifica all’imputato COGNOME COGNOME all’epoca detenuto;
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte omesso di dichiarare l’inutilizzabilità, nei confronti di NOME, delle prove testimoniali a suo carico, che avrebbero dovuto essere espletate all’udienza del 12 febbraio 2021 (come da precedente ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale emessa dal primo giudice il 18 ottobre 2018) e che, invece, non erano state assunte in quella udienza in quanto il Tribunale aveva revocato l’ordinanza di rinnovazione precedentemente emessa, con violazione delle prerogative difensive
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente COGNOME RaffaeleCOGNOME non avendo la Corte valutato l’assenza di prova in ordine alla sua presenza sul luogo del ritiro della merce ed ogni altra condotta di concorso penalmente rilevante alla perpetrazione del delitto.
Peraltro, le indagini non avrebbero rilevato per intero la targa del furgone che si era allontanato con la merce dal luogo del delitto, né la stessa entità di quanto sottratto, dubitandosi anche di tale evento per il fatto che la ditta coreana acquirente aveva continuato i propri rapporti commerciali con la ditta italiana venditrice, così dovendosene dedurre l’insussistenza di un ingiusto profitto;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla consequenziale determinazione della pena.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la quale si è insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici ed, in parte, manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza alla luce della circostanza che il ricorrente COGNOME COGNOME nel cui interesse è stata coltivata la censura, sebbene non ne ve ne fosse necessità in base alla normativa emergenziale correttamente richiamata dalla Corte di appello (art. 83, decreto legge n. 10 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020) aveva ricevuto in carcere la comunicazione del rinvio dell’udienza, sicché è smentito dagli atti il presupposto di fatto sul quale si basa l’eccezione.
In ordine al secondo motivo, si deve rilevare che l’eccezione di inutilizzabilità di alcune prove testimoniali nei confronti di NOME non si cimenta con la prova di resistenza, dal momento che non si specifica in ricorso se la sottrazione al giudizio delle prove testimoniali non assunte all’udienza del 21 febbraio 2021, avrebbero avuto l’effetto di indebolire il pesante quadro accusatorio a carico dell’imputato altrimenti formatosi.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso p genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, COGNOME, Rv. 262011).
Il terzo motivo, per quanto inerente alla posizione di COGNOME NOME, è generico. Il ricorrente non tiene conto della decisiva circostanza, ampiamente messa in evidenza dalla Corte di appello ma obliterata in ricorso, che le impronte digitali dell’imputato erano state ritrovate sul biglietto di pedaggio utilizzato dal conducente del furgone del quale COGNOME NOME si era servito per asportare la merce dalla ditta venditrice, mezzo identificato in tutta sicurezza non solo attraverso la targa ma attraverso gli spostamenti tracciati e le telecamere della zona di interesse.
La presenza di NOME come concorrente materiale nel reato, era stata documentata anche dall’esame dei tabulati telefonici che avevano registrato la sua presenza e quel del COGNOME nel luogo del delitto in quelle circostanze di tempo, unitamente alla presenza di una autovettura che faceva da staffetta al furgone, a dimostrazione che il COGNOME – presentatosi presso la ditta acquirente e riconosciuto da un addetto – fosse coadiuvato da correi.
Altrettanto generiche, in quanto non riferentisi alle deposizioni degli addetti della ditta venditrice e della documentazione da costoro offerta sulla consegna della merce e sulla sua definitiva sottrazione illecita, risultano le argomentazioni difensive in ordine alla mancata prova della truffa nei suoi elementi costitutivi, con assorbimento di ogni altra argomentazione in punto di responsabilità.
4. Il quarto motivo è del tutto aspecifico, poiché non tiene conto delle ragioni che hanno portato la Corte a negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche con conseguente diminuzione della pena, ancorato alla gravità del fatto, per il danno cagionato ed alla personalità dei ricorrenti, attinti da numerosi
precedenti penali specifici.
Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all’art. 133 cod.
pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 14/03/2025.