Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MORBEGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 490 di multa, confermando la sua condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver cagio un danno di rilevante gravità, oltre che dalla recidiva reiterata specif infraquinquennale. La prova principale del processo è rappresentata dalle tracce ematiche ritrovate sulla scena del crimine, risultate compatibili con il DNA dell’imputa profilato alla banca dati delle forze di polizia.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura, che verranno enunciati nei limiti previst dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge (artt, 192 e 533 cod. pro pen.) e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazion responsabilità del ricorrente, senza rispettare il canone valutativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardo alla prova indiziaria ed alla mancata rinnovazione della prova scientifica decisiva.
Il ricorrente osserva che la prova costituita dalle tracce ematiche repertate all’inte dell’abitazione potrebbe essere stata contaminata, visto che, dalle fotografie in at relative alle operazioni di prelievo, risulta che esse sono state compiute a mani nude; inoltre, i reperti sono stati trasmessi il giorno dopo alla loro acquisizione e sono analizzati soltanto due anni dopo: tale circostanza, pur rappresentata dalla difesa ne suoi dubbi sulla “catena di custodia”, non è stata tenuta in considerazione nell motivazioni dei provvedimenti di merito. Infine, non sono stati resi noti i cr metodologici che i RIS di Parma hanno utilizzato per analizzare i reperti inviati, tanto p che uno solo di essi è stato poi effettivamente analizzato (il reperto A); che non son stati forniti i cd. elettroferogrammi (e cioè la rappresentazione grafica della sequenza d DNA estratto), necessari al fine di poter verificare la correttezza dei risultati delle a eseguite; che la genotipizzazione è stata eseguita soltanto su 15 /oci piuttosto che sui 16 convenzionalmente utilizzati (ma in una tabella riepilogativa si riconduce al ricorren anche l’ulteriore /ocus inizialmente eliminato).
I dati di contesto minano l’affidabilità della gravità indiziaria: mancano testimoni ocu la villa del furto si trova in una zona facilmente accessibile, senza sistema videosorveglianza e, nella notte in cui è stato commesso il reato, aveva una finestra lasciata aperta.
Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con gli elementi difensivi che pongono dubbi sull’univocità e chiarezza della prova indiziaria, non tenendo in
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osservazioni del consulente tecnico della difesa e le perplessità legate al metodo di ricerc utilizzato ed alla natura di "cold hit" ("colpo a freddo") del caso, vale a dire di abbinamento delle tracce ematiche repertate sulla scena del crimine ad un soggetto che, sino a quel momento, non era in alcun modo collegabile al delitto,
In sintesi, la difesa reitera le ragioni già esposte in appello riguardo alla non infal ed affidabilità della prova del DNA acquisita nel processo, ricercata su una banca dati di circa 55.000 profilazioni rapportate alla popolazione italiana, senza tener conto del etnia "sinti" dell'imputato, che determina una stretta vicinanza dei profil appartenenza, trattandosi di nucleo sociale piuttosto chiuso.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità del motivazione avuto riguardo:
alla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa per replicare le indag genetiche ed emendarle dagli ipotizzati vizi metodologici nella ricerca del profilo genetic compatibile;
alla mancata acquisizione di una sentenza irrevocabile emessa in altro processo nei confronti del ricorrente, nella quale si era giunti all'assoluzione sul presuppo dell'inaffidabilità della prova del DNA, a causa degli errori nel repertamento delle trac ematiche.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso co requisitoria scritta.
3.1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte con le quali cri le conclusioni del PG, ribadendo le ragioni di fondatezza del proprio ricorso, prima ancora che di ammissibilità dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso si rivela come la prospettazione alternativa di una tesi opposta a quella de colpevolezza del ricorrente e riscrive con diffusione dettagli probatori che si contesta come sottovalutati oppure omessi oppure travisati ed equivocati, proponendo una complessiva rilettura degli elementi di fatto posti alla base dell'affermazione responsabilità.
I motivi formulati, peraltro, si atteggiano come reiterativi di analoghi argomenti difens sui quali già si è espressa la Corte d'Appello, con loro piena risoluzione.
Al riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice ritiene che sian precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illo della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degl elementi di fatto post
e
a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente c maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a que adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/ dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Non sono deducibili, infatti, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con att probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione al processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui pu dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del si elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
2.1. In particolare, l'argomento difensivo contenuto nel primo motivo di ricorso sintetizzabile in una denuncia di inaffidabilità della prova scientifica del DNA su cu basa l'accusa, è inammissibile, oltre che per la sua formulazione secondo schemi di censura rivalutativi delle prove in atti, adeguatamente verificate dal provvedimento impugnato, anche per la sua genericità e strutturazione dubitativa, esplorativa.
In sintesi, il ricorrente espone una serie di asserite "manchevolezze formali" del modalità di raccolta ed esame del campione ematico, senza neppure essere sicuro della circostanza che tali fattori abbiano inciso sull'affidabilità dei risultati di prova.
Prova che ha accertato, invece, con doppia perizia comparativa sul DNA dell'imputato (inizialmente ritrovato nella banca dati nazionale e, quindi, ripel:uto mediante prelie diretto) e su quello estratto dalle tracce ematiche ritrovate sulla scena del crimine, il profilo del ricorrente fosse esattamente corrispondente a quello del soggetto che aveva calcato i luoghi teatro del furto.
La doppia perizia è stata disposta dal primo giudice proprio per rispondere alle sollecitazioni difensive relative ai dubbi sulle indagini scientifiche condotte dai RAGIONE_SOCIALE particolare, sulle modalità di repertazione delle tracce ematiche e sull'affidabilità d banca dati di comparazione.
La denuncia di "contaminazione" del reperto ematico è, poi, palesemente assertiva e di parte, non trovando fondamento in dati reali noti nel processo e coincide con le richiamate manchevolezze formali: la sentenza impugnata (alla pagina 5 in particolare) ha spiegato esattamente l'affidabilità del risultato delle indagini dei RIS, tratta accertamenti peritali, anche a confutazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa.
In proposito, basti rammentare, anzitutto, che gli esiti dell'indagine genetica condot sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161).
Tale natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario, deriva loro dall'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, che rende infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 2, 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904; Sez. 1, n. 48349 del 30/6/2004, COGNOME, Rv. 231182).
Le affermazioni consolidate appena evocate sgombrano il campo dall'obiezione difensiva preliminare, collegata alla circostanza che la prova del DNA costituisca l'unico elemento d'accusa che ricolleghi il ricorrente al delitto ed all'affermazione di responsabilità " ogni ragionevole dubbio": la sentenza d'appello si è mossa nel solco di una giurisprudenza incontrastata, secondo cui l'elevata affidabilità tecnica dell'accertament del DNA chiude spazio a qualsiasi obiezione circa la sua valenza di prova, dunque anche di "unica" prova.
Il fatto che null'altro, tranne la traccia ematica repertata sulla scena del delitto dopo la sua scoperta, ricolleghi il ricorrente al furto amplifica e non diminuisce la por della prova relativa alla sua identificabilità come autore del reato: non vi erano ragi plausibili della sua presenza nell'abitazione da cui sono stati sottratti beni per c 55.000 euro.
In ogni caso, deve ribadirsi che, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in mate repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 2015 e Sez. 2, n. 38184 del 2022, Rv. 283904-04, cit.), non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri ch violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 283144, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all'imputato l'utilizzo del guanto da cui era stato estrat DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi).
Anche nel caso che riguarda il ricorrente, non vi sono elementi per trarre alcun dubbio circa il fatto che l'asserita inosservanza di alcune regole cauielari nel prelievo campione ematico (si deduce che gli operatori non avessero i guanti nel corso del prelievo e della repertazione), né tantomeno la distanza di tempo tra il prelievo e l'analisi, abbia
prodotto danni sulla affidabilità tecnico-scientifica della traccia repertata a funger elemento comparativo, stante la sua accertata chiarezza e l'assenza di echi inquinanti.
D'altra parte, le Sezioni Unite, nella nota sentenza Sez. U, n. 5021 del 27/3/1996, Sala, Rv. 204644, sebbene per la diversa questione delle ricadute di una perquisizione illegittima sull'utilizzabilità del sequestro di cose pertinenti a reato, hanno stabil criterio di orientamento generale: l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficient rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen.
Nè, ovviamente, possono assumere valore, ai fini del giudizio di responsabilità, ipotetiche incompletezze di una banca dati invece così ampia quale quella nazionale del DNA a disposizione delle forze di polizia, per l'illogico e fallace argomento, agitato dalla di di una "specificità per eccesso di omogeneità" dell'etnia sinti cui l'imputato appartiene
2.2. Sono inammissibili anche le denunce difensive riferite al mancato espletamento di un'ulteriore perizia in appello, essendo stata già esclusa l'utilità di procedere ad a accertamento tecnico (che sarebbe stato il terzo in ordine di tempo) dal perito nominato dal Tribunale, come ha ricordato la sentenza impugnata.
2.3. In conclusione, la pronuncia d'appello si rivela immune da vizi interpretativi di sor poiché ha applicato nella sentenza impugnata, costituente una c.d. doppia conforme con la pronuncia di primo grado, le elaborazioni della giurisprudenza di legittimità appena richiamate, inserendole in un'architettura motivazionale adeguata e coerente con i risultati della prova.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul p Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2024.