Prova Dattiloscopica: Quando una Sola Impronta Basta per la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia processuale: il valore probatorio delle indagini scientifiche. In particolare, la Corte ha stabilito che una prova dattiloscopica può essere sufficiente a fondare una sentenza di condanna, anche in assenza di altri elementi a supporto. Questo caso chiarisce i limiti del ricorso in Cassazione e il peso che la scienza forense assume nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenuto colpevole del reato, ha deciso di contestare la sentenza proponendo ricorso per cassazione tramite il suo difensore. L’elemento cardine dell’accusa era rappresentato da un’impronta digitale dell’imputato rinvenuta sul luogo del delitto.
La Prova Dattiloscopica al Centro del Ricorso
Con il suo ricorso, l’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e una diversa ricostruzione della vicenda, criticando l’interpretazione data dai giudici di merito alla prova dattiloscopica. Tuttavia, la difesa non ha sollevato specifiche questioni di legittimità, come l’errata applicazione della legge penale o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza d’appello.
Inoltre, il ricorso è stato giudicato meramente reiterativo delle argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza un reale confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo approccio è stato considerato dalla Suprema Corte come un tentativo inammissibile di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, ha sottolineato che il ricorso era diretto a ottenere un riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il suo compito, infatti, non è quello di ricostruire i fatti, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Il cuore della decisione, però, risiede nella valutazione della prova dattiloscopica. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 54493 del 2018), secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità. Un’impronta digitale, se evidenzia almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, può costituire da sola una fonte di prova piena, senza necessità di ulteriori elementi di conferma.
Questo perché tale corrispondenza fornisce la certezza che la persona a cui appartiene l’impronta si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Di conseguenza, in assenza di giustificazioni o di una prova contraria che spieghi plausibilmente quella presenza, il giudice può legittimamente utilizzare tale elemento per fondare il proprio giudizio di colpevolezza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma con forza il valore della prova scientifica nel processo penale. Stabilisce che una singola impronta digitale, se analizzata correttamente e con un alto numero di punti di corrispondenza, è sufficiente a provare la presenza di un individuo sulla scena del crimine. Questa certezza sposta di fatto l’onere sull’imputato di fornire una spiegazione alternativa e credibile. La decisione ribadisce inoltre i rigidi confini del giudizio di Cassazione: non è una sede per rimettere in discussione le prove, ma solo per censurare vizi di legittimità. Per la difesa, ciò significa che contestare una prova dattiloscopica richiede non una generica negazione, ma l’individuazione di specifici errori procedurali o di palesi illogicità nell’interpretazione della prova stessa da parte dei giudici di merito.
Una sola impronta digitale può essere sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il risultato delle indagini dattiloscopiche può costituire fonte di prova anche da solo, senza elementi sussidiari di conferma, a condizione che l’impronta evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici concordanti, poiché ciò fornisce la certezza della presenza di una persona sul luogo del reato.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un riesame dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, era generico, in quanto si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, e manifestamente infondato, data la solidità della prova scientifica a carico.
Cosa deve fare un imputato se la sua impronta viene trovata sulla scena del crimine?
La sentenza implica che, una volta che la prova dattiloscopica ha stabilito con certezza la sua presenza sul luogo del reato, spetta all’imputato fornire una giustificazione plausibile o una prova contraria che spieghi la sua presenza in quel luogo per motivi non legati al compimento del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7920 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 12/12/1993
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di furto in abitazione;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 de 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo, inoltre, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi d gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che il motivo è anche manifestament infondato, atteso che «il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzi attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel cas in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette pu caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona co riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commess reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudiz colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente