Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5347 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5347 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE difesa del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito, con memoria difensiva per l’accoglimento dei motivi principali e di quelli aggiunti, replicando alle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale cittadino che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di concorso in furto aggravato all’interno di privata dimora , ai sensi dell’art.624 bis e 625 comma 1 n.2 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Poneva a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le dichiarazioni testimoniali RAGIONE_SOCIALE persona offesa assunte nel dibattimento e dei testi di PG, oltre che delle immagini del sistema di videosorveglianza che ritraevano l’odierno imputato durante l’azione criminosa , noto alle forze dell’ordine noto per pregresse azioni criminali, nonché de lle due relazioni tecniche dell’AVV_NOTAIO sul confronto dei caratteri fisionomici del COGNOME con la persona ritratta nella registrazione e sugli indumenti da questi indossati.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo assume violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione agli art. 192, 234 e 546 cod. proc. pen.. nella parte in cui la Corte di appello era pervenuta alla conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in assenza del supporto informatico contenente le immagini registrate RAGIONE_SOCIALE video sorveglianza, assenza che era stata eccepita a verbale di udienza del 24 giugno 2025. Assume che il giudice di appello, non potendo utilizzare ai fini decisori le immagini videoregistrate, non era stato in grado di replicare, in motivazione, a tutte le aporie prospettate dalla difesa dell’imputato nei motivi di appello, in particolare al contrasto tra quanto riferito dal AVV_NOTAIO COGNOME -che pure riferiva di circostanze apprese a seguito RAGIONE_SOCIALE visione delle immagini RAGIONE_SOCIALE video sorveglianza – e quanto effettivamente riprodotto da tali immagini che, secondo la difesa del COGNOME, non consentivano di operare alcun riconoscimento degli autori del furto. Assume ancora il ricorrente che, a fronte delle contestazioni dell’appellante, la Corte avrebbe dovuto visionare i file video e solo dopo pronunciarsi, previa eventuale ricostruzione del fascicolo processuale. La sentenza era pertanto inficiata da nullità relativa, stante la omessa pronuncia sulla eccezione formulata alla udienza del 24 giugno 2025, che non era stata sanata neppure con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
3.2. Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione agli artt. 192, 234 e 546 cod. proc. pen., assumendo altresì travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e motivazione apparente.
La motivazione non si era confrontata con il primo motivo di appello, ritenendo attendibile il riconoscimento operato dal sovr. COGNOME e provata la responsabilità dell’imputato mentre, dal contenuto del file video, non
risultavano immagini che riproducevano le sembianze dell’imputato , né potevano ricostruirsi le attività materiali che il testimone riferiva di avere visionato, a partire dall’ingresso del COGNOME nella abitazione, tantochè le stesse tecniche investigative impiegate per confrontare le immagini con i caratteri fisionomici del prevenuto non avevano fornito risultati probanti, se non in termini dubitativi di compatibilità relativa. I giudici del doppio grado erano pertanto pervenuti alla affermazione di responsabilità del prevenuto attraverso una valutazione di attendibilità di una prova testimoniale la quale, al contrario, si era fondata su dati inesistenti o travisati.
Con un terzo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali, ampliando i temi devoluti nei motivi di ricorso, ha rilevato che il giudice di appello, in considerazione degli elementi di incertezza sulla identificazione del COGNOME quale autore materiale del reato, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell ‘ istruttoria mediante l ‘ espletamento di una perizia sulle immagini del filmato di video sorveglianza. Assume ancora che, non risultando registrata la fase dell ‘ ingresso degli autori del furto nell ‘ abitazione depredata, avrebbe dovuto essere esclusa la circostanza aggravante dell’effrazione . Infine, é stata contestata la severità del trattamento sanzionatorio.
Il PG ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la difesa del COGNOME ha depositato, nei termini, una memoria difensiva di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 . I primi due motivi di ricorso sono fondati in presenza di motivazione meramente apparente e, in parte, illogica sulla prova di responsabilità del COGNOME in quanto riconosciuta, come espressamente indicato a pag.2 RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, in base alle dichiarazioni dibattimentali ‘ degli agenti di P.G. i quali, soggetti qualificati RAGIONE_SOCIALE cui attestazione non vi è alcuna ragione di dubitare, si sono limitati a riferire in ordine alle indagini svolte e alle relative oggettive emergenze, atteso altresì che le relazioni tecniche riguardanti la compatibilità tra gli indumenti e il volto dell ‘ autore del delitto ritratto nelle immagini e i vestiti e il viso del COGNOME appaiono dati processuali che si aggiungono ad abundantiam alle propalazioni degli operanti su quanto accertato, già di per sé sufficienti ‘ .
Invero, nella specie, come emerge dalla sentenza di primo grado la responsabilità dell ‘ imputato si fonda, principalmente, su una prova atipica,
rappresentata dal riconoscimento del COGNOME operato dal RAGIONE_SOCIALE il quale, a seguito RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto, aveva visionato le immagini tratte da una video registrazione di una telecamera di sorveglianza posta all ‘ esterno RAGIONE_SOCIALE abitazione RAGIONE_SOCIALE persona offesa, acquisita agli atti del processo ai sensi dell ‘ art.341 cod. proc. pen., in cui venivano immortalati gli autori del furto prima che facessero ingresso nell ‘ abitazione. Il COGNOME, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE visione, riconosceva nel COGNOME uno dei due soggetti ritratti, trattandosi di persona ad esso nota per motivi del suo ufficio e tale riconoscimento veniva successivamente confermato nel corso dell ‘ istruttoria dibattimentale in cui il COGNOME rappresentava una serie di ulteriori circostanze che dichiarava di avere appreso dalla visione del filmato, come l ‘ accesso dei ladri all ‘ interno dell ‘ abitazione, previa l ‘ effrazione del portone di ingresso e l ‘ uscita del COGNOME dopo la perpetrazione del reato, sostenendo una busta che consegnava al complice che fungeva da palo.
2.1. Nel primo motivo di appello la difesa del COGNOME ha contestato la portata dimostrativa RAGIONE_SOCIALE testimonianza del COGNOME in quanto, dopo avere compiutamente descritto, nel loro evolversi cronologico, le fasi dell ‘ azione in cui risultano immortalati i due complici che si avvicinano all ‘ abitazione e stazionano in prossimità dell ‘ ingresso, prima di farvi verosimilmente accesso, rappresentava che molte delle circostanze indicate dal teste COGNOME, che ha dichiarato di averle apprese dalla visione RAGIONE_SOCIALE video ripresa, non risultavano rappresentate nella video registrazione acquisita agli atti (tra cui le fasi dell ‘ entrata e dell ‘ uscita dall ‘ abitazione del soggetto identificato nel COGNOME, la forzatura dell ‘ ingresso con un oggetto preso da una busta, il possesso RAGIONE_SOCIALE refurtiva contenuta in un altro contenitore) e, soprattutto che da nessuna delle immagini che ritraevano il volto del soggetto riconosciuto dal teste nell ‘ odierno imputato, sarebbe stato possibile risalire alla identità dello stesso, per la frammentarietà, la parzialità e la scarsa definizione delle stesse. Evidenziava altresì che tutte le aporie tra la testimonianza dell ‘ agente di P.S. e le immagini tratte dai filmati acquisiti al processo, ivi inclusa la possibilità di risalire alla identità RAGIONE_SOCIALE persona ritratta, trovavano riscontro nella testimonianza del teste COGNOME, Assistente Capo RAGIONE_SOCIALE Polizia di Stato il quale, chiamato a eseguire rilievi scientifici di confronto tra i frame delle immagini video e una foto segnaletica che ritraeva il COGNOME, pure confermando il giudizio di parziale compatibilità tra i dati posti a confronto, aveva confermato la scarsa qualità delle immagini, l ‘ impossibilità di isolare dalle stesse fondamentali dati fisionomici del viso dell ‘ uomo e l ‘ assenza nel video delle riprese di alcune fasi dell ‘ azione, cui, invece, aveva fatto riferimento il COGNOME nel corso delle indagini.
Il giudice di appello, a fronte di tali contestazioni che concernevano l ‘ attendibilità del teste di accusa COGNOME, che aveva riferito su circostanze avvenute oltre sette anni prima e apprese dalla visione di una video registrazione, si è limitato a ritenere tali censure infondate, in quanto la testimonianza proveniva da un agente di P.S., soggetto qualificato, ed era pertanto assistita da fede privilegiata (si afferma in sentenza ‘ RAGIONE_SOCIALE cui attestazione non vi è alcuna ragione di dubitare ‘ ).
Si tratta, evidentemente, di motivazione apparente ed elusiva RAGIONE_SOCIALE censura proposta dal COGNOME nel primo motivo di appello, che non si incentrava sulla capacità del teste di riferire sulle circostanze apprese per avere svolto attività di indagine, ovvero sulla intrinseca credibilità dello stesso, bensì sul travisamento delle dichiarazioni del teste, le quali non troverebbero alcun riscontro nelle immagini contenute nel filmato acquisito agli atti del processo. Assume che la fonte di prova (atipica) RAGIONE_SOCIALE responsabilità del COGNOME era costituita dalla video registrazione e da quanto in esso rappresentato e, solo in via mediata dalla testimonianza dell ‘ agente di PG che l ‘ aveva visionata e che pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare e, in ogni caso, considerare ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, le segnalate discordanze tra quanto rappresentato nella video registrazione e quanto riferito dal teste, soprattutto in quanto tali divergenze risultavano amplificate da ulteriori fonti di prova (testimonianza dell ‘ assistente capo COGNOME ed esiti dei rilievi scientifici svolti) i quali, secondo la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, costituivano elementi di riscontro ad abundantiam .
3.1. Invero il riconoscimento dell ‘ imputato eseguito da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce, come detto, una prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell ‘ operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez.2, n.41375 del 5/07/2023, COGNOME, Rv.285160; n.47875 del 19/10/2023, Held, Rv.285439), spettando comunque al giudice di verificare la genuinità dei filmati.
Invero il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo RAGIONE_SOCIALE su identificazione (Sez.F-, n.37012 del 29/08/2019, COGNOME, Rv.277635), in quanto l ‘ affidabilità RAGIONE_SOCIALE individuazione non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità RAGIONE_SOCIALE deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo RAGIONE_SOCIALE sua identificazione, tantochè una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello RAGIONE_SOCIALE stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l ‘ atto perde l ‘ idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell ‘ art.533 cod. proc. pen. (Sez.6, n.49758 del 27/11/2012, COGNOME, Rv.253910), essendo comunque necessario un positivo
apprezzamento da parte del giudice procedente (Sez.1, n.41153 del 11/11/2024, D., Rv.287145).
Il ragionamento del giudice di appello risulta pertanto tautologico e assertivo laddove, a fronte di specifiche contestazioni in appello sul possibile travisamento di alcune circostanze riferite dal testimone COGNOME (decisive per risalire all ‘ autore del furto) e sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE identificazione dell ‘ autore del furto nella persona dell ‘ imputato, si è limitato a rimarcare l ‘ affidabilità e l ‘ attendibilità del teste, ma ha del tutto omesso di confrontarsi con le plurime, specifiche e dettagliate censure contenute nei motivi di appello in ordine alle lacune RAGIONE_SOCIALE testimonianza dell ‘ agente di P.G. In particolare, non ha sottoposto a valutazione critica, come richiesto dall ‘ appellante, le dichiarazioni testimoniali del COGNOME onde saggiarne la completezza e l ‘ attendibilità in relazione al riconoscimento del COGNOME, né ha rinnovato la valutazione, che pure gli veniva richiesta, sulla idoneità dimostrativa delle immagini video registrate, tenuto conto che neppure l ‘ impiego delle tecnologie in uso alla Polizia RAGIONE_SOCIALE (teste COGNOME), ha consentito di dissipare le incertezze sulla riconducibilità di parte del volto, ritratto nel filmato, alla persona del COGNOME.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Reggio Calabria. Risultano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME