Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni, ribadite con memoria del 24/09/2024, del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7/02/2024, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Savona in data 09/02/2023 nei confronti di NOME COGNOME, che ha condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 628 cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen. La difesa del ricorrente ha dedotto la ricorrenza di nullità della sentenza per violazione di legge e violazione di norme processuali, ritenendo non sufficiente a fondare la dichiarazione di responsabilità la prova scientifica, ovvero l’impronta rinvenuta sul casco e del tutto compatibile con il dito anulare del ricorrente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha presentato conclusioni scritte in data 24/09/2024 con le quali ha reiterato le argomentazioni proposte con il motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello, nell’affermare la responsabilità del ricorrente, ha adeguatamente e compiutamente motivato, in modo approfondito e rafforzato, applicando il principio di diritto, che qui si intende ribadire, in tema di portata e rilevanza della prova scientifica e dattiloscopica, secondo il quale la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (Sez. 2, n. 46410 del 15/10/2014, COGNOME, Rv. 261049-01; Sez. 5, n. 4595 del 13/02/2024, Sessa n.m.; Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167-01; Sez. 1, n. 18682 del 17/04/2008, Pisano, Rv. 24019201; Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, COGNOME).
T
Nel caso di specie, dunque, gli indizi emersi in esito all’istruttoria dibattimentale sono stati ritenuti caratterizzati da certezza, gravità e concordanza ed idonei a fornire la prova compiuta del delitto ascritto, secondo le specifiche considerazioni evidenziate dalla Corte di appello.
Inoltre, occorre osservare che non è stata allegata alcuna spiegazione alternativa dei fatti da parte del ricorrente nel corso del giudizio a fronte del dato risolutivo rappresentato dalla presenza dell’impronta dello stesso sul casco che veniva lanciato in direzione del figlio della persona offesa al momento della rapina. Non trova conseguentemente alcuno spazio il tema del dubbio ragionevole, che all’evidenza non può fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto astratta, in mancanza di una effettiva allegazione da parte della difesa in tal senso.
La GLYPH sentenza GLYPH d’appello GLYPH offre GLYPH ampia GLYPH dimostrazione dell’incompletezza e dell’incoerenza delle argomentazioni spese dai giudici di primo grado. Con analisi critica, seguita da completa motivazione, la stessa si sovrappone, con argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie, a quella del primo giudice. La ricostruzione offerta dalla Corte di appello, anche tenuto conto della precisione di tale dato e dell’accesso al rito abbreviato, collegata alla portata probatoria della verifica dattiloscopica (Sez.1, n. 8367 del 09/02/2022, NOME, non massimata) non risulta in alcun modo minata dalle allegazioni difensive, che sul punto si caratterizzano anche per estrema genericità nella articolazione del motivo di ricorso (sono in tal senso pienamente condivisibili sul punto le osservazioni proposte dal Procuratore generale quanto alla irrilevanza della presenza di altre impronte sul casco, non ricorrendo la necessità di ulteriori riscontri rispetto all’esito della prova dattiloscopica).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024.