Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33361 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di detenzione illegale di almeno n. 6 armi comuni da sparo in concorso (che, secondo l’indagine, sarebbero servite per una programmata rapina a un furgone portavalori); ad eccezione degli ultimi due (COGNOME e COGNOME), tutti chiedevano la definizione con rito abbreviato.
Con sentenza dell’8 novembre 2017, il G.u.p. di Foggia condannava i cinque imputati che avevano optato per il rito speciale.
Con sentenza del 21 maggio 2019, il Tribunale di Foggia in composizione collegiale assolveva, nel separato procedimento, gli imputati COGNOME e COGNOME perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530, cpv., cod. proc. pen.
La Corte di appello di Foggia, pronunciandosi il 25 febbraio 2022 sulla impugnazione proposta dagli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME e COGNOME, assolveva COGNOME, NOME e COGNOME per non aver commesso il fatto, mentre, esclusi gli aumenti per le recidive e per il concorso formale, rideterminava la pena inflitta a COGNOME e NOME nella misura di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 2.667,00 euro di multa ciascuno.
La Corte di appello basava l’affermazione di responsabilità circa la consapevole co-detenzione delle armi da sparo indicate in imputazione su tre conversazioni intercettate, contraddistinte dai numeri progressivi 98, 850 e 99 del R.I.T. 2775/16.
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, con i quali deduce contraddittorietà e mancanza di motivazione.
5.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente contesta un sostanziale travisamento della pronuncia assolutoria emessa nei confronti dei coimputati COGNOME e COGNOME (acquisita ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello affermato, nella sentenza impugnata, che il giudice del separato processo non avrebbe tenuto conto, nella sua valutazione, della conversazione prog. n. 99, mentre, al contrario, nell’acquisita sentenza l’estensore si sarebbe inequivocamente espresso al plurale, facendo riferimento alle “conversazioni intercettate” (tutte sottoposte a trascrizione peritale) tr “interlocutori non identificati”, stigmatizzandone la “sterilità” e il “conten
anodino”: tale riferimento a tutte le conversazioni avrebbe, dunque, incluso anche la progr. n. 99.
5.2. Con il secondo motivo, si eccepisce un profilo di contraddittorietà della motivazione proprio a proposito della citata conversazione n. 99, in quanto neppure la Corte di merito avrebbe mostrato di comprendere se l’oggetto delle interlocuzioni fosse individuabile in armi o in munizioni, la cui detenzione, fra l’altro, non avrebbe legittimato l’effettuazione di intercettazioni.
Si denuncia, inoltre, come arbitrario il passaggio motivazionale in cui i giudici dell’appello riferiscono l’espressione “altri oggetti” alle pistole, sol per nella stessa captazione si parla di “dimensioni e numero”, termini, questi ultimi, compatibili anche in relazione alle munizioni.
Una palese contraddizione nell’argomentare della Corte territoriale, si coglierebbe, inoltre, ad avviso della difesa, in alcuni passaggi riportati a pag. 9 della sentenza, laddove, dopo aver premesso a) che la materiale detenzione delle armi avrebbe potuto, al massimo, essere ascritta al COGNOME, b) che non era emersa la prova circa la codetenzione di armi, in un secondo momento, da parte degli altri imputati e e) che il COGNOME neppure sapeva inizialmente di cosa avrebbero potuto disporre, i giudici del gravame avevano concluso nel senso che COGNOME aveva certamente concorso moralmente in quella, seppur parziale e iniziale, detenzione.
Nondimeno, gli stessi giudici, nel capoverso precedente, avevano affermato che dalle intercettazioni non erano emersi i rispettivi compiti dei correi e che non vi era prova circa il previo concerto tra tutti i membri del commando quanto all’acquisizione delle armi.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia omessa motivazione sul tema della prova della identificazione del COGNOME come uno dei loquenti, in assenza di attività tecniche come una perizia fonica o di elementi di riscontro, come servizi di o.c.p., alle generiche indicazioni della polizia giudiziaria, riassunte nella nota n. riportata in calce alla pag. 7 della sentenza.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Si reputa, in primo luogo, fondata l’eccezione difensiva di “travisamento” del contenuto della sentenza assolutoria, emessa nel separato procedimento a carico dei coimputati COGNOME e COGNOME.
2.1. Ed invero, a pag. 2 della menzionata pronuncia del Tribunale di Foggia si fa un indistinto riferimento alle conversazioni intercettate (che non possono, ovviamente, che essere le stesse acquisite nel giudizio abbreviato a carico del ricorrente), che si definiscono “sterili” (“Parimenti sterili le conversazioni intercettate”), anche perché – si aggiunge – gli interlocutori non risultano identificati (“Si tratta di captazioni telefoniche tra collocutori non identificati…”)
A fronte di tali risultanze, atteso il generico riferimento alle “conversazioni intercettate”, è travisante affermare, come fa la Corte di appello nella sentenza impugnata, che il giudice dell’assoluzione non avrebbe tenuto conto, nella sua valutazione, della conversazione indicata al n. progressivo n. 99.
Non inficia tale conclusione la circostanza per cui il Tribunale suddetto abbia menzionato esplicitamente solo la conversazione intercettata il 12 gennaio 2017, che la Corte territoriale, nella decisione avversata, identifica con il numero progressivo 850, giudicandola, peraltro, “ambigua” (quindi, ponendosi sulla stessa linea dell’altro giudice).
In sostanza, la Corte di Bari sembra fondare (pagg. 8-9) l’affermazione di responsabilità del COGNOME sulla sola conversazione n. 99, rispetto alla quale osserva che il riferimento a ‘quelli per i unitamente ai riferimenti numerici (COGNOME: “Sì, sei in tutto, in tutto sei”) e di grandezza (COGNOME: “E calcola altre due, e sono sei piccole”), “nel più ampio contesto in cui questo approvvigionamento si collocava, integrino indizi gravi e precisi, nonché univoci, del fatto che, effettivamente, il COGNOME e il COGNOME avevano cominciato a procurarsi l’armamento necessario a consumare la rapina (mettendo insieme, alla fine, almeno le sei pistole, armi comuni da sparo, indicate nell’imputazione), e stessero cercando di aumentarne la scorta”.
Aggiunge la Corte distrettuale che “Non potrebbe, invero, ragionevolmente, riferirsi l’espressione ‘quelli per i cinghiali’, se non a fucili (o proiettili) ido caccia di tali animali, tenuto conto che il dialogo interviene tra soggetti che, sull base delle altre conversazioni intercettate, senza ombra di dubbio stavano preparando un assalto a un furgone portavalori” (pag. 9).
Con riguardo alla conversazione n. 98, intercorsa tra NOME e COGNOME, usando il condizionale “parrebbe”, i giudici del gravame affermano che NOME, sollecitato dall’interlocutore, ancora non deteneva armi, che “NOME” (COGNOME, peraltro poi assolto) stava cercando.
La conversazione n. 850, come già detto, viene definita dalla stessa Corte di appello “ambigua” sul piano probatorio.
Si rileva che le tre conversazioni utilizzate sono state tutte captate nella stessa data del 12 gennaio 2017 (pag. 7).
Nel descritto quadro probatorio, costituito da tre dialoghi intercettati lo stesso giorno, se, come descritto in sentenza, nella conversazione n. 98 il gruppo di rapinatori è ancora in cerca di armi, non si spiega per quale ragione e, soprattutto, da quali univoche espressioni si dovrebbe dedurre che, viceversa, nella conversazione n. 99 si parli di sei pistole già detenute, tenuto conto, fra l’altro, che l’unica pistola sequestrata all’imputato COGNOME non è stata ritenuta probatoriamente riconducibile alla fornitura richiesta al COGNOME (che, si ripete, è stato assolto) e che in sequestro sono caduti, viceversa, solo “strumenti e mezzi…predisposti dagli imputati per fermare la marcia del furgone portavalori (tondini con punte acuminate da ‘seminare’ sulla strada, barre chiodate da destinare allo stesso scopo, ecc.)” (pag. 6).
Altrettanto fondata è la censura con la quale si deduce la contraddittorietà dei passaggi motivazionali riportati a pag. 9 e sopra sintetizzati al par. 5.2 che qui si intende trascritto: tra premesse e conclusioni, in fatti, si rileva una macroscopica contraddizione logica.
Infine, si ritiene inadeguata, sul piano della motivazione, la risposta fornita dai giudici del gravame sul motivo attinente al difetto di prova sull identificazione del COGNOME come uno dei loquenti nei dialoghi intercettati.
Invero, nella nota n. 3, riportata in calce a pag. 7 e dalla Corte territorial richiamata, si fa riferimento a una valutazione della polizia giudiziaria definit “pacifica”, senza che, tuttavia, si chiarisca in base a quali elementi sarebbe stato raggiunto il convincimento sulla contestata identificazione.
Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che provvederà a nuova valutazione del compendio probatorio acquisito colmando le lacune e sciogliendo le contraddizioni evidenziate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra O GLYPH Sezione della Corte di appello di Bari.
COGNOME NOMEe GLYPH Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore