Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40336 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40336 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto:
dalla parte civile COGNOME NOME nata a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTELNUOVO CILENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile NOME NOME, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna della parte civile alla rifusione delle spese;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
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lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna della parte civile alla rifusione delle spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato, all’esito dell’appello proposto dalla parte civile, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 11 maggio 2021, con cui gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati assolti, per insussistenza del fatto, dalle originarie imputazioni di truffa e falsità i scrittura privata (correlate all’ipotizzata induzione in errore circa la costituzione di una società, la RAGIONE_SOCIALE, formalmente intestata alla parte civile e rispetto alla quale la stessa parte civile aveva impiegato risorse economiche per l’avvio della realtiva attività commerciale, induzione in errore dimostrata dalla sottoscrizione di una scrittura privata fiduciaria in cui si attestava, in contrasto con la reale situazione, che 1’80% della società era riferibile all’imputato COGNOME NOME).
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile deducendo, con il primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva e il correlato vizio della motivazione; la sentenza impugnata aveva rigettato la richiesta di assunzione della prova, attraverso i testimoni che avevano svolto le trattative per l’avvio dell’attività imprenditoriale da parte della ricorrente, ritenendo in modo apodittico e assertivo che lo svolgimento di contrattazioni commerciali non costituisse COGNOME elemento COGNOME probante COGNOME circa COGNOME l’effettiva COGNOME titolarità COGNOME della RAGIONE_SOCIALE società fiduciariamente assegnata alla parte civile; al contrario, quella prova avrebbe fornito indicazioni certe sull’estraneità del COGNOME rispetto all’attiv imprenditoriale.
Inoltre, era altrettanto apodittica ed indimostrata l’affermazione della sentenza secondo la quale i mezzi finanziari per avviare l’attività imprenditoriale erano provenienti dalla persona del COGNOME, sol perché costui era risultato imputato per fatti di bancarotta fraudolenta per la distrazione di 150.000 euro dalle casse di altra società, senza il benché minimo supporto di prova sull’effettivo impiego di quelle somme nell’attività della costituita società, risultando al contrario la disponibilità in capo alla ricorrente e al coniuge di risparmi e prestiti ottenut che erano stati destinati a finanziare la nuova attività d’impresa.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 191 e 234 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, relativamente all’acquisizione, ed alla sua utilizzazione, di una copia (incompleta) del file audio relativo alla registrazione di un incontro tra le parti, senza alcuna considerazione del carattere dubbio circa la provenienza, la completezza e, quindi, l’attendibilità del documento.
3. La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo n’el suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destiNOME ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 – 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 – 0).
L’ ulteriore profilo, riguardante le provviste finanziarie impiegate per avviare l’attività commerciale attraverso i due punti vendita della neocostituita società, è manifestamente infondato: già la decisione del Tribunale aveva affermato espressamente che risultavano “appostati nella contabilità e nei bilanci dell’RAGIONE_SOCIALE esborsi in favore della RAGIONE_SOCIALE per complessivi 153.000 euro” (pag. 14 della sentenza di primo grado); a questo dato già significativo, si affiancavano altre emergenze (relative all’individuazione dei locali – di proprietà della RAGIONE_SOCIALE – ove svolgere l’attività; all’installazione di attrezzature vendute alla RAGIONE_SOCIALE CPF dalla RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna previsione espressa quanto agli importi sia dei canoni di affitto dell’azienda, sia del costo degli arredi e delle attrezzature; all’impiego di personale del COGNOME per allestire e preparare i nuovi punti di vendita; all’esistenza di documentazione fiscale relativa a pagamenti eseguiti dalla AGE per prestazioni relative ad interventi per lavori da eseguirsi negli stessi locali prima dell’inizio dell’attività) che la ricorrente ignora e trascura, sicché il dato censurato, ove pure
fosse venuto meno, non avrebbe comunque incriNOME il complesso argomentativo della decisione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato quanto alla censura di inutilizzabilità, non individuando alcuna previsione di divieto legale di acquisizione del documento in esame; inoltre, esso è del tutto generico nella deduzione del carattere decisivo del dato probatorio censurato, in quanto la motivazione della decisione si fonda in modo chiaro ed evidente su una pluralità di elementi dichiarativi e documentali, rispetto ai quali l’eventuale espunzione del documento che conteneva la registrazione dell’incontro tra le parti nor avrebbe comunque compromesso la tenuta della motivazione della sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Considerata l’espressa richiesta dei difensori degli imputati e l’esito del giudizio (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 234452 – 0), la parte civile ricorrente deve essere, altresì, condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle difese degli imputati, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida per ciascuno di essi in euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 6/6/2023