Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dagli AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 17/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; preso atto che in data 22/10/2025 è pervenuta rinuncia alla trattazione orale dell’AVV_NOTAIO che quindi nessuno è comparso per la difesa; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 17/04/2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzion di tribunale del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza genetica, emessa in data 10/02/202 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, nel confermare il quadro indiziario e le esigenze cautel ha sostituito nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con degli arresti domiciliari, in ordine alla contestazione di concorso in tentata estorsione, aggra dal metodo mafioso, ai danni di NOME COGNOME, affinché quest’ultimo cedesse ad un prezzo di favore un capannone sito a Isola Capo Rizzuto.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei indizi di colpevolezza del reato di cui alla contestazione provvisoria e alla mancanza e manifes illogicità della motivazione sul punto.
2.1. E segnatamente, la difesa lamenta quanto segue: il Tribunale del riesame di Catanzaro, in modo “del tutto superficiale” avrebbe ignorato le argomentazioni difensive e recepito conclusioni del G.i.p. senza autonoma valutazione, elencando fatti emersi dalle intercettazion telefoniche, indicate quale fonte indiziaria principale, “senza il minimo apporto argomentativ o comunque senza adeguata valutazione in relazione al contributo concorsuale del ricorrente, il quale sarebbe del tutto estraneo “rispetto alla condotta del COGNOME NOME“, descritto come ” uomo di affari scaltro che, per come risulta chiaramente dagli esiti captativi, ha sempre ment al COGNOME” – interessato a rientrare nel possesso del capannone pignoratogli da COGNOME “travisando i fatti per un COGNOME vantaggio personale” (terza pagina ricorso), specie in me alla cifra che sarebbe stata oggetto dell’accordo di cessione dell’immobile, come emergerebbe dall’informativa (p.182, 193, 223, 226, che la difesa cita e non allega, così come le intercettaz genericamente citate); il tribunale del riesame avrebbe reiterato un “macroscopico errore” in c sarebbe incorso il G.i.p., laddove nell’ordinanza genetica (p. 41) è scritto che NOME COGNOME “consapevole del piano del COGNOME ne ha rafforzato il proposito criminoso, suggerendo al correo di prestare attenzione durante gli incontri con NOME COGNOMEil quale avrebbe potuto regist eventuali minacce) e addirittura proponendo di ucciderlo” (quinta pagina ricorso); tale dato confermato dall’ordinanza del tribunale del riesame (p. 2), laddove si riporta che COGNOME “evocava anche la possibilità di mettere una bomba al capannone ove non fosse riuscito a rientrarne in possesso”: sul punto, la difesa rileva che non è il COGNOME a mettere in gu COGNOME COGNOME‘eventualità che COGNOME COGNOME COGNOME il loro incontro, addir proponendo di ucciderlo, bensì NOME COGNOME, come ergerebbe dall’informativa (a pag. 176, citata dalla difesa e, ancora, non allegata); in ordine all’elemento soggettivo del reato, sul q difetterebbe la motivazione, l’intenzione di COGNOME sarebbe stata soltanto quella di es
aggiornato da COGNOME sugli sviluppi della vicenda perché aveva subito il pignoramento di ben di sua proprietà (del capannone in questione) all’esito di una procedura giudiziaria attivata RAGIONE_SOCIALE per debiti pregressi; infine, quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. co la motivazione dell’ordinanza sarebbe una mera “formula di stile”, senza la verifica in concre della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, che comunque verrebbe meno a fronte della mancanza di condotte imputabili al ricorrente.
Ciò posto, mette conto in via preliminare richiamare il costante orientamento dell giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezz art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazion specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultant dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che s risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo del tutto generico in quanto non si confront con la completa, logica e non contraddittoria motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria sia delle esigenze cautelari.
4.1. Va preliminarmente rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (maturata sotto la vigenza dell’art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, ma con principio applicabi anche al nuovo stile dell’articolo 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e s.m.i.), la richiesta di trattazio deve considerarsi irretrattabile (come testualmente oggi previsto dal comma 1-ter della disposizione in esame) e, pertanto, la rinuncia alla richiesta di discussione orale non determi il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di conclu oralmente in udienza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 – 01), ragion per cui il Collegio ha invitato il Procurat generale a concludere come sopra indicato.
4.2. Nessuna decisiva interferenza rispetto alla ricostruzione del ruolo del ricorrente conseg dal denunciato “errore” COGNOME‘attribuzione di una frase al COGNOME piuttosto che ad altro sog Si tratta di un dato che non inficia la struttura motivazionale dell’ordinanza, non pregiudica la bontà del percorso logico argomentativo seguito per confermare l’ordinanza. Invero, sotto questo aspetto, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all’esito della pro resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell’indagato fossero sufficienti o meno a respi
la doglianza COGNOMEa sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente. E’ pertanto dove ricordare, con riferimento a tale ultimo profilo, che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per ca si lamenti l’errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione de illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazio predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di p erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Nel caso ogg scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscime ruolo del ricorrente nella vicenda estorsiva, il dato in esame non risulti determinante, in qu la Corte territoriale ha fondato la conferma dell’ordinanza genetica, in punto sussistenza quadro cautelare, spiegando in modo logico, adeguato ed esaustivo, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. In particolare, il trib del riesame ha valorizzato anche altre interlocuzioni, con cui il ricorrente non si confron dimostrazione dell’apporto fornito da COGNOME nella strategia per coinvolgere esponenti de ‘ndrangheta nella vicenda al fine di coartare la volontà di COGNOME: si veda, in partic l’incontro in data 4 ottobre 2022 tra COGNOME COGNOME per ragionare COGNOMEa riacquisizion capannone, concordando di stendere una scrittura privata con retrodatazione nella quale attestare l’esistenza di un pregresso debito del COGNOME nei confronti del COGNOME; COGNOME fa riferimento a NOME COGNOME (al vertice della locale di Papanice) per il suo spessore criminale, indicandolo a COGNOME come colui che controllava la città di Crotone (p.2 ordinanza) che, effettivamente, interveniva nella vicenda, anche tramite il figlio NOME COGNOME. La valutazi del materiale fonico dà conto in maniera precisa del contenuto della pretesa e del ruolo svolt anche da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sì che COGNOME COGNOME decidesse ad assecondare le pretese indebit di COGNOME – con il preciso fine di potere a sua volta recuperare l’immobile pignorato ricorrendo a relazioni mafiose, in effetti estrinsecatesi nell’intervento dei “papanicia dimostrazione della “mafiosità” dei fatti e della sussistenza dell’aggravante del c.d. meto mafioso, bene argomentata dal tribunale del riesame (p.6 dell’ordinanza impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
D EP 0.5.5TAT O iCAN C [AIA RIA Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
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