Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1067 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME nato a LICATA il 12/04/1993
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto, in accoglim2nto del ricorso del P.M., l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore avvocato COGNOME del foro di AGRIGENTO in c ifesa di COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in esito all’udienza camerale del 7 maggio ;024, il Tribunale di Palermo – Sezione per il riesame annullava il provvedimento del 20 aprile 2024, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della cusl odia in carcere in riferimento all’omicidio volontario premeditato di NOME COGNOME commesso il 31 ottobre 2022 in Licata (AG), in concorso con NOME COGNOME ed altro soggetto non identificato.
A tenore del capo d’imputazione, COGNOME venne attinto da plurimi colpi di arma da fuoco (un’arma corta di grosso calibro e un’arma lunga (al. 12) mentre era intento a caricare un escavatore sull’autocarro a lui in uso, dopo aver effettuato dei lavori agricoli per conto terzi in INDIRIZZO.
Il suo cadavere venne rinvenuto, riverso sul ciglio della INDIRIZZO nella suddetta INDIRIZZO, nel primo pomeriggio del 31 ottobre 2022 ia tale NOME COGNOME
Al momento del rinvenimento, i motori dei due mezzi – un autoca .ro Fiat Iveco 300 e un escavatore CASE – risultavano ancora accesi.
Nelle immediate vicinanze dell’escavatore vennero reperiti tre bossoli calibro 12, mentre, a bordo dell’autocarro, venne rinvenuto un borsello nero contenente il telefono cellulare della vittima, anch’esso attinto da un colpo di arma da fuoco calibro 12.
Il medico legale aveva dato conto di un evento a fuoco di tipo dir amico, iniziato a bordo dell’escavatore e conclusosi sulla citata strada provinciale, dovendosi presumere che CASTRONOVO, colto di sorpresa mentre stava ca -icando l’escavatore sull’autocarro, dopo l’esplosione dei primi colpi avesse tentato di fuggire correndo verso la strada provinciale, ove era stato raggiunto e freddato con un ultimo colpo alla testa.
Le emergenze investigative consentivano di collocare l’ora del decE sso fra le 14.09 e le 15.05, ora, quest’ultima, del rinvenimento del cadavere.
1.1. Nella sintesi dell’ordinanza genetica il Tribunale del riesame esponeva che il primo giudice, inquadrato l’omicidio nel contesto di una risalente falda tra le famiglie COGNOME e COGNOME, culminata negli omicidi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, avvenuti, rispettivamente, il 9 novembre 2015 e. il 22 agosto 2017, aveva ritenuto di valorizzare un complesso di elementi indizia i, della gravità richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., convergenti nella direzior e della colpevolezza di NOME RALLO.
In particolare, aveva ritenuto di apprezzare:
la presenza dei residui di polvere da sparo sulle mani e nelle narici dell’indagato, nonché sui sedili anteriori dell’autovettura a lui in uso (Auc i A4 tg TARGA_VEICOLO);
la piena corrispondenza fra le predette particelle (piombo e tarlo) e l’innesco montato sui bossoli calibro 12 in sequestro, con particolare riferimento all’assenza dell’antimonio, normalmente presente nella polvere da sparo;
l’assenza di traffico telefonico sull’apparecchio in uso all’indagat) fra le ore 13.19.24 e le ore 16.20.54 del 31 ottobre 2022;
le conclusioni del consulente medico legale del Pubblico ministero, che aveva collocato l’ora del decesso intorno alle 13 o, comunque, entro le due ore o le due ore e mezza dalla merenda mattutina;
le attendibili e riscontrate dichiarazioni rese da NOME COGNOME il quale aveva riferito di aver consumato un pasto con la vittima intorno alle ore :0.30 e di essere rimasto insieme a lui fino alle ore 11.15 circa;
il rinvenimento all’interno del cellulare di CASTRONOVO di uno sr apshot risalente alle ore 14.09;
lo stato dei veicoli che RAGIONE_SOCIALE stava utilizzand ), che presentavano il motore ancora acceso;
la presenza di un movente da individuare nell’ambito della faida fE miliare prima richiamata, perché, nonostante l’iniziale ipotesi del coinvolgime ito del COGNOME nell’omicidio di NOME COGNOME non fosse stato accertato all’e:;ito del procedimento di primo grado, lo stesso era stato, comunque, ritenuto dai f3miliari del COGNOME responsabile di avergli teso la trappola che aveva consentito a SE lvatore COGNOME di ucciderlo, come ricavabile dalla sentenza di primo grado;
le singolari analogie con le circostanze nelle quali era stato con 3umato l’omicidio di NOME COGNOME (direzione degli spari, parti anatomiche zolpite, l’uccisione della vittima in aperta campagna, l’uso sia di un’arma corta che di un’arma lunga).
Ad avviso del G.i.p. di Agrigento, il risentimento covato da NOME COGNOME nei confronti del COGNOME per il ruolo rivestito nell’omicidio di NOME COGNOME aveva fatto maturare in lui il proposito del delitto, senza che potesse as3umere rilievo in senso contrario il lungo lasso di tempo trascorso, verosim ‘mente riconducibile alle doglianze espresse dal padre NOME COGNOME in ordine all’iniziativa assunta da NOME COGNOME contro NOME COGNOME, che non era stata previamente avallata dalla locale associazione mafiosa.
1.2. In sede di interrogatorio di garanzia, COGNOME aveva contes.ato gli addebiti, dichiarando che il giorno dell’omicidio era rimasto dalle ore 9 alle ore 16 circa presso l’autorimessa “LA CARMEN” di NOME COGNOME suo dE tore di
lavoro, per effettuare insieme al cognato e a un amico delle riparazioni a un Jecchio fuoristrada.
Si era allontanato soltanto all’ora di pranzo per acquistare dei panin e altre due volte per acquistare della vernice.
L’indagato non sapeva spiegarsi il motivo per cui erano stati ritrovati residui di polvere da sparo su di lui e sulla sua autovettura, ipotizzando che potessero derivare dalle sostanze che aveva utilizzato quel giorno (resine e vernici).
1.3. La difesa, nella prospettazione offerta in sede di istanza di riesame e nella memoria trasmessa il 6 maggio 2024, oltre a dolersi della mancata audizione delle persone che si trovavano con COGNOME presso “RAGIONE_SOCIALE” e del mancato accertamento sulla distanza chilometrica che separava l’officina dal luogo del delitto, rappresentava che dalle immagini estrapolate dalle registrazioni della videocamera installata presso i locali della ditta RAGIONE_SOCIALE si ricavava che COGNOME si era allontanato una prima volta alle ore 14.07 per fare ritorno alle ore 14 19 con degli attrezzi in mano, e una seconda volta alle ore 14.37 per fare ritorno :ille ore 14.59 con dei panini; tali orari, peraltro, avrebbero dovuto essere arretrati di un’ora in conseguenza del recente ripristino dell’ora solare.
Decisive, poi, si rivelavano, in riscontro del dichiarato di RAI.LO, le informazioni fornite, in sede di indagini difensive, dal titolare dell’autorimessa NOME COGNOME e da NOME COGNOME che aiutò COGNOME a riverniciare il suo fuoristrada.
1.4. All’udienza camerale, la difesa produceva due copie delle schermate tratte dall’applicazione Google Earth, relative al percorso tra il magazzir o della ditta “RAGIONE_SOCIALE” e la zona del delitto, un supporto informatico del tipo pel-drive contenente le video-registrazioni tratte dal sistema di videosorveglianza installato presso i locali della predetta ditta e i verbali delle investigazioni difensive.
1.5. Tanto premesso, il Tribunale adìto riteneva di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME
L’organo del riesame imperniava il suo percorso argomentativo sul rz ffronto operato tra la visione delle immagini delle registrazioni acquisite e l’orar o delle 14.09, ricavato dallo screenshot rilevato sul telefono cellulare in uso alla v ttinna.
Secondo il giudice a quo, risultava evidente che tale istantanea fosse stata effettuata volontariamente o accidentalmente dalla stessa vittima oppure scattata al momento del delitto o, ancora, attivata nelle fasi concitate seguite all’esplosione del primo sparo, che aveva colpito proprio il borsello dove il telefono era custodito.
Alle 14.09, tuttavia, COGNOME si trovava presso l’azienda “RAGIONE_SOCIALE“, essendo stata riscontrata la sua presenza in loco alle ore 14.07.
Dalle immagini video prodotte in udienza, si ricavava che i suoi più significativi spostamenti da quel luogo, quelli, cioè, pari ad almeno 30 minuti
complessivi – tenuto conto del percorso medio di venti minuti circa relat vo alla tratta fra l’azienda e la strada provinciale dove fu rivenuto il cada n ,ere di CASTRONOVO – si erano verificati fra le ore 11.40 e le ore 12.15 e fra le ore 12.16 e le ore 12.53: in entrambi i casi, quindi, RALLO era ritornato in azienda in un momento antecedente a quello in cui era stato scattato lo screenshot indicato.
Gli altri allontanamenti risultavano inferiori ai trenta minuti, sicc le non assumevano rilievo poiché non avrebbero consentito all’indagato di raggiungere il luogo del delitto e fare ritorno in officina.
Lo stesso ragionamento valeva, a fortiori, nel caso in cui l’orario inimesso nel sistema di videosorveglianza non fosse stato corretto, essendo l’ora solare entrata in vigore soltanto nel corso della notte precedente, posto chE i due momenti di allontanamento dell’indagato per un periodo pari o superiorn ai :30 minuti si sarebbero venuti a collocare ancora più indietro nel tempo.
In conclusione, doveva escludersi che NOME COGNOME, presente presso l’azienda “RAGIONE_SOCIALE sin dal mattino e rimastovi anche dopo l’ara del ritrovamento del cadavere, si fosse allontanato da quel luogo per il tempo sufficiente a raggiungere il luogo del delitto e farvi ritorno.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassa;:ione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza assoluta di motiva; ione in ordine agli esiti degli accertamenti tecnici condotti sui prelievi STUB effettuati sulla persona del RALLO e sulla sua autovettura.
Il COGNOME Procuratore ricorrente censura come “incomprensibile” l’iter motivazionale seguito dal Tribunale del riesame, che, dopo aver riportato, a pag. 6, tra gli indizi emersi a carico dell’indagato, gli esiti degli accertamenti s’olti RIS di Messina sullo stub ritualmente acquisito la notte del 31 ottobre 2022, aveva omesso di svolgere sugli stessi ogni considerazione.
Ricorda il ricorrente che tali accertamenti avevano messo in luce due dati di cruciale rilievo nei confronti dell’indagato:
il rinvenimento, sulla sua persona e sulla sua autovettura, sia di pz rticelle compatibili (ossia, tipiche dei residui da sparo, ma, al tempo stesso, darivanti anche da ambienti lavorativi) sia di “plurime particelle caratteristiche”, derivanti cioè, per composizione atomica, disposizione spaziale e morfologia, dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco;
la compatibilità delle particelle caratteristiche rilevate con la tipo ogia d innesco montata sui tre bossoli calibro 12 rinvenuti in prossimità del cada ere del CASTRONOVO.
Neppure su tale ultimo aspetto il Tribunale aveva speso alcuna osservazione.
Allo stesso modo, il giudice di merito aveva trascurato di rilevEire che nessuno studio scientifico pubblicato, a oggi, consentiva di dimostrare la po ;sibilità di produzione di particelle simili a residui d’arma da fuoco dalle attività, prospettate dalla difesa, dell’uso di vernici, resine, operazioni di scartavetratura o contEtto con nafta.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancanza di motivazione ir ordine alla pretesa autenticità delle videoregistrazioni fornite dalla difesa del RALI.O.
Si rimprovera al Tribunale del riesame la totale assenza di vagliò critico della prova documentale e testimoniale allegata dalla difesa.
La valutazione positiva circa l’autenticità e fedeltà temporale delle registrazioni non era supportata da alcuna specifica motivazione, essendosi il Collegio de libertate limitato a recepire le affermazioni rese dai testi a discarico sul punto, dimenticando che ad attestare la riferibilità della videoregistrazione al giorno 31 ottobre 2022 era stato soltanto NOME COGNOME ossia il clz tore di lavoro dell’indagato.
Carente, inoltre, era la motivazione in punto di attendibilitil delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME e da NOME COGNOME sia perché provenienti, rispettivamente, da un affi le e da un amico dell’indagato, sia perché prive di precisione in riferimento all’orario in cui COGNOME ebbe ad assentarsi dai locali dell’officina.
D’altro canto, il ricordo di COGNOME era fortemente condizionato dalla visione delle immagini da lui stesso estrapolate a sostegno dell’alibi del COGNOME, avvenuta dopo l’estrapolazione delle stesse e prima dell’assunzione delle sue dichiarazioni da parte del difensore dell’indagato.
Anche con riferimento alle schermate tratte da Google Earth, prodot :e dalla difesa, il Tribunale non aveva spiegato le ragioni della sua adesione alla linea difensiva, trascurando di considerare che detta applicazione consente bensì di effettuare una previsione del tempo necessario a percorrere un tragitto, ma basandosi sul presupposto del rispetto dei limiti di velocità da parte del conc ucente e può variare a seconda delle specifiche condizioni del traffico del momento, nonché della tipologia di vettura utilizzata.
Il dato prospettato dalla difesa, peraltro, risultava smentitc dalla simulazione effettuata il 6 maggio 2024 dalla polizia giudiziaria, che, in corrispondenza dell’orario in cui COGNOME si sarebbe recato ad acquistare il )ranzo, allontanandosi dalla officina (tra le ore 13.37 e le ore 13.59), procedendo con un traffico sostenuto e senza rispettare i limiti di velocità, aveva impiegato a percorrere la tratta in complessivi 18 minuti e 7 secondi.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si eccepisce assoluta mancanza di motivazione in ordine agli ulteriori elementi indiziari apprezzati dal G.i.p. n carico di COGNOME sui quali già si è detto.
L’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell’indagato, ha fatto pervenire un’articolata memoria, con allegati, nella quale, dopo aver ripo -tato la motivazione resa dal Tribunale del riesame, ha sviluppato plurimi rilievi corfutativi dei motivi di ricorso dedotti dal P.M. di Palermo evidenziando:
quanto alla censurata omessa motivazione sugli esiti dello stub, che il Tribunale aveva implicitamente ritenuto la loro irrilevanza, a fronte della dir imente prova d’alibi e che il Procuratore ricorrente non aveva tenuto presenti alcuni passaggi della relazione del RIS di Messina nei quali si ipotizzava la passi dilità di inquinamento accidentale dell’esame, anche in ragione del mancato accertamento dell’orario preciso di verificazione del delitto e tenuto conto che lo stub venne effettuato solo alle ore 0.45 dell’ 01.11.2022;
quanto alla censurata omessa motivazione sull’autenticitil delle videoregistrazioni, che si trattava di censure di merito, perciò inammissibil , e che la polizia giudiziaria, nell’annotazione redatta il 6 maggio 2024, aveva rilevi to: “Le immagini sono asseritamente risalenti alla giornata del 31/10/2022”; inoltre, quanto al tempo necessario a percorrere il tragitto dall’officina al luogo del delitto e ritorno, la simulazione della polizia giudiziaria non aveva tenuto conto del tempo dedicato dagli assassini agli atti preparatori da compiere prima di ucciderE, come evincibile dal fascicolo foto-descrittivo del 22 novembre 2022;
quanto alla contestata carenza di motivazione sugli ulteriori e ementi indiziari, che i rilievi del Procuratore ricorrente poggiavano il loro fondamento soprattutto sul sospetto e su argomenti del tutto illogici ed apodittici;
quanto al tema delle esigenze cautelari, che il ricorso del P.M. :doveva considerarsi inammissibile per carenza d’interesse, in assenza di trattazione del tema medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre, in via preliminare, giudicare ammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non po:endosi desumere, come eccepito nella memoria redatta dalla difesa dell’indagato, la mancanza di interesse al ricorso dalla omessa trattazione, da parte del ricc rrente, del tema delle esigenze cautelari.
Soccorre, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con par icolare riferimento alla enunciazione del principio, che qui va ribadito, per cui, se è vero che, da un lato, il Pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, i i sede
di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è altrettanto vero, dall’altro, ch 3 dette esigenze possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, come quello di specie, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali c pera l presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME, Rv. 282355 – 01).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, in quanto pienamente fondato.
Non è superfluo rammentare che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciog iere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato dei singoli elementi di prova, e ad apprezzare quindi la loro effettiva portata dimostiativa e la loro congruenza rispetto al tema di indagine prospettato nel capo di impu::azione provvisoria: il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può, dunque, essere reputato insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi, invece, verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 2:73 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789 – 01; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, COGNOME e altro, Rv. 264780 01; Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione degli enunciati criteri di valutazione, pervenendo a una decis ione di annullamento dell’ordinanza cautelare genetica inficiata da irrimediabili vizi motivazionali.
Il Tribunale ha attribuito valenza dirimente a una prova d’alibi ci cui si sono già illustrati i termini nella precedente esposizione in fatto – fondata filmat estrapolati da impianti di videosorveglianza messi a disposizione dalla difesa dell’indagato.
Tale valutazione, tuttavia, non risulta preceduta dalla dovuta verifica circa l’autenticità e la precisione delle prodotte videoregistrazioni, assolutamente necessaria in un caso, come quello di specie, in cui, sia per l’appena ripr stinata ora solare che per il duplice allontanamento del RALLO dall’azienda “RAGIONE_SOCIALE” nel giorno dei fatti, era indefettibile ricostruire con la massima esatt ,2zza la sequenza temporale degli accadimenti, per poter, poi, affermare o rr eno la compatibilità degli orari correttamente ricostruiti con la presenza dell’ir dagato sulla scena del crimine.
La mancata verifica sul punto arreca un primo grave vulnds alla motivazione.
La seconda criticità motivazionale, come dedotto dal P.M. riccrrente, riguarda l’omesso raffronto della valorizzata prova d’alibi con gli ulteriori e ementi indiziari apprezzati dal G.i.p. nell’ordinanza genetica, primo fra tutti quell costituito dagli esiti dello stub.
Tali esiti, invero, si pongono in contrasto frontale con la prova d’alibi siccome ricostruita in sede di riesame, sicché il Tribunale di Palermo non avrebbe potuto esimersi dal tener conto, affrontando la contraddizione: a) della presenza di residui di polvere da sparo sulle mani e nelle narici dell’indagato, non zhé sui sedili anteriori dell’autovettura a lui in uso (Audi TARGA_VEICOLO); b) della piena corrispondenza fra le predette particelle (piombo e bario) e l’innesco mon1ato sui bossoli calibro 12 in sequestro, con particolare riferimento all’assenza dell’antimonio, normalmente presente nella polvere da sparo.
L’avere il giudice di merito ignorato ed eluso tale contraddizione, rifu ggendo dal dovere di valutazione sinottica degli elementi indiziari, importa un’altra lrattura insanabile nell’ordito motivazionale.
Non meritano particolare attenzione le censure sviluppate in ricorso a proposito della carenza di motivazione relativa alla valutazione dell’atter dibilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME atteso che lo stesso organo del riesame ne ha messo in evid2nza la carenza di precisione quanto agli orari di allontanamento del RALLO dall’ilzienda “LA CARMEN”, negandone, di fatto, la decisività.
Né meritano particolare pregio le argomentazioni difensive attinenti alla possibilità di contaminazione dello stub, poiché riposano su dati fattuali e, allo stato, meramente ipotetici.
L’ordinanza impugnata va, in conclusione, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo, che procederà a nuova valutazione del compendio indiziario, sanando i vizi rilevati in conformità ai criteri e ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribl nale di br, Palermo – Sezione riesame.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2024