Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIUSSANO il 15/07/1968
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria del 07/05/2025;
considerato che il primo motivo, con cui si lamenta l’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa ascritto all’odierno ricorrente, non è consentito, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata, dove – tra l’altro – si evidenzia che tutte le persone offese hanno riconosciuto nella foto riproducente le sembianze del Mauri il soggetto con il quale avevano trattato l’acquisto delle autovetture), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il motivo in esame non è consentito dalla legge anche sotto diverso profilo, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e, come si è sopra precisato, ha correttamente valutato le risultanze processuali facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, quanto all’epoca di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, che il difensore non specifica se, non utilizzando tale dato, all’esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell’imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità; che, invero, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’errore di valutazione o l’utilizzazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento; che, nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del Mauri in relazione alle truffe in contestazione, il dato della esatta data di costituzione della società non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato soprattutto le dichiarazioni delle persone offese;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la tempestività della
querela sporta da NOME COGNOME reitera le doglianze avanzate nel giudizio di secondo grado, risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed
esaustiva, con la quale il difensore non si confronta; che, invero, alle pagine 10 e
11 il giudice di appello evidenzia che la conoscenza certa di essere rimasta vittima di raggiro la persona offesa la ebbe a seguito della formale lettera di diffida
inoltrata tramite il suo legale in data 25/11/2019, che rimase senza alcuna risposta, come le precedenti richieste di chiarimenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.