Prova del DNA: La Cassazione ne conferma il valore di prova decisiva
Nel processo penale moderno, la prova del DNA ha assunto un ruolo centrale e sempre più determinante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio ormai consolidato: l’esito dell’indagine genetica non è un semplice indizio da corroborare con altri elementi, ma una vera e propria prova piena, capace da sola di fondare un giudizio di colpevolezza. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato sia dal Tribunale di Trapani che dalla Corte d’Appello di Palermo per due episodi di furto pluriaggravato e uno di tentato furto pluriaggravato. I reati erano stati commessi ai danni di tre automobili parcheggiate sulla stessa strada. Durante le indagini, gli inquirenti avevano rinvenuto numerose tracce ematiche all’interno dei veicoli forzati. L’analisi genetica aveva rivelato una corrispondenza inequivocabile tra il materiale biologico repertato e il patrimonio genetico dell’imputato.
Il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove a suo carico e, di conseguenza, un’illegittima affermazione della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero ponderato correttamente gli elementi raccolti, violando le norme sulla formazione della prova.
La Decisione della Corte e il valore della prova del DNA
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire la sua costante giurisprudenza sul valore della prova del DNA.
Le Motivazioni
I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse costruito la sua decisione su una motivazione logica, coerente ed esaustiva, basata su una pluralità di elementi convergenti. In particolare, la Corte ha valorizzato:
1. Le tracce ematiche: Numerose e corrispondenti al profilo genetico dell’imputato, trovate sui veicoli oggetto di furto.
2. Le ferite: L’imputato presentava ferite alle mani la mattina successiva ai fatti, circostanza compatibile con l’effrazione dei veicoli.
3. La prossimità logistica: I furti erano avvenuti tutti nella stessa via, a circa un chilometro di distanza dall’abitazione dell’imputato.
Il punto cruciale della motivazione, tuttavia, risiede nel richiamo alla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha affermato che “gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero elemento indiziario”. Questo si giustifica per l'”elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore”. Di conseguenza, sulla base della sola prova genetica è possibile affermare la responsabilità penale dell’imputato, senza che sia necessaria la presenza di ulteriori elementi convergenti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che, nel sistema processuale penale italiano, il test del DNA non è più considerato un semplice indizio da inserire in un quadro probatorio più ampio, ma una prova scientifica con un grado di certezza tale da poter autonomamente sostenere una sentenza di condanna. La decisione implica che, di fronte a un riscontro genetico positivo e incontestato, diventa estremamente difficile per la difesa sostenere l’estraneità ai fatti, a meno che non si possano fornire spiegazioni alternative e plausibili sulla presenza del proprio DNA sulla scena del crimine. La scienza, ancora una volta, offre al diritto uno strumento di accertamento della verità di straordinaria efficacia.
La prova del DNA è sufficiente da sola per una condanna penale?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, gli esiti dell’indagine genetica sul DNA hanno natura di prova piena e non di mero indizio. Data l’altissima affidabilità statistica che rende infinitesimale la possibilità di errore, questa prova può da sola essere sufficiente per affermare la responsabilità penale, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché generico e riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
Quali altri elementi, oltre al DNA, sono stati considerati a carico dell’imputato?
Oltre alla corrispondenza del DNA, la Corte d’Appello ha considerato altri elementi probatori, come le ferite che l’imputato riportava sulle mani la mattina successiva ai furti e la circostanza che i tre veicoli colpiti si trovassero parcheggiati nella stessa strada, a poca distanza (circa 1 km) dalla sua abitazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palerm confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani il 6 marzo 202 che aveva ritenuto responsabile COGNOME NOME dei reati di due episodi reato di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. e de di tentato furto pluriaggravato ex artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentan violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod.proc. pen. per errata valutazione delle prove a suo carico e consegue affermazione della responsabilità penale in ordine ai reati a lui ascritti.
Il motivo è generico oltre che riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai gi di merito. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente, oltre esaustiva, pone in rilievo i diversi elementi probatori alla luce dei desume la responsabilità penale dell’imputato: in particolare, le nume tracce ematiche riscontrate nelle auto oggetto dei furti di cui ai capi corrispondenti al patrimonio genetico del COGNOME a seguito di esam biologici; le ferite che l’imputato riportava sulle mani nella mattina giugno, allorquando gli operatori di polizia si trovavano nella sua abita per ragioni di ufficio; ed infine la circostanza che i reati fossero stati su tre veicoli parcheggiati nella medesima strada, poco distante (circa 1 dall’abitazione del COGNOME. La pronuncia fa corretta applicazione de giurisprudenza elaborata in sede di legittimità secondo cui, in tema di pr gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova pien non di mero elemento indiziario, atteso l’elevatissimo numero delle ricorre statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilit errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsab dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904; Sez.1, n. 48349 del 30/06/2004, Rv. 231182; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Rv. 255257).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cas delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2025.