Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26870 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza emessa in data 11 maggio 2023, su appello del pubblico ministero, riformava la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Campobasso, riconoscendo la responsabilità penale di NOME, in ordine al furto aggravato dalla violenza sulle cose, dal travisamento, dal danno patrimoniale di particolare gravità, nonché per l’approfittamento delle circostanze di tempo, in danno di un bar ristorante, nonché del delitto di furto in abitazione, la stessa risultando limitrofa al predetto bar, co tutte le menzionate aggravanti ad eccezione di quella relativa alla gravità del danno.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge quanto all’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, salvo censurare la sentenza impugnata in ordine alla circostanza che la stessa avrebbe fondato la responsabilità penale dell’imputato esclusivamente sul rinvenimento di tracce biologiche, dalle quali fu tratto il Dna, risultat ascrivibile all’imputato, pur se non in termini di certezza.
Le tracce ematiche dalle quali il Dna era stato tratto, potevano essere state lasciate, secondo il ricorrente, anche in un momento successivo al furto, non risultando sussistere oltre all’accertamento scientifico alcun altro elemento a carico dell’imputato, essendo gli autori del furto travisati.
Anche l’attribuzione del secondo delitto risulterebbe inficiato dalla circostanza che la prossimità dei luoghi in cui furono consumati i furti e la sequenza temporale non siano sufficienti a costituire la prova della duplice responsabilità.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo certo l’esito della prova scientifica ed essendo lo stesso accompagnato da argomenti logici.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articol 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata evidenzia che la traccia biologica, costituita da gocce ematiche ravvicinate, fu rinvenuta nei pressi dell’immobile teatro delle condotte di furto e anche vicino a una parte della refurtiva rimasta in terra. Tale
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traccia aveva condotto a ritenere la sussistenza di «un contributo estremamente forte» alla individuazione dell’imputato, in quanto la comparazione con un altro campione salivare, effettuato nell’ambito di altro procedimento penale per reati contro il patrimonio dinanzi ad altra autorità giudiziaria, conduceva ad un esito positivo.
La Corte di appello evidenziava anche che la traccia biologica rinvenuta consentiva di ritenere che la stessa fosse riferibile all’autore di entrambi i furti, rilevando per altro la stessa Corte territoriale come l’imputato avesse residenza in luogo lontano da quello del furto e non vi fosse ragione altra per giustificare la sua presenza sul luogo dei delitti se non la paternità degli stessi.
3. Il motivo è manifestamente infondato. A ben vedere è consolidato l’orientamento per cui in tema di prove, l’esito dell’indagine genetica condotta sul DNA ha natura di prova piena e non di mero elemento indiziario, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la penale responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022 Ud. Cospito, Rv. 283904 – 03; mass. conf. N. 48349 del 2004 Rv. 231182 – 01, N. 8434 del 2013 Rv. 255257 – 01 Rv. 255257 – 01, N. 43406 del 2016 Rv. 268161 – 01). E’ stato anche affermato – cfr. Sez. 2, Cospito, Rv. 283904 – 04 – che l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Nella stessa direzione, si è affermato che «pur dovendosi, di regola, riconoscere agli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, natura di prova (Sez. 1, sentenza n. 48349 del 30/06/2004, rv. 231182), nulla esclude che a tale risultato possa riconoscersi, allorché il calcolo si attesti comunque su una compatibilità elevata, pieno valore di elemento indiziario, certamente grave, che, unitamente ad altri, consente di risalire e provare il fatto ignoto» (Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255257 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E bene, nel caso in esame l’esito dell’indagine scientifica ha condotto a un esito ritenuto di alta probabilità ed «estremamente forte» per l’individuazione
dell’imputato, senza che risultino errori nel repertare e nel metodo scientifico seguito.
L’affermazione della Corte territoriale in ordine all’alta probabilità consente di ritenere non manifestamente illogica la sentenza sul punto, tanto più che, come rileva la Procura AVV_NOTAIO, il motivo di ricorso non contesta tanto l’esito della prova scientifica ma la circostanza che dal fatto noto – rinvenimento di tracce biologiche dell’imputato – possa inferirsi quello ignoto della paternità dei furti in contestazione.
A riguardo, però, la Corte di appello offre una risposta non manifestamente illogica, bensì congrua, consistente nel rilevare come l’imputato ha residenza in luogo distante e in sostanza la sua presenza in quei luoghi fosse connessa alla consumazione dei furti in assenza di altre causali giustificanti la presenza.
Inoltre, riscontra l’attribuzione del furto all’imputato, come osserva la Procura AVV_NOTAIO, la prova logica che le tracce ematiche furono rinvenute anche nei pressi di parte della refurtiva abbandonata sul posto.
D’altro canto, generica è l’ipotesi alternativa offerta dal ricorrente, legata alla possibilità che l’imputato sia solo sopravvenuto ai furti, ferendosi dopo gli stessi: a tal riguardo deve ricordarsi che il dubbio deve essere “ragionevole” per potere giungere ad una assoluzione e che tale non è quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè “non ragionevole” (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione).
Anche la doglianza relativa al secondo furto risulta superata dalla vicinanza di luogo e cronologica fra i due eventi, consumati nella stessa notte, mentre l’omessa comparazione fisiognomica, essendo stati ripresi da un sistema di videosorveglianza gli autori dei reati, risulta superata in modo non manifestamente illogico dalla Corte territoriale per la circostanza che gli stessi erano travisati: dal che deriva l’inutilità della verifica comparativa, punto che non viene adeguatamente ‘attaccato’ da parte della ricorrente, con riferimento ad eventuali errori da parte della Corte territoriale che avrebbe in ordine alla ritenuta impossibilità di operare l’ulteriore atto istruttorio.
Infine, il riferimento della doglianza all’aumento per la continuazione resta generico e non sviluppato.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 29/02/2024
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