Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43982 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43982 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a MORBEGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilita’
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROVERETO in difesa di: NOME (CUI OOKRM08) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8.3.2023 il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesam proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza del 15.2.2023 con cui al medesimo é stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato dalla violenza sulle cose e minorata difesa.
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione e dalla successiva querela presentata dalla persona offesa COGNOME NOME la quale rappresentava che in data 7 maggio 2022 tra le ore 20 e 50 e le ore 22 e 15 qualcuno in sua assenza si era introdotto nella propria abitazione dal quale previa forzatura della finestra della camera da letto della figlia erano stati asportati 7000,00 in contanti, un telefono cellulare, due quadri antichi ed uno zaino con all’intern chiavi di un appartamento sito in Trento.
Repertate alcune tracce ematiche rinvenute sul davanzale della finestra forzata nonché sulla tettoia e nei pressi della grondaia dell’abitazione e trasmesse ai RIS di Parma si apprendeva che uno dei reperti era senz’altro riconducibile ad un soggetto di sesso maschil successivamente risultato come compatibile con altro profilo inserito nella Banca Nazionale DNA in un procedimento per furto commesso nel 2013 il quale a sua volta era risultato compatibile con il profilo dell’odierno istante sulla base della corrispondenza con un tampon salivare acquisito in un procedimento avviato dalla Procura di Bolzano nel 2012.
Sulla scorta di tali risultanze Il Gip su richiesta del Pubblico ministero, previa esclu dell’aggravante della minorata difesa, applicava al NOME la misura della custodia in carce evidenziando quanto alla gravità indiziaria la quantità di loci combacianti riscont nell’accertamento genetico e risultando altresì il NOME privo di stabile occupazione e gravato precedenti penali e di polizia.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione e/o l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena d nullità ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. anche in riferimento all’art. 111 Cost all’art. 6 Cedu: sulla nullità della richiesta di misura cautelare e della relativa or applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell’art. 178 let cod.proc.pen. e sulla mancata produzione degli atti presupposti necessari per poter contraddire all’ipotesi accusatoria che ha portato all’individuazione del COGNOME quale preteso autore del re oggetto di contestazione e sulla conseguente connessa violazione dell’effettività del diritt difesa e del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 Cedu), sull’assenza di cert univocità della prova indiziaria.
Si assume che il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di nullità formulata dalla dif delle indagini genetiche stante la mancata conoscenza delle procedure e delle modalità operative seguite con conseguente impossibilità di contraddire per la difesa dell’indagato
Inoltre si assume l’impossibilità per l’indagato di esercitare un controllo contestuale al sulla corretta esecuzione delle operazioni di repertazione che si traduce in una evident compressione e compromissione del diritto di difesa ed il contraddittorio differito si pone contrasto anche con l’art. 6 CEDU.
Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità dell motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. nella parte in cui l’ordinan impugnata omette di confrontarsi con gli elementi difensivi prodotti a sostegno dell’assenza d univocità e chiarezza della prova indiziaria a carico dell’indagato, sull’omessa e comunque contraddittoria valutazione delle osservazioni tecniche difensive del ct COGNOME in ordine risultati delle indagini genetiche eseguite dai Ris di Parma e poste a fondamento dell’ordinanz impositiva della misura cautelare.
Si assume che il giudicante ha omesso di confrontarsi con gli elementi difensivi prodotti sostegno dell’assenza di univocità e chiarezza della prova indiziaria a carico dell’indagato ed particolare per non aver tenuto in debito conto le osservazioni tecniche difensive del ct. I COGNOME in ordine ai risultati delle indagini genetiche eseguite dai RIS di Parma.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesim questione, sono infondati.
Va considerato che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficien qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sull responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi in colpevolezza” non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gl stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pe oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1 dell’art. 273 cod. proc. pen. Richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).
In altri termini, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ope su piani diversi, dal momento che, nel primo caso, è sufficiente l’esistenza di una qualific probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, mentre nel secondo caso, occorre la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova d acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 2842
Peraltro le censure difensive sono prive di concreta specificità e comunque manifestamente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata
giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161 e Sez. 2, n 8434 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255257), secondo cui gli esiti dell’indagine geneti condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tal da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova e non di me elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen, sicché sulla lor base può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di ulterior elementi convergenti.
Infondata è altresì la censura afferente alla dedotta compressione del diritto al contradditt con riguardo al prelievo delle tracce ematiche rilevate sulla scena del delitto.
Ed invero, va rilevato che qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alteri disperdano, gli ufficiali di p.g. hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibatti ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. In tali ipotesi, il mancato avviso al dife non comporta l’inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irri difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non quello di esse preventivamente avvisato.
Gli accertamenti sul DNA, espletati ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., possono poi esse utilizzati in dibattimento attraverso la lettura della relazione nella sola parte relat operazioni di estrazione del DNA, se considerate in relazione al caso concreto irripetib mentre necessitano dell’escussione del consulente per quanto riguarda, invece, la decodificazione dell’impronta genetica e la comparazione tra tale impronta ed il profilo precedenza acquisito, trattandosi in questo caso di attività ripetibili. (In applicazio principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva utilizz integralmente la consulenza espletata attraverso la mera lettura, ritenendo necessaria l rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. per l’escussione del consulente sug accertamenti ripetibili). (Sez. 2 – , n. 41414 del 30/05/2019, Rv. 277223).
L’accertamento tecnico medico legale che presuppone un’attività di rilievo, mediante l’acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibil modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen., al fine di garantire che l’acquisizione di una prova irripetibile avveng contraddittorio delle parti. Invece, la consulenza specialistica che si fondi sull’esame d cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un’attività diagnostica ed i esclusivamente un’attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibil essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garan dall’escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell’art. 501 proc. pen. (Sez. 5 , n. 37340 del 15/07/2019, Rv. 277578).
3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, cod.proc.pen. Così deciso in data 27.6.2023