Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49502 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49502 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
19g
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/3/2022 la Corte di Appello di Palermo, sul gravame nel merito proposto dall’imputato, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, il 7/10/2019, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, con condanna generica al risarcimento del danno alla costituita parte civile COGNOME NOME, oltre alle spese sostenute da quest’ultima, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. [perché, introducendosi abusivamente nell’abitazione di COGNOME NOME, si impossessava di 1.000 euro in denaro contante, di una fede in oro giallo, di due bracciali in oro giallo, di due collane a maglia in oro giallo d valore complessivo di 2.500 euro, in data 29 maggio 20171
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione(NOME COGNOME, deducendo i motivi, di seguito enunciate& limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorrente ricorda che con l’atto di appello aveva censurato la parte motiva della sentenza resa dal giudice di prime cure laddove lo stesso aveva ritenuto di inferire la prova della colpevolezza dell’odierno imputato, in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., esclusivamente dall’esito della prova dattiloscopica, ri tenuta idonea a superare il limite dell’oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell’a fermazione della penale responsabilità.
A conforto della decisione adottata -si ricorda in ricorso- veniva precisato che la prova dattiloscopica risulta fondata su due assiomi indiscutibili costituiti dall’i mutabilità e dall’individualità, secondo cui le impronte digitali di un soggetto non cambiano nel tempo e sono uniche.
Sulla scorta di tali premesse, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’esito dell’indagine dattiloscopica, compendiata nella relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17/1/2018, che concludeva per l’attribuzione a COGNOME NOME dei frammenti di impronta papillare acquisiti come rilievi denominati TARGA_VEICOLO ed TARGA_VEICOLO, fosse da sola sufficiente a sorreggere l’affermazione della penale responsabilità dell’odierno appellante.
Ebbene, con il menzionato atto di gravame nel merito alla Corte palermitana veniva rimessa la valutazione di una specifica censura appuntata avverso la sentenza impugnata, sulla quale i giudici di secondo grado -ci si duole- non hanno fornito alcuna motivazione. In particolare, veniva evidenziata la singolarità dell’attribuzione a COGNOME NOME dell’impronta asseritamente corrispondente al
palmo della mano (rilievo RD4) a fronte della esclusione di alcuna corrispondenza in ordine alle impronte di due dita della stessa mano (rilievi RD2 ed RD3). Ed infatti, in sede di sopralluogo tecnico scientifico presso l’abitazione della persona offesa dal reato erano stati asportati, con idonei adesivi gommati neri, ben cinque frammenti di impronta papillare, indicati come reperti RD1, RD2, RD3, RD4 ed RD5 (viene richiamato l’allegato 1 della relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17 gennaio 2018 allegata al ricorso). Nella citata relazione tecnica veniva, altresì, dato atto della circostanza che «l’esame dattiloscopico permetteva di determinare che, per qualità del tracciato papillare e numero di punti caratteristici rilevati, erano idonei per i successivi confronti i rilievi denomi RD2, RD3, PO4 ed RD5».
Si era rilevata, pertanto, la carenza dell’indagine dattiloscopica laddove concludeva per l’attribuzione al COGNOME del rilievo RD4, asseritamente corrispondente al palmo della mano destra, a fronte dell’esclusione di alcuna corrispondenza in ordine ai rilievi RD2 ed RD3, corrispondenti a due dita della stessa mano.
Tutti e tre tali rilievi, invero, come emerge dalla lettura della relazione dis pralluogo del Servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nr. GRPSPA20170204, costituiscono frammenti di impronte papillari asportati con adesivi gommati neri ed apparentemente riconducibili alla mano di un unico individuo per il loro posizionamento sulla porta esterna dell’abitazione della persona offesa.
Alla luce di tali contraddittorie conclusioni dell’indagine dattiloscopica era stat chiesta l’integrazione probatoria attraverso l’analisi genetica dei reperti acquisit ed il conseguente confronto con il profilo genetico dell’imputato.
Ebbene, ci si duole che la Corte territoriale, all’evidenza equivocando la specifica censura, non abbia ritenuto di motivare sul rilievo avente ad oggetto tale insanabile contrasto, limitandosi a sostenere che «l’esclusione di alcuni frammenti rispetto al profilo dell’imputato dimostra, a fortiori, la correttezza e regolarità del procedimento tecnico seguito dagli operatori», senza tenere in debito conto la circostanza che i due frammenti esclusi di impronte papillari, per il loro posizionamento, risultavano apparentemente riconducibili alla mano di un unico individuo il cui palmo veniva attribuito con certezza al COGNOME NOME.
Sostiene, inoltre, il ricorrente che sotto altro profilo i giudici di appello, anc operando un fraintendimento delle doglianze difensive, abbiano ritenuto di respingere sia la richiesta di esperimento di una perizia dattiloscopica, sia la richiesta verifica della compatibilità tra il profilo genetico delle impronte rilevate e quel dell’imputato, già avanzata dalla difesa innanzi al giudice drprime cure. Ed infatti, a fronte degli insanabili contrasti nelle conclusioni dell’indagine dattiloscopica delle inequivocabili dichiarazioni dell’imputato in sede di esame, richiamate nel corpo della sentenza oggetto del presente gravame, erano state formalizzate le
predette richieste di prova a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. E ciò, anche in ragione delle generiche conclusioni assunte nella citata relazione tecnica dattiloscopica («corrispondenza delle caratteristiche generali e la coincidenza di oltre 16 punti caratteristici uguali per forma e posizione») alla quale non sono neppure allegati gli elaborati tecnici che avrebbero dovuto dare conto dell’analisi effettuata, delle minuzie e dei punti caratteristici analizzati e rite corrispondenti.
La motivazione resa dalla Corte territoriale al fine di respingere entrambe le richieste risulterebbe apparente.
Sotto un primo profilo, infatti, i giudici del gravame del merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione l’insanabile contrasto rilevato nelle conclusioni della relazione tecnica dattiloscopica e, pertanto, assumevano che «neppure può dirsi che l’esperimento di una perizia dattiloscopica, cui era subordinata la richiesta di accesso al rito abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen.», avrebbe condotto ad esiti tali da ribaltare quelli raggiunti dai tecnici della polizia scientifica”.
Sotto altro profilo, fraintendendo la specifica richiesta della difesa, avente ad oggetto la comparazione del profilo genetico dell’imputato con quello ricavabile dai rilievi già acquisiti in sede di raccolta delle impronte digitali, assumevano che «l’eventuale nuova ricerca di residui genetici nell’abitazione del COGNOME non avrebbe condotto ad alcun apprezzabile esito, stante il decorso del tempo dalla commissione del delitto».
Ciò laddove, invece, la circostanza che i reperti siano stati acquisiti dalla polizia scientifica attraverso la tecnica di asportazione con adesivo gommato consente di ritenere ancora analizzabile, a prescindere dal decorso del tempo, il materiale genetico prelevato e conservato presso il RAGIONE_SOCIALE Palermo.
Peraltro, ai soli fini di confortare la fondatezza della richiesta di accertamento della compatibilità del profilo genetico anche in presenza di impronte digitali, è sufficiente per il ricorrente richiamare la recente giurisprudenza di merito formatasi sull’analisi della prova dattiloscopica rispetto agli standard scientifici dell’ pronta genetica.
Si è osservato, invero, come «la prova dattiloscopica è, dal punto di vista scientifico, intrinsecamente debole, poiché, oltre al sempre possibile errore di laboratorio dell’esperto che presenta i risultati dell’indagine, manca in letteratura l misurazione del random match probability, ossia della probabilità di una coincidenza casuale tra due impronte digitali. In ogni caso, la sola prova scientifica priva di robusti elementi di conferma – non è in grado di sorreggere la pronuncia di una sentenza di condanna» (il richiamo è ad una pronuncia del GUP di Milano del 18 giugno 2015 che ebbe ad assolvere, per non avere commesso il fatto, un
imputato di rapina a mano armata contro il quale il principale elemento d’accusa consisteva in un’impronta digitale trovata sul ciclomotore usato per la rapina e che la polizia scientifica aveva identificato come corrispondente a quella del pollice dell’imputato).
In altri termini, secondo la tesi proposta in ricorso, quello che si è voluto ribadire con la sentenza sopra richiamata è che, in assenza di altri elementi di prova, non è possibile stabilire la rilevanza di un’impronta con un’attendibilità tale da poter superare la soglia del ragionevole dubbio.
Conclusivamente, per il ricorrente, apparirebbe evidente, pertanto, che una più attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagin avrebbe consentito di ritenere non raggiunta la prova della colpevolezza del COGNOME in relazione all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 624 bis cod. pen., al di ogni ragionevole dubbio.
Con un secondo motivo si chiede in ogni caso a questa Corte, ai sensi degli artt. 56 e 58 della I. 689/81 di sostituire la pena in concreto inflitta al COGNOME la pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Ciò in quanto le disposizioni transitorie della riforma del processo penale e del relativo sistema sanzionatorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (d.lgs. 150/22 e d.l. 162/22) consentono l’applicazione delle nuove norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 anche ai procedimenti pendenti in grado di appello. E la circostanza che la sentenza impugnata sia stata depositata in Cancelleria soltanto in data 16/1/2023, consente per il ricorrente di ritenere che il presente procedimento fosse pendente in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del 150/22.
Ciò premesso, visto il consenso espressamente manifestato dal predetto imputato nel corpo della procura speciale allegata al ricorso, si chiede a questa Corte di disporre la sostituzione della pena in concreto inflitta al COGNOME NOME con la detenzione domiciliare sostitutiva, quale pena sostitutiva maggiormente idonea alla rieducazione ed al reinserimento del condannato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Le parti hann tERWA reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi s sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio d legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Il primo gruppo di doglianze si incentra, in sostanza, sulla contestazione della valenza probatoria delle impronte digitali, ritenute riferibili al ricorrente, e sul m governo della disciplina in tema di perizia in sede di abbreviato, a fronte dell’asserita necessità di un approfondimento peritale (che avrebbe dovuto avere ad oggetto «l’analisi genetica dei reperti acquisiti ed il conseguente confronto con il profilo generici dell’imputato»: pag. 4 del ricorso), a cui era stato inizialmente subordinato il rito abbreviato (pag. 3 della decisione impugnata).
Ci si duole che la Corte territoriale non abbia correttamente motivato in relazione alle contraddizioni che emergerebbero dalla effettuata perizia dattiloscopica e che, in ragione di quelle, non abbia disposto la chiesta rinnovazione istruttoria.
Orbene, quanto al difetto di motivazione, va rilevato che il ricorrente ripropone una serie di questioni in fatto cui la Corte ha dato congrua e logica risposta nella sentenza impugnata.
La Corte siciliana opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di apprezzamento delle impronte digitali e dì valenza dirimente del corrispondente dato processuale (cfr. pagg. 2-3, ove anche spende richiami a precedenti congrui, relativi tra l’altro proprio ad ipotesi di impronte digitali rilev in occasione di un furto in appartamento, nonché l’ulteriore argomento -non manifestamente illogico, a corretta chiusura di ragionamento indiziario- nel senso dell’assenza di “pari elementi di valenza dimostrativa liberatoria”, con riferimento cioè alla spiegazione alternativa della presenza delle impronte sul luogo del fatto).
Come condivisibilmente afferma Sez. 2, n. 9963 del 2/2/2022, Cosco, Rv. 282795-02 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un’impronta papillare all’interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova penale, il rilievo, in un
appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (conf. Sez. 4, n. 792 del 9/11/1988, dep.1989, Bernaus, Rv. 180247 – 01).
Parimenti corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all’impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, COGNOME, Rv. 252796). Con l’ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, ex nnultis, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 sopra richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022).
Né i rilievi svolti dal ricorrente in merito alle impronte ritenute inidonee all comparazione, o, a seconda dei casi, idonee ma non riconducibili al ricorrente (RD2 e RD3) appaiono decisivi in senso contrario alla valenza probatoria di cui sopra. Essi, invero, paiono sostanziarsi nel non consentito in questa sede tentativo di rilettura delle risultanze degli accertamenti dattiloscopici, i quali univocamente -in base alle argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado (da leggersi unitariamente, versandosi in ipotesi di doppia conforme)- esplicano la propria efficacia probatoria a carico del ricorrente.
3. Da quanto sin qui illustrato consegue la genericità e manifesta infondatezza della questione che involge il mancato espletamento dell’accertamento peritale all’esito della scelta del rito abbreviato secco e non essendo emersi elementi per ritenere decisivo il detto approfondimento, neanche come integrazione officiosa (cfr. pag. 4 della decisione di primo grado e pagg. 3 e 4 della decisione impugnata, ove l’accurata motivazione a sostegno del rigetto della rinnovata richiesta di prova integrativa).
Allorché il ricorrente sembra invocare la necessità di trarre elementi di natura genetica dalle impronte, richiede un accertamento distinto rispetto a quello dattiloscopico, come rilevato dal giudice di prime cure (pag. 4) e che la Corte territoriale ritiene superfluo alla luce delle considerazioni correttamente svolte dai giudici di
merito all’esito dell’apprezzamento della prova desumibile dagli accertamenti dattiloscopici
Peraltro, non va trascurato che la chiesta perizia aveva costituito oggetto dell’integrazione istruttoria richiesta in sede di originaria richiesta di giudizio a breviato condizionato. E che al rigetto di quella richiesta aveva fatto seguito la richiesta di rito abbreviato tout court.
Ebbene, la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, qualora l’imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l’iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l’esercizio dei poteri di integrazione istruttoria “ex officio” ai sensi dell’art. 603, co. 3, proc. pen. (Sez. 4, n. 42192 del 19/9/2023, COGNOME, n. m.,; conf. Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; conf. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017 dep. 2018, B. Rv. 272579)
E’ stato anche sottolineato che l’imputato che, dopo COGNOME il COGNOME rigetto COGNOME della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato secco, non può contestare la legittimità del precedente provvedimento reiettivo, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative” (così, tra le altre, Sez. 1, n. 25160/2022 e Sez. 2, n. 13368/2020).
Inoltre, è stato di recente ribadito, in linea con orientamento consolidato, che la valutazione sull’inammissibilità dell’integrazione probatoria nel rito abbreviato, verificati i presupposti dell’incompletezza di un’informazione probatoria in atti e della prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (così, Sez. 5, n. 14927 del 22/2/2023i T. IRv. 284576 – 01in motivazione, ove il richiamo dei numerosi precedenti conformi).
Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, co. 3, cod. proc. pen. atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritt alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585). E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per assumere d’ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano
vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, co. 3, cod proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame.
Nello stesso senso Sez. 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino, Rv. 285090 ha affermato che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle
nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20- bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello. Sempre che ciò sia possibile in base alla fase del processo alla data dell’entrata in vigore, residuando la possibilità di richiedere l’applicazione delle pene sostitutive in sede di esecuzione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023 Il COGNOME sigliere es nsore COGNOME
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