Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NATO A AVV_NOTAIO IL DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO E NOME COGNOME, che hanno chiesto di dichiarare nulla la sentenza impugnata per mancata assunzione di prova decisiva in accoglimento dei motivi di ricorso proposti.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14/02/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 10/05/2022con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti alle lettere a), b) e c) della rubrica.
NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att.cod.proc.pen.
2.1. Mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione perché mancante contraddittoria ed illogica, atteso l’intervenuto rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale che era stata avanzata dalla difesa al fine di escutere la persona offesa per decisività della prova nel contesto degli elementi probatori acquisiti.
2.2. Mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione perché mancante contraddittoria ed illogica, attesa l’intervenuto rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale che era stata avanzata dalla difesa al fine di escutere NOME COGNOME, ex fidanzata del ricorrente, per decisività della prova nel contesto degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento alla verifica della presenza del ricorrente sul luogo della commissione dei fatti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio, mentre il secondo motivo di appello non è consentito.
Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare come la difesa avesse ampiamente documentato, in relazione agli elementi acquisiti nel corso del giudizio ed anche in relazione all’esito del procedimento in corso nei confronti dei coimputati del ricorrente, in modo tempestivo, tenuto conto dell’emersione di tale dato (in tal senso la documentazione richiamata in ricorso), come la persona offesa, che non era stato possibile citare in primo grado, e le cui dichiarazioni erano state acquisite (denuncia presentata in data 28/07/2018 e sommarie informazioni rese in data 21/06/2019), era stata trovata, citata e sentita regolarmente nel giudizio relativo ai coimputati.
La Corte di appello, nonostante la memoria depositata dalla difesa in data 13/02/2023 in relazione alla conoscenza del dato relativo al rintraccio del COGNOME in epoca 09/02/2023, non ha in alcun modo motivato sul punto, avendo omesso anche un mero richiamo alla memoria e alla richiesta ivi articolata.
Tale omissione motivazionale deve, dunque, essere colmata, tenendo conto tra l’altro, del principio di diritto affermato da questa Corte e che qui si intend
ribadire, secondo il quale in tema di letture di atti ex art. 512 cod. proc. pen., l’irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182-01). Occorre infatti, ai fini della lettura ed utilizzabilità del dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397-01). La Corte di appello dovrà, dunque, vagliare, nell’ambito della propria discrezionalità, l’istanza articolata dalla difesa in ordine agli elementi allegati e sopravvenuti circa la condizione di effettiva irreperibilità della persona offesa e conseguentemente alla richiesta di rinnovazione istruttoria al fine di garantire il pieno contraddittorio delle parti quanto all’esame della stessa.
Il secondo motivo di appello non è consentito. Il ricorrente in questo caso si limita a reiterare la richiesta proposta in appello senza confrontarsi in alcun modo con la logica ed argomentata motivazione di appello sul punto della richiesta rinnovazione in dibattimentale quanto alla ex fidanzata del ricorrente. La Corte di appello ha sul punto rigettato la richiesta con argomentazione ampia ed approfondita, con la quale il ricorrente non si confronta, ricadendo sul punto anche in una sostanziale aspecificità nella proposizione del motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. Così deciso il 9 gennaio 2024.