Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento parziale limitatamente al sequestro della somma di C 500,00 con inammissibilità dei ricorsi nel resto.
udito il difensore AVV_NOTAIO il quale conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso, l’annullamento della sentenza ed il dissequestro dei beni.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 dicembre 2023, la Corte di Appello di Milano, confermava la pronuncia del medesimo tribunale datata 6-7-2022 che aveva condanNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene di legge, in quanto ritenuti responsabili dei delitti di ricettazione agli contestati ai capi da A) a C) della rubrica.
GLYPH Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp. cod.proc.pen.:
inosservanza od erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui
si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussiste dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione anche sotto il profilo della violazione articoli 27 Costituzione, 533 comma 1 e 192 comma 2 cod.proc.pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugNOME; lamentava in NOME l’erronea valutazione della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, basata sulla assenza di una giustificazione attendibile circa la provenienza degli ste nonché sulle modalità di custodia dei preziosi e ciò benché fosse stata dimostrata l’esistenza un reddito adeguato per sostenere gli acquisti nonché una passione collezionistica che portava all’accumulazione degli oggetti preziosi; peraltro, era stata anche contestata al capo A) de rubrica la natura illecita di alcuni beni ritenuti certamente provenienti da delitto, senza fosse dimostrazione della loro derivazione da specifico reato in quanto, a parte alcuni orolog preziosi provenienti da delitti individuati, tutto il resto del compendic sequestrato in dan COGNOME NOME non risultava provenire da specifici fatti di reato non essendo ciò stato dimostra nel corso del procedimento; in conclusione, quindi, era stata fornita una giustificazione de provenienza dei beni, l’inattendibilità della giustificazione non poteva automaticamente ritene elemento dimostrativo la consapevolezza della provenienza illecita, in relazione ai beni diver da quelli per cui era stata proposta denuncia di furto nessuna prova era stata fornita della l origine delittuosa, cosicché sussisteva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione ai principi in materia di valutazione della prova, avendo i giudici di merito fondamento esclusivamente su presunzioni semplici; inoltre, si sottolineava come il giudice di appello aveva modificato la tipologia del dolo contestato, giungendo a ricostruire la possibilit un dolo meramente eventuale;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’element oggettivo del reato in relazione ai gioielli rinvenuti presso l’abitazione di COGNOME NOME NOME, si lamentava che era stata ritenuta la pertinenza al ricorrente anche di al preziosi, quelli sottratti ad COGNOME NOMENOME che mai erano stati rinvenuti nell’abitazi NOME COGNOME e si insisteva sottolineando come pochi beni tra quelli reperiti nella disponibilit ricorrente fossero effettivamente risultati di provenienza illecita, pur costituendo tale da presupposto essenziale del reato;
violazione della legge penale ed in NOME dell’articolo 521 codice procedura penale sotto il profilo della ritenuta sussistenza di un concorso di persone nel reato nonostante fattispecie non fosse mai stata contestata nè ritenuta sussistente in primo grado; ed invero, giudice di appello, aveva trattato le contestazioni come se ogni fatto fosse stato commesso in concorso tra i diversi imputati e ciò benché la disciplina dell’articolo 110 codice penale non fo mai stata contestata a ciascuno di essi, cosicché sussisteva violazione della indicata norma i ordine alla corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al negata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’articolo 712 codice penale; si lamentava come COGNOME avesse maturato una NOME professionalità nel settore che non poteva però
escludere l’ipotesi dell’acquisto di cose di illecita provenienza presso aste giudiziarie, merca settore ed altri rivenditori del tutto legittimi, che procedono alla vendita senza alcuna ve della provenienza sicché l’affidamento sui canali di vendita escludeva la possibilità di qualifi i fatti in termini di ricettazione dolosa;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’articolo 464 quater codice penale e difetto di motivazione in relazione al diniego della richiesta di messa a prova; al proposito si sottolineava come la valutazione del programma trattamentale non era stata effettuata dal giudice d’appello, nè tenuto in considerazione nelle ordinanze di riget nella sentenza impugnata che aveva proceduto a respingere la richiesta sulla base di un elemento esclusivamente discrezionale, la prognosi sulla futura astensione dalla commissione di ulterior delitti, ritenuto assorbente e, comunque, ingiustamente valutato, posto che i ben oggettivamente risultati di illecita provenienza erano assai pochi e non sussisteva alcun element sulla base del quale ritenere la possibilità di ulteriori acquisizioni illecite successive;
mancanza di motivazione sul secondo motivo d’appello proposto da NOME ed NOME COGNOME in relazione alla inammissibilità dell’ordinanza di revoca delle prove testimoniali ind nella lista testi; si censuravano le ordinanze del 30 ottobre 2020 di revoca delle prove testimon che avrebbero potuto risultare decisive anche in ordine alla prova oggettiva della illec provenienza dei beni contestati; sul punto la Corte di appello di Milano aveva omesso qualsiasi motivazione;
contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugNOME e dal contrasto con atti del processo quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 cod.pen. con riguardo al capo A) dell’imputazione ciò benché alcune parti civili avessero riferito di essere stato risarcite mediante l’emissio vaglia postali, accettati a titolo di condotta riparatoria;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione degli articoli 240 codice penale, 321 codice procedura penale in relazione alla richiesta di dissequestro dei ben oggetto di precedente sequestro probatorio di cui era stata disposta la confisca, non potendos disporre la misura di sicurezza in assenza di prova oggettiva della illegittima provenienza de maggior parte dei beni sequestrati; si assumeva la violazione dell’articolo 240 codice penale che impone la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto il profitto e non anche di beni che non sono oggettivamente dimostrati essere provento del reato di ricettazione contestato; in ogni caso, il sequestro probato effettuato in danno di NOME COGNOME, non risultava mai convalidato in violazione dell’articolo codice procedura penale, e, nel procedimento nei confronti del coimputato COGNOME, era stata proprio disposta la restituzione previo dissequestro dei beni;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 56 ter 58 legge 681/81 e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostitu della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; anche in questo caso il rigetto della ri era stato fondato su una prognosi negativa che non risultava però motivato in riferimento all
specifiche prescrizioni previste per legge, essendosi fatto riferimento ad un dato, quello rilevante compendio sequestrato, del tutto estraneo al parametro di giudizio e senza tenere conto della richiesta di messa alla prova già formulata dall’imputato stesso che aveva manifestato una volontà di emenda;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al rigetto del sett motivo di appello con il quale era stata chiesta l’applicazione della circostanza attenua dell’articolo 648 comma 4 codice penale, avuto riguardo alla circostanza che i beni risultati oggettiva e dimostrata illecita provenienza, per quanto concerne NOME COGNOME, erano soltanto quattro, di cui tre di scarso valore compendio di furto ai danni del signor COGNOME;
difetto di motivazione sotto il profilo del mancato accoglimento del motivo di appel avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell’articolo 62 numero 4 codice penale in relazion all’effettiva tenuità del fatto, sia sotto il profilo dell’esiguo valore dei beni che in rela condotta dell’imputato.
Nell’interesse di COGNOME NOME venivano svolti analoghi motivi cleducendosi, inoltre, co NOME riferimento alla posizione dello stesso che: in relazione al primo motivo a parte oggetti provento di furti in danno delle pp.00 COGNOME e COGNOME, non era stata fornita alcu prova della provenienza delittuosa di tutti gli altri beni; in relazione al secondo mot deduceva che i beni ritenuti di provenienza illecita non erano stati rinvenuti in possesso di COGNOME; con un settimo motivo si deduceva difetto di motivazione in ordine all’applicazione del attenuanti generiche per il solo capo A) e non anche per il capo C); con l’undicesimo motivo s insisteva nell’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Milano in luogo di quel Novara posto che i reati non erano stati contestati in concorso ma con condotte indipendenti; con un ultimo motivo si lamentava che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. era st riconosciuta già in primo grado per il capo B) per il quale COGNOME NOME non era imputato e non i relazione al capo C).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso proposti nell’interesse di entrambi gli imputati reit doglianze già dedotte in sede di appello affrontate e risolte dal giudice di secondo grado c argomentazioni prive dei lamentati vizi. Con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 10-13 della sentenza impugnata, i giudici di secondo grado, con valutazione conforme a quella operata dal tribunale e che pertanto costituisce un unico apparato argomentativo, hanno ritenuto che a fronte: del rinvenimento di numerosi oggetti preziosi ed orologi in possesso dei due imputat dell’accertata provenienza sicuramente furtiva di alcuni di essi, delle modalità del tutto anom di conservazione ed occultamento, dell’assenza di documentazione giustificativa e di redditi sufficienti a giustificare il possesso, l’intero compendio sequestrato dovesse ritenersi frut ricettazione. In tal modo i giudici di merito appaiono avere fatto corretta applicazione di
costante orientamento di questa corte di legittimità, secondo cui l’affermazione de responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del rea potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 d 05/07/2011, Rv. 251028 – 01); la provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qua elemento strutturale della fattispecie – non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualif l’origine del bene, così come non rilevando neppure la imputabilità o la punibilità del rel autore ovvero la stessa procedibilità del delitto presupposto – forma oggetto di prova second gli ordinari criteri di accertamento, che ben può fondarsi, dunque, anche su indizi e, perta sulla stessa prova logica. Il principio risulta successivamente ribadito da altre pronunce di qu corte di legittimità secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorp possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibi giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza ille (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308 – 01). L’affermazione risulta ancora ribadit anche con riferimento alla responsabilità per il più grave delitto di cui all’art. 648 bis c essendosi affermato come integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacol l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del delit presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che I giudice può affermar l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522 – 01). Ed i motivazione tale ultima pronuncia afferma che: “Si ribadisce, pertanto’ che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessa all’individuazione non soltanto di particol modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altre presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale essendo il principio giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi che i motivi di ri ripropongono una lettura alternativa degli stessi elementi di prova già valorizzati nelle fa merito attraverso deduzioni anche meramente ipotetiche non consentite nella presente sede di legittimità. Accertata la presenza di alcuni oggetti di sicura provenienza furtiva, veri l’assoluta anomalia delle modalità di conservazione dei preziosi, i rapporti con altri sog coinvolti in fatti analoghi, il contenuto delle intercettazioni e gli altri elementi in pr valorizzati, l’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione si profila immu censure pure dedotte ampiamente con i ricorsi posto che trattasi di accertamento in fatto priv di illogicità manifesta.
Peraltro, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legitt non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordi all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dan
esaustiv.a e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicat le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelt determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insis interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.
Né sussiste la dedotta violazione delle regole dettate dall’art. 533 cod.proc.pen., essendo ripetutamente affermato come la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogn ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si tradu nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 – 01).
Quanto al motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 521 cod.proc.pen., p affermazione di una responsabilità in concorso in assenza di rituale contestazione, dalla lettu dello stesso capo A) dell’imputazione, si rileva con evidenza che il fatto risulta contesta quattro coimputati COGNOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME senza che la mancata indicazione dell’art. di legge (art. 110 cod.pen.) possa costituire elemento decisivo, così ch sollevata eccezione deve chiaramente essere ritenuta manifestamente infondata.
Né può ritenersi fondata la prospettazione del vizio della sentenza di appello per essere stat ritenuta l’ipotesi del dolo eventuale sotto il profilo dell’accettazione del rischio della prov illecita dei beni rinvenuti in possesso degli imputati piuttosto che sotto il profilo del dol valorizzato in primo grado; a parte la considerazione che gli argomenti comunque valorizzati dal tribunale apparivano proprio idonei a sottolineare l’accettazione del rischio, va comunqu rammentato che ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudi secondo grado, per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, perché queste riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che il giudice dell’impugnazione può, in ordine alla parte della sentenza autonomamente considerabile che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, pervenire allo stesso risultato cui è arrivato il primo giudice anche sulla sola base di considerazioni e argomenti div da quelli considerati dal primo giudice, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzia devolutivo dell’impugnazione sancito nell’art. 597 cod. proc. pen.. (Sez. 1, n. 1436 d 01/04/1992, Rv. 190347 – 01; Sez. 1, n. 2390 del 11/02/1997, Rv. 207177 – 01; Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697 – 01).
Ne deriva affermarsi che in tema di appello avverso sentenza di condanna per ricettazione ove sia devoluto con specifico motivo il punto della decisione riguardante l’elemento soggettiv il giudice di appello, senza eccedere i limiti del potere devolutivo, può riconoscere il dolo forma eventuale a fronte della differente valutazione operata in primo grado.
Le predette considerazioni assorbono anche integralmente le doglianze in puntO qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen. svolte in entrambi i ricorsi avendo i giudici di chiaramente ricostruito i fatti escludendo qualsiasi possibilità di ritenere ipotesi sola colpose.
Reiterativi appaiono anche i restanti motivi; quanto alla messa alla prova, va ricordat come l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserim dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei moltepli indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta ch personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883 – 01); e nel caso in esame il giudice di appell con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 14-15 ha proprio escluso la possibilità d formulare una prognosi positiva con valutazioni in fatto non censurabili.
Inoltre, l’esclusione delle attenuanti generiche per il reato satellite di cui al c contestato a COGNOME NOME, trova adeguata e corretta spiegazione negli argomenti esposti a pagina 16 ove si sottolinea come l’esclusivo riferimento al capo A) trovi fondamento in ragione del ritenuta natura oggettiva delle concesse attenuanti generiche. Analogamente prive di qualsiasi vizio appaiono le valutazioni del giudice di appello circa l’esclusione della attenuante di cui n. 6 cod.pen., fondata sulla parzialità dei risarcimenti, sull’esclusione dell’attenuante di quarto comma dell’art. 648 cod.pen. correttamente ancorata al numero degli oggetti preziosi ed alle modalità dei mezzi e delle azioni e, per analoghe ragioni, anche dell’attenuante di cui all 62 n. 4 cod.pen..
A confutazione del motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’illegittimità della dis confisca va poi ricordato che l’autonomia della misura di sicurezza patrimoniale rispetto preventivo provvedimento di sequestro è stata già affermata da quell’orientamento espresso in un caso analogo e secondo cui la confisca, prevista dall’art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, in quanto misura di sicurezza applicabile all’intero patrimonio, non presuppon necessariamente il sequestro (nè deve immancabilmente esser preceduta dallo stesso), tutte le volte in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve ess eseguito; né l’omissione del previo provvedimento di sequestro viola l’a Tt. 111 della Costituzion sotto il profilo dell’obbligo di informare l’accusato, nel più breve tempo possibile, della nat dei motivi della accusa sollevata a suo carico, atteso che detto obbligo può ritenersi soddisfa con la formulazione della imputazione (Sez. 5, n. 44900 del 21/11/2001, Rv. 222050 – 01). Ne consegue che non diviene decisiva la circostanza della mancata convalida del sequestro perché possa essere disposta la successiva confisca; del tutto reiterative appaiono poi le doglianze i punto omessa dimostrazione della provenienza illecita dei beni ed impossibilità conseguente di
procedere alla confisca ex art. 240 cod,pen. poiché, i giudici di merito, accertata sulla base di prove logiche la provenienza illecita del compendio sequestrato, correttamente ne disponevano l’integrale confisca con argomenti del tutto privi dei denunciati vizi ed esposti a pagina 18 motivazione.
Analogamente reiterativo appare il motivo in punto difetto di competenza per territor sollevato nell’interesse di COGNOME NOME avendo il pubblico ministero di Milano procedut all’iscrizione per primo e trattandosi di reati commessi o in concorso ovvero connessi con altri competenza dell’autorità giudiziaria milanese.
Anche le doglianze in punto omessa concessione delle pene sostitutive appaiono reiterare aspetti già devoluti all’analisi della corte di appello che, con gli argomenti esposti a pagina 20 della sentenza impugnata, ha sottolineato come, a fronte di delitti caratterizzati da particol gravità per il numero ed il valore dei beni ricettati e la natura professionale dell’attività non possa formularsi un giudizio positivo circa il rispetto delle modalità esecutive e l’astens in futuro dal commettere ulteriori reati. Al proposito va rammentato come in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazio dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguata motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02;2024 Rv. 286031 – 01) E nel caso specifico la corte di appello ha proprio fatto riferimento ad aspetti di fatto sull dei quali ha escluso che le prescrizioni potranno ritenersi rispettate stante la professionali delinquere manifestata dai ricorrenti con valutazione esente, quindi, dai lamentati vizi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 3 luglio 2024
71, GLYPH
LA PRES ENTE COGNOME