Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9629 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 13/11/1959; avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna (mesi 9 di reclusione ed euro 150,00 di multa) del Tribunale di Cosenza del 4 giugno 2021, che aveva condannato l’imputato per il delitto di truffa, come aggravato dalla riconosciuta e computata recidiva, ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:
1.1. Inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 512 e 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.), avendo la Corte, come il giudice di primo grado, ritenuto di poter riconoscere la responsabilità dell’imputato, per il delitto di truffa contestato, sulla base delle dichiarazion predibattimentali rese dalla persona offesa (querelante) alla polizia giudiziaria ed acquisite agli atti, senza alcuna verifica della impossibilità (a cagione di salute) del dichiarante di recarsi in udienza e sottoporsi all’esame delle parti;
1.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello respinto il motivo di gravame con il quale si chiedeva applicarsi l’istituto della non punibilità del fatto per la tenuità della condotta (art. 131 bis cod. pen.) e per avere la Corte misurato la sanzione pecuniaria in euro 1.500,00, laddove il giudice di primo grado aveva irrogato la multa di euro 150,00, senza offrire peraltro sul punto alcuna grafica argomentazione.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2.1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato, tenendo conto dei motivi di gravame e valorizzando l’assoluta sufficienza (ai fini del decidere) delle testimonianze assunte nel contraddittorio e della documentazione, pure acquisita nel contraddittorio, senza che, dunque, le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa (querelante) alla polizia giudiziaria potessero svolgere alcun ruolo essenziale nella ricostruzione del fatto. Il motivo di ricorso non supera, pertanto, neppure la c.d. “prova di resistenza”, non avendo rivolto alcuna censura alla motivazione (fondante su patrimonio informativo diverso dalle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa e ritenute inutilizzabili dal ricorrente) resa dal giudice della impugnazione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 -01: Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro
espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento; negli stessi termini, più recentemente: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).
2.1.1. GLYPH Quanto GLYPH poi GLYPH alla GLYPH dedotta GLYPH inutilizzabilità GLYPH delle GLYPH dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, la Corte di merito argomenta pure con rigore logico ineccepibile. Trattasi infatti di impossibilità sopravvenuta, per imprevedibili ragioni di salute, secondo principi già espressi da questa Corte, cui il Collegio intende dar seguito (Sez. 2, n. 2232, del 20/12/2017, dep. 2018, Diana, Rv. 272016: In tema di letture dibattimentali, le gravi condizioni di salute del querelante, tali da non consentirgli di essere sottoposto ad esame dibattimentale, integrano un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione della querela ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e l’utilizzabilità della stessa fini probatori, senza che ciò determini violazione dell’art. 6 CEDU, qualora anche la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto le sopravvenute condizioni di salute del dichiarante non possono essere collegate all’intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale.).
2.2. Il secondo motivo di ricorso manifesta infondatezza altrettale. La Corte di merito ha infatti sostenuto la decisione di negare la non punibilità del fatto, per la sua particolare tenuità, ritendo niente affatto episodica la condotta, ma anzi connotata da abitualità, in diversi contesti spazio-temporali e ciò, in ragione della specificità dei precedenti penali che gravano la biografia criminale dell’imputato (per un efficace decalogo delle condizioni ostative al riconoscimento della speciale causa di non punibilità, in caso di pluralità di reati, v. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01).
2.2.1. Del pari è a dirsi per la denunziata violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale confermato -in dispositivo- la condanna di primo grado (anche nella misura della sanzione irrogata), dunque nessun incremento della sanzione pecuniaria irrogata in primo grado è dato evincersi dal testo del dispositivo. L’error calami, che si legge nella sola motivazione della sentenza impugnata, allorquando riporta l’entità della condanna in primo grado (oltre la reclusione, euro 1500,00 di multa, in luogo dei 150,00 indicati nel dispositivo della sentenza di primo grado) potrà essere sanato dalla Corte territoriale con autonomo provvedimento, non potendo questa Corte provvedere alla rettifica disciplinata dall’at619, comma 1, cod. proc. pen., in presenza di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285067 – 01).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al
versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi -equo determinare in euro tremila.
3.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 gennaio 2025.