Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17522 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 ottobre 2020, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava NOME COGNOME alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per i reati, accertati il 10 aprile 2019, di: detenzione di armi, fra le quali u balestra e delle carabine ad aria compressa una delle quali con matricola NUMERO_DOCUMENTO; detenzione di armi clandestine; detenzione di munizioni; ricettazione delle citate armi clandestine.
In base alla ricostruzione fattuale recepita dai giudici del merito, alcune munizioni erano state rinvenute in seguito a una perquisizione svolta dai Carabinieri nell’abitazione di COGNOME; altre munizioni e le armi erano state rinvenute in seguito a una perquisizione svolta dai Carabinieri nel salumificio del quale COGNOME era divenuto amministratore dopo la morte del padre, avvenuta nel 2018. L’imputato aveva dichiarato di aver acquistato soltanto due delle armi rinvenute, quelle ad aria compressa, mentre le altre, della cui presenza egli era peraltro a conoscenza, erano appartenute a suo padre.
L’imputato proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Catanzaro, che, con sentenza del 24 novembre 2022, così decideva: riqualificava la detenzione della carabina ad aria compressa con matricola D403345 e della balestra ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975; assolveva l’imputato da tale reato per insussistenza del fatto; dichiarava assorbito il reato di detenzione di armi in quello di detenzione di armi clandestine, con riferimento alle armi aventi tale caratteristica; rideterminava la pena finale in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 3.300,00 di multa.
La difesa di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato NOME COGNOME, in occasione della perquisizione svolta nel salumificio. Il ricorrente sostiene che il vizio dedotto derivi dalla emergenza di elementi di reità a carico della dichiarante, situazione che avrebbe determinato la necessità dell’assistenza di un difensore alla deposizione e la possibilità per la teste di astenersi. Inoltre, le dichiarazioni erano generiche e non riscontrate.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, volto a far ritenere l’invalidità della sentenza impugnata in conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, è inammissibile, per la sua genericità.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, quand’anche risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd “prova di resistenza”, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la stessa soluzione adottata (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285533 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303 – 01).
1.2. Nel caso ora in esame, in applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, che pur nell’ipotesi in cui si ritenga l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, l’esclusione di esse dal compendio probatorio non inficia l’accertamento di responsabilità espresso dal giudice di primo grado e confermato dal giudice di appello a carico dell’imputato. Tale giudizio, infatti, non è basato soltanto sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, la cui inutilizzabilità è stata dedotta nel ricorso, ma anche su ulteriori elementi, che sono sufficienti a sostenere la motivazione della condanna in modo autonomo e non sono state criticate nel ricorso con elementi idonei a far ritenere la sussistenza di alcun vizio di legittimità in proposito.
Il giudice di appello, infatti, oltre a porre a sostegno delle valutazioni a caric di COGNOME le sue dichiarazioni, la cui valenza probatoria non è scalfita nel ricorso, ha reso un ragionamento coerente in base al quale ha confermato la responsabilità dell’imputato, ed è pervenuta in modo plausibile, fra l’altro, all’attribuzione a costui della disponibilità di tutte le armi ritrovate nel salumifi Il giudice del merito, infatti, ha constatato in modo non illogico che all’imputato doveva ricondursi la detenzione, non denunciata, di tutte le armi reperite, sulla base della constatazione che le armi delle quali l’imputato ha ammesso l’acquisto da parte sua erano tenute nel medesimo luogo in cui furono ritrovate le altre, del quale l’imputato ha riferito la pregressa appartenenza al padre.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a q ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01).
2.2. Nel caso concreto ora in esame, la motivazione della sentenza impugnata è esente dai vizi lamentati. Il giudice di appello ha difatti valorizzato, con u giudizio non sindacabile perché non illogico, la valenza negativa del contegno dell’imputato, elemento che, in assenza di ulteriori evidenze di segno opposto, risulta sufficiente a giustificare la decisione assunta di disattendere la richiest difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2023.