Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TROINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Caltanissetta il 9 ottobre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Enna il 21 febbraio 2023, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente dichiarato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 10 ottobre 2017 redditi familiari inferiori a quelli effettivament percepiti nell’anno 2016 e, con le circostanze attenuati generiche stimate equivalenti alla recidiva, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 468, comma 4, e 495 cod. proc. pen. e 111, comma 2, e 24 Cost.) e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della carenza di apparato giustoificatoivo.
Il ricorrente lamenta avere già con il secondo motivo di appello criticato avere il Tribunale valutato solo le prove dell’accusa, per avere – si stima erroneamente ed illegittimamente rigettato la richiesta difensiva di esame dei testi indicati a prova contraria.
Si critica la risposta fornita al riguardo dalla Corte di appello, che si riferisce perchè sarebbe generica ed incentrata soltanto sul richiamo ad un precedente di legittimità.
In ogni caso, la già censurata decisione del Tribunale – confermata dalla Corte di appello – di escludere i testi a prova contraria sarebbe illegittima ed in contrasto con il diritto di difesa consacrato dagli arrtt. 24 e 111 Cost., in quanto, in realtà, il comma 4 dell’art. 468 cod. proc. pen. facultizza la parte a chiedere la citazione di testi “a prova contraria” ovvero a presentare gli stessi direttamente a dibattimento, senza che vi siano termini perentori, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 468 cod. proc. pen.; ciò che è logico, in quanto si mira non già a coltivare un proprio tema di prova quanto a contrastare la prova che altri vorrebbe introdurre attraverso un teste, svolgendo l’esame sulle medesime circostanze su cui sarà articolata la prova diretta ma in una prospettiva di contrasto alla tesi avversaria.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta dell’8 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
Il 24 maggio 2024 sono pervenute le conclusioni scritte del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Dall’accesso diretto agli atti, consentito, atteso il tipo di vizio denunziato, lamentandosi vizio procedurale (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), emerge quanto segue:
nella lista testi depositata dal P.M. nel processo in questione si indicano: NOME e NOME COGNOME, rispettivamente Maresciallo e Brigadiere della Guardia di Finanza, sulle seguenti circostanze: «per riferire sulla c.n.r. 573598/2017 datata 27/10/2017 e relativa a attività di indagine espletata»;
all’udienza del 6 febbraio 2019, verificata la regolare costituzione delle Parti, il P.M. ha chiesto l’esame dei testi di lista e produzione documentale come da indice; il Difensore, nulla osservando sulle richieste della Parte pubblica, ha chiesto l’esame dell’imputato ed inoltre «a prova contraria di escutere i testi COGNOME NOME, COGNOME NOME e riserva produzione documentale»; nulla ha osservato il P.M.; il Giudice quindi ha così provveduto: «ammette tutte le prove richieste dalle Parti ad eccezione dei testi a prova contraria indicati dal Difensore, atteso che gli stessi dovrebbero riferire sulla attività di indagine e, pertanto, non trattandosi di circostanze sopravvenute, avrebbe dovuto presentare lista testi nei termini provisti dalla legge»;
1’8 febbraio 2022, essendo mutata la persona fisica del decidente, si è proceduto alla rinnovazione del dibattimento, quindi «le Parti si riportano alle rispettive richieste istruttorie già formulate. Il Giudice reitera l’ordinanza ex art. 495 c.p.p. ammissiva delle prove già richieste dalle Parti e dispone procedersi oltre»;
all’udienza del 21 febbraio 2023 il Difensore «chiede escutersi ex a t. 570 c.p.p. COGNOME NOME e COGNOME NOME e COGNOME NOME Il Tribunale, sentite le Parti, disattende l’istanza considerato che: con riferimento ai dichiaranti sopra indicati il difensore è definitivamente decaduto dalla prova; ed invero la predetta richiesta, già formulata in sede di ammissione prove, non risulta essere stata reiterata in occasione della rinnovazione dibattimentale (confronta verbale dell’08/02/2022, né l’inerzia delle parti può essere surrogata con lo strumento processuale offerto dall’art. 507 c.p.p., come affermato dalla giurisprudenza unanime»;
nella sentenza di primo grado si richiama, in sintesi, il contenuto dei verbali; con il secondo motivo di appello si è denunciata la mancata ammissione dei testi a prova contraria;
alla p. 1 della sentenza impugnata si legge che «…la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Cass. Sez. 5, sentenza n. 55829 del 08/10/2018 ud., dep. 12/12/2018, e pertanto non avendovi la difesa adempiuto, il rigetto del Tribunale appare del tutto in linea con i principi regolanti l materia».
Risultando, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi nel caso di specie ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024.