Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’imputato quale autore del reato contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4-5, ove ci concorda con la ricostruzione operata in primo grado);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccol della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585); d’altronde, il giudice di merito, a pagina 5, nell’esercizio del potere discrezionale che gli è proprio, ha escluso la necessità di una rinnovazione istruttoria alla luce del compendio probatorio agli atti;
che è precluso per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per l’inutilizzabilità e omessa verifica dei verbali di ricognizione contestat dalla difesa e l’assenza di motivazione sul punto, è manifestamente infondato in quanto secondo il principio di diritto affermato in sede di legittimità l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativ
secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437);
che le censure in punto di valutazione della prova proposte si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
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