Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 897 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 29/04/1977
avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorso viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23, c D.L. 137/2020, convertito, nella L. n. 176 del 18/12/2000;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/02/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal GUP di Prato, all’esito del giudizio abbreviato, con la quale NOME NOME era st condannato alla pena di anni 4 di reclusione e 1.000 euro di multa per il delitto di r aggravato dall’aver commesso il fatto in più persone riunite e con il volto travisato.
2.Avverso la decisione l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi e chiedendo di annullare la sentenza impugnata senza rinvio o subordine con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
2.1 Con il primo motivo si eccepisce la violazione della legge processuale in relazione all’art c.p.p., assumendo che vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa tale da determinare la n della sentenza della Corte fiorentina resa all’esito della trattazione cartolare ex art. 23n.137/2020. In particolare, si evidenzia che la sentenza fu pronunciata con motivazio contestuale, di cui, ai fini della sua pubblicazione’ va data lettura in udienza, come pr espressamente dall’art. 545 c.p.p., per consentire alle parti di prendere immediata cognizi delle ragioni poste a fondamento della decisione e poter così assumere le conseguenti decision difensive in modo tempestivo. Nel caso di specie, invece, la difesa ha ricevuto dalla cancel a mezzo P.E.C. solo la notifica del dispositivo della sentenza, che tuttavia contenev specificazione che la motivazione era contestuale. Ad avviso della difesa la normat emergenziale di cui al D.L. n.137/2020 non consentirebbe di derogare alla disciplina codicist prevista per la pubblicazione delle sentenze.
2.2 Con il secondo motivo si censura la violazione della legge processuale in relazione agli 414 e 415 c.p.p., rilevando a tal fine che la sentenza impugnata, ribadendo con poche righe decisione di primo grado, non avrebbe valutato 1″improcedibilità dell’azione penale derivan dalla circostanza che, a seguito di archiviazione del procedimento perché ignoti gli autor fatto ex art. 415 c.p.p., sarebbero state riaperte le indagini a carico del ricorrent l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, come richiesto, invece dall’a comma 1, c.p.p.;
2.3 Con il terzo motivo si eccepisce la mancata elo manifesta illogicità della motivazio relazione all’art. 192 c.p.p., relativamente alla valutazione della prova indiziaria. In par si evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta circa le perpl esposte dalla difesa nell’appello in ordine alla mancanza di riscontri relativamente alla indiziaria data dall’accertamento dattiloscopico su cui si era basata la sentenza di primo grado, riscontri che avrebbero dovuto essere rinvenuti nelle prove dichiarative dei testimoni oc della rapina e che, invece, non vi sono stati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestament infondati.
Il primo motivo è manifestamente infondato per diverse ragioni.
Premesso che l’art. 23-bis, comma 3, D.L. n.137/2020 dispone, con riferimento ai giudizi appello svoltesi con trattazione cartolare, che: “Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’art. 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle par Nel caso di specie in calce al dispositivo della sentenza della Corte di appello di Firenz l’indicazione “Motivazione contestuale”. Nel caso di specie la cancelleria provvide a notif
tramite P.E.C. al difensore di NOME COGNOME solo il disposit vo della sentenza di ap contenente, come detto, l’indicazione “Motivazione contestuale”, senza però trasmettergli anch la motivazione redatta contestualmente alla decisione. Appare evidente che vi sia un difetto coordinamento tra il citato art. 23-bis, che prevede la comunicazione alle parti del dispositivo, e l’art. 545, comma 2, c.p.p., in cui è previsto che nei casi di motivazione cont ex art. 544, comma 1, c.p.p., i! giudice proceda alla lettura in udienza della motivazio seguito a quella del dispositivo, così provvedendo alla immediata pubblicazione della sentenza
Si può ritenere che la cancelleria avrebbe dovuto notificare non solo il dispositivo ma l’ sentenza, completa di motivazione, trattandosi di un unico atto, così rispettando, mutatis mutandis, la disciplina prevista dall’art. 545 c.p.p. in caso di motivazione contestuale. Tut tale irregolarità non integra certamente alcuna nullità della sentenza impugnata.
In primo luogo, va richiamato il principio già affermato da questa Corte secondo cui “per l’inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza la legge non preve alcuna sanzione, sicché la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della senten comporta unicamente l’effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell’art. 545, comma nuovo cod. proc. pen. e di impedire la decorrenza dei termini per l’impugnazione” (così Sez. 6, n.12203 del 19/06/1991, Mauro, Rv.188998-01). Anche più di recente la Cassazione si è occupata dell’inosservanza dell’art. 545 c.p.p., in casi in cui il giudice aveva “data per motivazione contestuale della sentenza, senza in realtà aver proceduto a tale adempimento. Seppure con motivazioni in parti discordanti le decisioni sul punto della Suprema Corte (cfr. 7, ord. n.39812 del 17/04/2015, Doci, Rv.264765-01; Sez. 6, n.31754 del 27/05/2003, Wang, Rv.226205-01) hanno riguardato solo il tema della rilevanza della mancata lettura del motivazione ai fini del decorso del termine per impugnare, ribandendo il principio secondo cui violazione delle previsioni di cui all’art. 545 c.p.p. non è sanzionata da alcuna ipotesi d della sentenza, trattandosi di norme che disciplinano un momento successivo alla decisione quello della pubblicazione della sentenza. Anche le Sezioni unite’ seppur con riguardo all’obbl di depositare la motivazione contestuale in caso di sentenza di patteggiamento, hanno affermat il principio che il mancato deposito contestuale della motivazione non comporta alcuna nulli della sentenza (si veda Sez. u., n.40986 del 19/07/2018, P., Rv.273934-02).
La doglianza è perciò manifestamente infondata non essendoci ragioni per annullare la sentenza impugnata. Va, peraltro, rilevato che il ricorrente non lamenta alcuno specifico pregiudiz diritto di difesa derivante dall’inosservanza dell’art. 545 c.p.p., e quindi egli è privo di u interesse ad impugnare. Invece, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza d sanzione processuale per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 545 c.p.p., necessario che il ricorrente, al fine di sostenere l’eventuale violazione dei diritti specificasse nei motivi di impugnazione un concreto pregiudizio derivato dalla lamenta
violazione di legge, ad esempio nel caso di specie l’eventuale contrazione dei termini impugnare, adempimento, come detto, non avvenuto nel presente ricorso.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Collegio intende ribadire l’orientam giurisprudenziale già espresso dalla sentenza delle Sez. Un., n.13040 del 12.04.2006, P.M. i proc. COGNOME, Rv. 233198-01, che in massima ha affermato: “Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l’autorizzazione del G.I,P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedim archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quarto il regime autori prescritto dall’art. 414 cod, proc. per). è diretto a garantire !a posizione della per individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione h semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al dell’obbligatorietà dell’azione penale”. In applicazione del predetto principio, la Corte, in alt decisioni, ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attrave “passaggio” del fascicolo da “ignoti” a “noti”, senza altri adempimenti, come avvenuto nel c di specie. (si veda Sez. 1, n.42518 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283686-01; Sez. 2, n.42655 del 22.10.2015, Sabato, Rv.265128-01). In forza di tali consolidati principi, qui espressame richiamati, il motivo di ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato.
Anche il terzo motivo cL ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di quello prop nell’atto di appello, disatteso nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali argomentazio con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata, Secondo la consolidata giurisprude di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibi il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazion tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudi censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Se Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01 Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più c l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttez sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritt argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n. del 1/08/2023, COGNOME + altri, non nnassimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/202 B., Rv.281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 de 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133). Nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi de che i giudici di appello non abbiano fornito risposte alle “..perplessità evidenziate dalla difesa in
relazione alla attendibilità della prova indiziarla ; non suffragata da alcuna delle prove dichiarative”, senza confutare in maniera specifica le argomentazioni puntuali e prive di vizi log svolte la Corte di appello per ritenere provata la responsabilità penale dell’Aiello. La sen impugnata, peraltro, ha richiamato il principio già affermato da questa Corte, che si intende ribadire, secondo cui “il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendi e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato comm reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del gi colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza” (Sez.5, n.54493 del 28/09/2018, i., Rv. 274157-01). Nel caso di specie, l’esito degli accertamenti dattilosc compiuti dal RRAGIONE_SOCIALE di Roma ha evidenziato il riscontro di n.17 corrispondenze di dettaglio riferimento alle impronte digitali dell’imputato, come risulta dalla sentenza di primo Trattasi di prova piena che non necessita di riscontri esterni e che non è stata contradett prove contrarie.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibi Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di co determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presid n e
NOME
A.Ra o