Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 974 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 01/01/1984
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo in data 28 febbraio 2023 ha confermato la condanna inflitta a RAGIONE_SOCIALE per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625, commi 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 22 marzo 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di come nessuna ricostruzione alternativa del fatto fosse stata of dall’imputata, al cospetto di una relazione della Polizia Scientifica che spiegava, tramite il richiamo ai metodologici utilizzati, come fosse stato rassegnato un giudizio di identità dattiloscopica tra le impr repertate e quelle dell’imputata, già foto segnalata in seguito all’arresto in fragranza per altro reato d aggravato), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazion specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 444 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); lo stesso è anche manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità « Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di atte e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relati all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettua si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimament utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contr detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167), come nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente