Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il 10/05/1976
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciat
dal Tribunale di Monza che lo ha condannato per il reato di cui all’artt. 624 bis commi 1 e 3, 6
comma 1 n.2 c.p.
Il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione, in ordine alla penale responsabilità.
2. Il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dell probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenz
processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto che siffatte doglianze esulano dal sindac della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de
essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguar sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea
a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.
n. 930 del 13/12/1995- dep. 1996, Clarke, RV.20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
La sentenza impugnata opera infatti una logica lettura delle risultanze istruttor confrontandosi con la più recente letteratura scientifica, secondo cui gli esiti della ind condotta sui DNA hanno natura di prova piena (Sez. 2 – , n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904 – 03; Sez. 5, n.21853 del 27 febbraio 2024), e non di elemento indiziario., stante l infinitesimale probabilità di errore.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore