Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29008 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (Cui 03I89HE) nato a in MAROCCO il 28/09/1990
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, riducendo la pena inflitta, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia l’erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; per altro il motivo è anche aspecifico, in quanto non si confronta con la circostanza che uno dei frammenti papillari fu rinvenuto all’interno della vetrata (fol. 2 della sentenza impugnata, in basso e fol. 3) il che esclude si sia trattato di impronte lasciate da un passante, essendo, senza manifesta illogicità, attribuibile a chi operò il foro nella vetrina per farvi ingresso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge, denunziando l’eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita
in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; per altro, assolto pienamente è l’onere argonnentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 e 5 della sentenz impugnata); tanto più che la pena è inferiore alla media edittale cosicché non è
necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,
Del Papa, Rv. 276288 – 01);
Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono comunque non consentiti in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv.
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025.