Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22692 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 13/03/1997
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose;
rilevato che, con il suo primo motivo, il ricorso denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione probatoria operata dai Giudici di merito, con particolare riferimento al test del DNA;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato – il test di cui si duole non fornisce soltanto «un’indicazione altamente probabile», ma costituisce «prova certa» (v. i principi affermati, ex plurimis, da Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904 – 03) della circostanza che, in assenza di differenti emergenze, la traccia ematica rinvenuta in casa della persona offesa fosse dimostrativa della ingiustificabile presenza dell’imputato nel luogo della commissione del furto;
rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione di una prova scientifica, che sarebbe stata acquisita in violazione delle regole consacrate dai protocolli internazionali;
ritenuto che anch’esso sia estremamente generico, dal momento che non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e non consente, dunque, di individuare su quali circostanze si fondino i rilievi mossi e che, soprattutto, esso non si confronta specificamente con la sentenza impugnata (v. in particolare quanto riportato alle pagg. 5-6 del prowedinnento de quo);
rilevato, infine, che con il terzo motivo di ricorso la Difesa denunzia l’omessa motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del fatto di reato contestato per intervenuta prescrizione;
ritenuto che anch’esso sia, nondimeno, manifestamente infondato, atteso che la prescrizione non è, in realtà, ancora maturata, dal momento che l’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. prevede, in ragione della contestata aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., una pena massima pari a 10 anni di reclusione, cui consegue, con l’aumento ex art. 161 cod. pen., un termine finale di prescrizione fissato al 27 novembre 2027;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Presidente