Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35016 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d’appello di Napoli
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Letta la richiesta formulata dal difensore del ricorrente in data 17 settembre 2025 di trattazione orale del procedimento;
Rilevato in via preliminare che detta richiesta Ł inammissibile vertendosi nel caso di cui al combinato disposto degli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen. che prevede non essendo altrimenti stabilito che la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie ‘senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori’.
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 24 maggio 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di tentata estorsione aggravata (artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen.) commesso in data 9 dicembre 2022;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto provata l’attribuibilità della condotta estorsiva dell’imputato alla luce del riconoscimento fotografico operato dai testi senza tenere conto della circostanza che il soggetto che ebbe ad agire aveva il volto solo parzialmente visibile e che nessuno dei testi ha indicato che l’individuo aveva la barba. A ciò si aggiunge che nessuno dei testi risulta avere notato che l’imputato ha un vistoso tatuaggio sulla mano sinistra e che la corporatura dell’imputato ha fattezze diverse da quelle indicate dai testi;
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per la mancata assunzione di prova decisiva consistente nella richiesta ricognizione personale dell’imputato da parte dei testi in quanto non ricorrevano altri elementi di prova a carico dell’imputato non avendo dato esito positivo le altre attività di indagine (intercettazioni telefoniche) nei confronti del COGNOME.
– Relatore –
Ord. n. sez. 14357/2025
Rilevato che il primo motivo di ricorso Ł riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di entrambi i gradi di merito che , detto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai Giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento;
che con argomentazioni esenti da vizi logici, i giudici di merito hanno messo in luce la piena idoneità delle prove raccolte ad affermare la responsabilità del ricorrente (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove, tra gli elementi dotati di rilevanza probatoria, vengono menzionati l’assenza di motivi di astio nei confronti del ricorrente da parte degli autori del riconoscimento fotografico, i quali hanno potuto vedere da vicino il ricorrente e per un lasso di tempo apprezzabile, l’assoluta coerenza tra la descrizione dei tratti fisici del ricorrente fornita dagli operanti con le caratteristiche del COGNOME, e la comprensibile mancanza di dettaglio da parte dei testi con riferimento alla barba e al tatuaggio del ricorrente);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato poi che la Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto la necessità di procedere ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata alla ricognizione dell’imputato da parte dei testimoni;
che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. situazione questa non dimostrata, come sarebbe stato onere della difesa – sicchØ il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722 – 01);
che, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323 – 01), situazione alla quale non può certo ricondursi una ricognizione di persona che rimane un atto dall’esito incerto in presenza di altri elementi probatori ritenuti decisivi.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME