Prova del DNA: quando è valida nonostante i vizi procedurali?
L’analisi forense e, in particolare, la prova del DNA rappresentano strumenti potentissimi nel processo penale. Ma cosa succede se le procedure di raccolta e analisi non seguono alla lettera i protocolli scientifici internazionali? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: un vizio procedurale non rende automaticamente inutilizzabile il risultato dell’esame genetico. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico, ma cruciale, motivo: la presunta erroneità della motivazione della sentenza d’appello in relazione alla valenza probatoria attribuita agli accertamenti tecnici, ovvero all’esame del DNA.
Secondo la difesa, le modalità di repertazione e prelievo del materiale genetico non avrebbero rispettato gli standard scientifici internazionali, minando così l’affidabilità e la validità della prova che lo incastrava.
L’inosservanza dei protocolli e la validità della prova del DNA
Il cuore della questione giuridica verteva sulla possibilità di utilizzare una prova del DNA ottenuta senza una scrupolosa aderenza ai protocolli. La difesa sosteneva che tale inosservanza dovesse portare all’inutilizzabilità del dato probatorio, invalidando di conseguenza la base su cui si fondava la condanna.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come il ricorrente non si fosse confrontato adeguatamente con la logica e coerente motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato le ragioni del suo convincimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato, già espresso in precedenti sentenze. Vediamo nel dettaglio le motivazioni e le conclusioni di questa pronuncia.
Le Motivazioni
Il punto centrale della decisione è che l’eccepita inosservanza delle regole procedurali e dei protocolli scientifici nella raccolta del DNA non comporta, di per sé, l’inutilizzabilità della prova. Per ottenere una declaratoria di inutilizzabilità, non è sufficiente lamentare una generica violazione. È onere della difesa dimostrare in modo specifico e concreto che quella violazione ha effettivamente condizionato e alterato l’esito dell’esame genetico comparativo.
In altre parole, la difesa deve provare che, se il protocollo fosse stato seguito correttamente, il risultato dell’analisi sarebbe stato diverso o inattendibile. In assenza di tale dimostrazione, il dato probatorio resta pienamente valido e utilizzabile dal giudice per fondare il proprio giudizio di responsabilità.
Le Conclusioni
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze per il ricorrente: la condanna definitiva per il reato contestato e l’obbligo di pagare sia le spese processuali del giudizio di cassazione, sia una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la validità della prova del DNA non è legata a un formalismo assoluto, ma alla sua sostanziale attendibilità, che può essere messa in discussione solo con prove concrete di alterazione del risultato.
Un errore nella procedura di raccolta del DNA rende la prova automaticamente inutilizzabile?
No, secondo la Corte di Cassazione l’inosservanza delle regole procedurali o dei protocolli scientifici non comporta l’automatica inutilizzabilità della prova del DNA.
Cosa deve dimostrare la difesa per contestare efficacemente una prova genetica?
La difesa deve dimostrare che la violazione procedurale ha condizionato in modo concreto l’esito dell’esame genetico comparativo, alterando il risultato che ha fondato il giudizio di responsabilità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10590 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10590 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla valenza probatoria riconosciuta agli accertamenti tecnici è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che , con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare ultima pagina della sentenza ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata in sentenza secondo cui in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità. (Sez. 6 n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
NOME COGNOME