Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il 17/04/1963
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore
l’avvocato COGNOME discute i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1.NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 18 giugno 2024, che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, sancita i primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in di Romagna in data 11 febbraio 2015, con la recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale
2.Sono stati articolati due atti d’impugnazione, a firma di due difensori abilitati, che cons primo, di un unico, composito motivo; il secondo di cinque motivi, tutti di seguito enunciat
limiti di stretta necessità per la motivazione, a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. pen..
2.1.11 motivo di ricorso a firma dell’avv. COGNOME ha denunciato il vizio di cui all’art. 60 1 lett. c) cod. proc. pen. e quello di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., p Corte d’appello, reiterando l’errore commesso dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente ed illogicamente respinto le lagnanze esposte a riguardo della esecuzione della prova scientif sul DNA dei reperti rinvenuti nell’abitazione teatro del furto, con particolare rife all’avvenuta comparazione con i profili genotipici estratti nell’ambito di altri due proce penali, già instaurati dinanzi ad altre autorità giudiziarie, conservati negli archivi informa polizia giudiziaria. Non sarebbe stato accertato come tali campioni di raffronto siano acquisiti e come sia stato esaltato e decodificato il DNA; se siano state rispettate le linee sulle modalità di repertazione e conservazione; come siano stati attribuiti al Piramide; se s state osservate le disposizioni di cui agli artt. 224 bis o 359 bis cod. proc. pen. in relaz particolare, alla dazione del consenso dell’indagato agli eventuali prelievi invasivi. La dell’imputato non sarebbe stata posta in condizioni di conoscere tali rilevanti aspetti, conseguente illegittimità della pronunzia.
2.2.11 primo motivo del secondo ricorso, a firma dell’avv. COGNOME ha denunciato il vizio art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza integrale della motivazione della senten a riguardo della prova scientifica tratta dall’esame genetico sulle tracce ematiche rinvenute luogo del delitto.
2.3.11 secondo motivo, con il richiamo del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. pen., si è appuntato sulla carenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame che avevan lamentato la violazione dei protocolli internazionali nell’esecuzione della prova scientif comparazione tra il DNA delle tracce ematiche e quello altrimenti assegnato all’imputato. Corte di merito avrebbe illogicamente asserito che i protocolli in esame devono essere rispett solo in caso di possibile sovrapposizione di tracce di DNA appartenenti a persone diverse avrebbe omesso di considerare la discontinuità nella ricostruzione della catena di custodi documentata dalla difesa; avrebbe illogicamente ritenuto non rilevanti le irregolarità acce in sede di repertazione, sull’improprio presupposto che avrebbero riguardato un reperto diver – ovvero un foglio A/3 – da quello efficacemente utilizzato per la comparazione del DNA, ovve la copertina di un raccoglitore, senza considerare la possibilità di contaminazione “tra la t analizzata dal RIS e quella rinvenuta sul foglio di carta A/3; avrebbe citato mass giurisprudenziali non conferenti.
2.4.11 terzo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al mancato accoglimento della richiesta acquisizione degli atti del procedimento n. 4701/2008 della Procura della Repubblica di Mantov nel cui ambito è stata assicurata la traccia genetica utilizzata per il confronto; e di ric rinnovazione del test genetico a mezzo di perizia. Con enunciato illogico la Corte d’appello
avrebbe ritenuto meramente esplorativa la richiesta, in realtà strumentale all’esigenz controllo e verifica delle procedure seguite nella acquisizione della prova scientifica.
2.5.11 quarto motivo si è fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod pen., in rapporto al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La difesa avrebbe richiest rivalutazione del citato giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti gene sull’aggravante di cui all’art. 625 n.2 cod. pen. e non sulla recidiva, come equivocato sentenza impugnata. Essa, anzi, avrebbe illogicamente asserito di aver preso in considerazione le contestate aggravanti per discostarsi dal minimo edittale quando, invece, ne ha neutralizz la valenza con l’equivalenza con le attenuanti generiche.
2.6.11 quinto motivo si è doluto dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pro con riferimento al rigetto dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica avuto riguardo alla natura e alle finalità delle pene sostitutive, che perseguono obbiet rieducazione del condannato; avrebbe illogicamente svalutato l’affidamento del ricorrente servizi sociali per altra condanna dopo averne apprezzato la pregnanza ai fini del suo gradual reinserimento nel mondo lavorativo, in contrasto peraltro con le finalità delle pene sostit ancora, avrebbe negato l’applicazione di queste ultime sul presupposto della gravità del rea da lui commesso, quando la sanzione inflittagli si palesa molto vicina all’entità minima prev dalla legge.
Considerato in diritto
I due atti di ricorso, a tratti inammissibili, sono nel complesso infondati.
n’argomento difensivo contenuto nel primo e unico motivo di ricorso dell’avv. COGNOME ch sostanzia in una ipotetica inaffidabilità della prova scientifica del DNA – perché non sarebbe ” sapere se il campione biologico registrato presso la Banca dei R.I.S. sia stato prelev rispettando tutti i crismi di legge in tema di prelievo del DNA” – e su cui si basa l’ac inammissibile, per la sua genericità, conformazione dubitativa ed esplorativa ed inidoneit confronto con le conclusioni rassegnate dalle sentenze di merito, in doppia conforme sul responsabilità, che possono essere, di conseguenza, valutate in unitaria struttura espositiva tal proposito – perché di rilievo anche per le refutazioni opposte con il ricorso a firma d COGNOME – occorre ribadire che, nel caso portato alla cognizione di questa Corte, ci si tro cospetto di due pronunce di merito che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elemen di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale d sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, nel cui ambito entrambi gli elaborati han offerto una puntuale e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato confronti dei ricorrenti (ex multis, sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
In sintesi, il ricorrente ripropone un assunto di taglio meramente “perplesso”, senza assolv all’onere di specificazione dei divieti o delle irregolarità formali la cui portata dennolitiv idonea a compromettere la genuinità dell’attribuzione dei profili genotipici acquisiti nell’ di due procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente, contenuti nelle banche dati polizia giudiziaria, risultati compatibili con il DNA estratto dalle tracce ematiche repertate del furto per il quale egli è stato condannato.
Si dimentica, pertanto, che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del pro che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di d fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244328) e sulle quali, nel caso di specie, ben avrebbe potuto la dif svolgere opportune verifiche, ad esempio, mediante un’istanza, presentata presso l’autorit giudiziaria competente, volta all’apprensione di copia degli atti dei procedimenti penali nei sono stati eseguiti i rilievi che hanno assicurato i campioni di comparazione; e ancora, ch tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, g specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compen indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provve impugnato (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv.243416).
E ciò tanto più nella materia che ne occupa, perché il collegio condivide il principio, al intende dare continuità, secondo cui, in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza d regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repert prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria (cfr. Sez. 5 n. 36080 del 2015 e Sez. 2, n. 38184 del 2022, Rv. 283904-04, cit.), non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizio concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (sez.5 21853 del 27/02/2024, Maier, n.m.; Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 283144).
La decisione impugnata, coerentemente in linea con le richiamate direttrici ermeneutiche, h dato congrua ed appagante contezza delle ragioni dell’inaccoglibilità della tesi difen pedissequamente riprodotta con analoga struttura congetturale attraverso il motivo di ricor peraltro fuori fuoco anche a riguardo del lamentato, mancato rispetto delle sequenze di cui a artt. 224 bis e/o 359 bis cod. proc. pen. nell’ambito dei procedimenti penali che hanno condot alla repertazione di confronto e all’estrazione del DNA, dal momento che tali disposizi processuali sono state introdotte con L. 30 giugno 2009 n. 65 e non è stato neppure allegato come nel complesso colto dalla Corte territoriale – se le eventuali lacune “formali”, fumosame evocate, si siano collocate nel corso della loro vigenza o in data antecedente e se l’imput abbia, o meno, dato il consenso all’acquisizione dei tamponi salivari il cui profilo biologico oggetto di raffronto, se un ipotetico diniego di consenso abbia riguardato l’invito a sottop
rilievi invasivi, se i procedimenti penali abbiano avuto uno sviluppo e con quale rito, se iv state poste questioni di invalidità degli atti d’indagine e con quale risultato.
I primi tre motivi del ricorso dell’avv. COGNOME interdipendenti tra loro, sono aspe comunque infondati, in parte per le ragioni già declinate a riguardo dell’impugnazione promoss dal codifensore, in parte alla luce delle considerazioni che seguono.
Premesso che la mancanza della motivazione non può essere dedotta attraverso il richiamo del vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 c) cod. proc. pen., come rubricato con il primo motivo (sez. U n. 5 del 26/02/1991, Bruno, 186998), non si rinvengono, nell’apparato logico-enunciativo della sentenza impugnata, le apori variamente denunciate dal ricorrente, sotto plurimi profili.
In primo luogo, sono stati addotti i medesimi argomenti che il primo giudice aveva nel dettag scandagliato e convenientemente respinto, perché nel complesso di natura assertiva ed autoreferenziale. Il giudice di prima istanza ha ripercorso le acquisizioni testimoniali operanti, che hanno consentito di accertare l’insussistenza delle anomalie lamentate d ricorrente, perché i Carabinieri intervenuti nell’immediatezza dei fatti hanno utilizzato, cia un paio di guanti in lattice diverso (pag.1 e 2); l’acquisizione e l’imbustamento dei re avvenuto in modo accurato ed attento ad evitare contaminazioni (pag.2); non vi è prova che la recisione del foglio A3 sia avvenuta con le forbici della vittima del furto (pag.4); le mod conservazione dei reperti in archivio prima della trasmissione alla stazione Carabinieri di L affinchè venissero inoltrati al R.I.S. dei Carabinieri di Parma, sono state corrette (pag profilo genotipico enucleato dagli esperti del R.I.S. sul raccoglitore di carta si è rivelat da opacità e commistioni di sorta ed è stato esaltato limpidamente, in forma del tutto lin (“pulito, perfetto”, pag. 2); il dato analitico, tratto dalla traccia ematica, è stato confr il profilo genetico del Piramide e con riferimento speculare non soltanto al campione saliv ma a tutti i reperti assicurati nell’ambito dei due distinti procedimenti penali (pag.3), c univoco e fidato, perché con un margine di errore davvero impercettibile. D’altro can l’accertamento dell’identità del responsabile, effettuato mediante il ricorso ai dati de custoditi in un archivio informatico istituito dalla polizia giudiziaria, in mancanza di un d legge, è processualmente utilizzabile in quanto il trattamento del dato personale è funzion all’attività di prevenzione e repressione dei reati affidata alle forze di polizia (cfr. sez.2, del 21/01/2021, Russo, Rv. 281412, citata anche dalle sentenze di merito; sez. 5, n. 4430 de 05/12/2006, COGNOME e altro, Rv. 235969). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per altro verso, la decisione della Corte territoriale, con proposizioni certo non illogic distinto le modalità di acquisizione, avvenuta nell’immediatezza del furto, e di utilizzo duplice traccia ematica, l’una – sottoposta alle prove di esaltazione del DNA e alla comparazion con i reperti relativi agli altri procedimenti penali – rinvenuta sulla superficie della cope un raccoglitore, l’altra – di fatto non impiegata ai fini della prova scientifica – estrapolata foglio A3, con riferimento alla quale sono state precipuamente articolate le obiezioni della di
riguardanti l’uso di forbici non sterili per il ritaglio e l’isolamento del reperto. pianamente e con inferenze razionali pertinenti ai rilievi agitati dalla difesa, la Corte d’ap osservato che le contestazioni formulate a riguardo delle modalità di raccolta delle fonti prova scientifica (uso di un solo paio di guanti, mancato utilizzo di mascherina da parte rilevatore, collocazione di entrambi i reperti in unica busta) postulerebbero la congiuntura potenziale inquinamento e dunque di sovrapposizione di tracce biologiche riferibili, in tutto parte, a persone diverse, di cui non è evidenza alcuna nella ricostruzione del fatto e n medesime prospettazioni difensive.
Per altro verso ancora, le trame del ricorso, pur ripercorrendo il novero di critiche alle mo di acquisizione e di conservazione dei reperti sequestrati, utilizzati per l’estrapolazione de e più globalmente le obiezioni sulla regolarità della c.d. catena di custodia, non hanno (non dimostrato ma neppure) trattato l’irrinunciabile profilo della loro concludenza ai fini del di attendibilità della riconducibilità del dato estratto alla persona di COGNOME NOME, arrestarsi ad epidermici profili di contestazione e da prestare il fianco ad un rilievo di ge (cfr. in motivazione, Cass. sez. 6, n. 15140 del 29/02/2022, Neagu, Rv. 283144, citata dal Corte di merito).
2.1. In linea generale, deve invero essere ribadito che l'(eventuale) inosservanza del formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto da comma dell’art. 191 cod. proc. pen. (sez. U n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644); né vale richiamare il precedente di sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264863, perché nell’ambito di quel processo era stata appresa prova certa che i previsti protocolli scientifi fossero stati rispettati (pag. 37 della motivazione) e, in ogni caso, che le accertate c afferissero ad una concreta possibilità di contaminazione o commistione di tracce biologich avuto riguardo, in particolare, al coinvolgimento di più persone che avessero frequentato, anch per motivi leciti, il medesimo ambiente domestico. Mentre, nel caso in analisi, non vi è pr che le linee guida dei rilievi e delle acquisizioni dei reperti non siano state osserva soprattutto, che le eventuali irregolarità abbiano influito sul risultato scientifico, dal che l’imputato non aveva avuto alcuna ragione lecita di trovarsi in quell’immobile e che non so state neppure allegate ipotesi di anomala mescolanza di residui ematici, tale da comportarne l’inaspettata implicazione.
2.2. E’ possibile dunque riaffermare che gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atte l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimal possibilità di un errore, presentano natura di prova piena, e non di mero elemento indiziari sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., sicché sulla sua base può essere dichiarata la responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (sez. 2, n. del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904; sez.2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161; sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255527; sez. 1, n. 48349 del 30/6/2004, COGNOME, 231182), e contestualmente precisare che non rilevi l’eventuale violazione formale dell
metodiche protocollari nell’assicurazione dei reperti idonei ad identificarne il profilo gene non laddove concretamente se ne alleghino la verificabile decisività e la controllabile effi demolitiva dell’affidabilità del risultato scientifico ottenuto con le successive analisi.
2.3. Nella stessa direzione – rimarcato quanto puntualizzato in relazione alla possibili concretamente non praticata dalla difesa, di avere autonoma e tempestiva cognizione delle attività investigative svolte nel contesto dei diversi procedimenti penali – deve essere affr la censura che ha investito l’illegittimità dell’ordinanza che ha respinto, sin dal giudizio grado, l’istanza di acquisizione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di copia degli atti de fascicolo, perché in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, e, pertanto, l’ome esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manife assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv.275149; sez.6, n. 724 de 08/11/1993, COGNOME ed altri, Rv. 196218). E alle medesime riflessioni non si sottrae, a magg ragione, la richiesta, volta pure all’espletamento di una perizia biologica, parimenti formul giudice di secondo grado, stante il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruz dibattimentale in appello (sez. U n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820; sez. 1, n.111 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996); il mancato accoglimento della richiesta volta ad otten detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto ri dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi l’erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito ci possibilità di “decidere allo stato degli atti”, come previsto dall’art. 603 c.p.p., comma significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base de decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medes provvedimento (come previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e concernenti punti decisiva rilevanza, che sarebbero state ragionevolmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all’assunzione della prova che si sostiene pretermessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, il terzo motivo di ricorso è rubricato anche con riferimento al vizio di cui all comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ma impropriamente, in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; il motivo non può essere validamente articola nel caso in cui il mezzo di prova – come avvenuto nel caso de quo (pag. 2 sentenza impugnata) – sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi si
ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis, sez.2, n. 884 22/11/2023, COGNOME, Rv. 285722).
Non è allora dato cogliere alcun profilo di incongruenza o di manifesta illogicità nella sce valutare dirimente, e sufficiente ai fini del decidere, l’affidabilità tecnica dell’accerta DNA, all’esito di un’indagine biologica che assume natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario.
2.4. Quanto, poi, alla dedotta incompletezza della motivazione – pag. 7 – non è affetta nullità la sentenza di appello che contenga, all’interno della motivazione, refusi, ove gli non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità (sez. 2, n. 43434 del 05/07/20 Bianco e altri, Rv. 257835), ed è perspicuo il percorso espositivo quanto alla rite infondatezza delle censure relative all’assunto, mancato rispetto delle regole protocol nell’acquisizione ed analisi delle tracce biologiche rinvenute.
3.11 quarto motivo del ricorso dell’avv. COGNOME è travolto dal giudizio di inammissibilità.
3.1.11 motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazion discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora n frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazion dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limi ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 1 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Nel caso in scrutinio, al di là di un possibile equiv sulla teorica legittimità della richiesta difensiva, le considerazioni ragionate e argomenta giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) appaiono lineari ed ineccepibi vuoi a riguardo del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostan aggravante della violenza sulle cose, correttamente ancorato all’allarmante profilo personologi e alla gravità del fatto, vuoi a riguardo della quantificazione del trattamento sanzionatorio, riguardo all’ontologico disvalore delle aggravanti ad effetto speciale; alla significativa grav danno economico arrecato all’immobile; alla ragguardevole entità del valore dei monili sottra
4.11 quinto motivo di quest’ultimo ricorso si rivela, a sua volta, non accoglibile.
La Corte territoriale si è espressa, con enunciati sufficientemente appropriati e convince per l’inidoneità dell’invocata sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, g insuscettibile di garantire la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori r comunque in presenza di fondati motivi della formulazione di una prognosi non rassicurante quanto al rispetto delle prescrizioni, in sintonia con il precetto del primo comma dell’art. 5 L. n. 689 del 1981.
A quest’ultimo proposito, i “fondati motivi” che impongono di non accedere all’istanza sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda parte, L n. 689 del 198
esprimono la necessità di calibrare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chia prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispo e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effet pena, essa risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. Più generale, può affermarsi che anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discreziona del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. prendendo in considerazione, tra l’altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta con le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche da precedenti penali (sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449; sez.5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv.287062).
La decisione in rassegna si è puntualmente soffermata, invero, sulla “biografia penale” d prevenuto, valutata in uno con la spregiudicatezza mostrata e l’intensità lesiva dell’il commesso; ha traslato la potenziale incidenza della “proclività a delinquere” sull’efficaci percorso di rieducazione sotteso all’applicazione della pena sostitutiva, ritenuto ragionevolme incompatibile con uno “stile di vita” fermamente improntato al crimine, non incoraggiante anch e soprattutto se proiettato sul futuro adempimento delle prescrizioni imposte dall’applicaz della sanzione sostitutiva. Non trascende nella contraddittorietà l’irrogazione di una pena edi di poco superiore al minimo, dal momento che – per un verso – la quantificazione della pena concreto è il risultato del giudizio di comparazione tra elementi circostanziali e – per altr – altri sono gli indicatori, segnatamente attinenti alla capacità a delinquere, valorizzati dal di merito ai fini della opzione connmisurativa, che, come detto, deve poggiare sulla necessità operare un equilibrato contemperamento tra risposta di giustizia ed obbiettivi di risocializzaz Nè risulta incoerente con il tracciato di apprezzamento dell’istanza la pendenza della misu alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per altra condanna, persuasivame reputata irrilevante a causa dell’assenza di documentazione aggiornata sull’andamento del relativo percorso.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23/01/2025
Il consigligre estensore
Il Presidente