Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20330 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori presenti: in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, del foro di NOVARA, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso; in difesa di COGNOME NOME NOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, del foro di PARMA, che ha svolto ulteriori considerazioni a sostegno del ricorso chiedendone l’accoglimento; in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, del foro di TORRE ANNUNZIATA, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 settembre 2023, la Corte di appello di Milano ha riformato in parte la sentenza emessa il 1° dicembre 2020 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed altri imputati le cui posizioni rilevano in questa sede.
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio, insieme ad altri imputati, per rispondere di violaz degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. All’esito del processo di prim grado, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, sono stati assolti dal imputazioni di cui all’art. 73 e ritenuti responsabili delle violazioni dell’a d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritte. Il G.u.p. ha ritenuto che gli elemen acquisiti nel corso delle indagini non fossero idonei a dimostrare la partecipazione di questi imputati alle specifiche attività di spaccio contestate nel capo imputazione, ma consentissero di ritenere esistenti, oltre ogni ragionevole dubbio, due distinte associazioni destinate al narcotraffico operanti con modalità analoghe, l’una parallelamente all’altra. NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME so stati ritenuti partecipi di una di queste associazioni; NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono stati ritenuti partecipi dell’altra.
La sentenza di primo grado è stata appellata dagli imputati e confermata quanto alla affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per il reato associativo.
Più in particolare:
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabi del reato dì cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R n. 309/90 contestato al capo 1 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 che era stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado), quali partecipi di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, composta da dieci o più persone, promossa e diretta da NOME COGNOME, operativa a Milano e altrove dal mese di ottobre de 2008;
NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili del reato di all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R n. 309/90 contestato al capo 13) (esclusa l’aggravante di cui all’art. 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 che era stata ritenut sussistente dal giudice di primo grado), quali partecipi di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, composta da dieci o più persone, promossa e diretta da NOME COGNOME (figlio di NOME), operativa a Novara e altrove dal me di ottobre del 2008.
NOME la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l’associazione di cui capo 1) era promossa e diretta da NOME COGNOME (detto COGNOME). Di questa associazione facevano parte persone non identificate operanti in Albania (tale COGNOME e tale COGNOME) e persone identificate operanti in Italia (tra queste NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME). Ne facevano parte, inoltre, gli odierni ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME i giudici di merito hanno ritenuto che egli abbia partecipato all’attività dell’associazione quale stret collaboratore di COGNOME fino al 9 aprile 2008, quando fu tratto in arresto pe violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, (fatto per il quale è stato giudicato sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lodi del 25 ottobre 2008, irrevocabile il 21 novembre 2008). Hanno ritenuto, inoltre, che egli abbia contribuito all’attività spaccio, ritirando la sostanza acquistata da COGNOME mescolandola con sostanza da taglio, suddividendola in panetti, curandone la commercializzazione, riscuotendone il prezzo e consegnando a COGNOME il denaro ricavato dalla vendita per consentirgli di acquistare nuove partite di stupefacente.
NOME i giudici di merito, NOME ed NOME entrarono a far parte dell associazione in epoca successiva all’arresto di NOME e contribuirono stabilmente all’attività di spaccio collaborando con NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME alle attività finalizzate alla ricezione e successiv commercializzazione dello stupefacente, che NOME faceva giungere in Italia operando dall’Olanda (dove si era trasferito).
Per quanto riguarda l’associazione di cui al capo 13), i giudici di merito ne hanno individuato un esponente di vertice nella persona di NOME COGNOME (detto COGNOME) e hanno ritenuto che della stessa facessero parte fornitori albanesi non identificati, operanti in Olanda, (tale COGNOME, tale COGNOME, tale COGNOME) e pers identificate operanti in Italia (tra queste, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME Hanno ritenuto, inoltre, che ne facessero parte gli odierni ricorrenti: NOME COGNOME (padre di NOME) ed NOME COGNOME.
NOME i giudici di merito, NOME COGNOME svolse un ruolo di supporto all’attività del figlio NOME provvedendo, dopo le forniture, a ritirare il d dovuto e incontrandosi personalmente con fornitori e clienti. Un ruolo analogo è stato attribuito a NOME COGNOME che operava da Roma, riceveva gli ordinativi da parte dei clienti, girava la richiesta a NOME, COGNOME e COGNOME, si faceva pagar corrispettivo dovuto per versarlo ai sodali che provvedevano poi a nuove forniture.
Contro la sentenza della Corte di appello di Milano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori.
In data 19 marzo 2024, il difensore di NOME COGNOME ed NOME COGNOME ha proposto motivi nuovi. Nella stessa data sono state presentate due memorie ex art. 121 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo col quale la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo 1).
NOME il difensore la sentenza impugnata non ha fornito motivazione adeguata né dell’esistenza di questa associazione, né della partecipazione ad essa di NOME COGNOME. La difesa osserva in particolare: che NOME è stato ritenuto responsabile di una violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 per la quale è stato arrestato in flagranza il 9 aprile 2008 e tale arresto è stato possibile grazie a attività di intercettazione avviate dagli inquirenti; che la figura di NOME è eme nelle intercettazioni a marzo 2008 sicché, nel ritenere che egli abbia fornito un apporto stabile e duraturo all’operatività della ipotizzata associazione, la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica e contraddittoria. NOME la difesa, la Corte di appello ha illogicamente tratto conferma della stabile partecipazione di NOME alla ritenuta associazione da conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso NOME e NOME, ma tali conversazioni hanno ad oggetto l’affare illecito che ha condotto all’arresto di NOME; provano dunque il concorso in quel reato, ma non la partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore articolando quattro motivi.
5.1. Col primo motivo, il difensore dei ricorrenti deduce violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Osserva che la sentenza impugnata ha espressamente affermato di non condividere le motivazioni con le quali il giudice di primo grado ha mandato assolti gli imputati dalle violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R n. 309/90 loro rispettivamente ascritte e, non considerandosi vincolata da tale pronuncia (ancorché non impugnata dal Pubblico Ministero), la Corte di appello ha ritenuto di poter fondare la prova della responsabilità degli imputati per il rea associativo di cui al capo 1) su elementi di prova riferiti ai reati scopo dai q quegli stessi imputati sono stati definitivamente assolti.
Questo argomento è stato sviluppato nei motivi nuovi del 19 marzo 2022 nei quali il difensore dei ricorrenti ha sottolineato: che, nel presente procedimento COGNOME ed COGNOME sono stati assolti dai reati di cui agli artt. 11 pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 contestati ai capi 4) e 5); che tale decisione non è stata impugnata dal Pubblico ministero ed è pertanto divenuta irrevocabile; che, secondo la Corte di appello (pag. 31 della motivazione) gli elementi raccolti
avrebbero «legittimato ampiamente un giudizio di responsabilità»; che i giudici di appello, investiti della decisione con esclusivo riferimento al reato di cui all’art d.P.R. n. 309/90, hanno attribuito ai NOME COGNOME il ruolo di partecipi associazione argomentando anche dalla loro partecipazione ai reati scopo; che, in questo modo, la Corte territoriale è giunta a conclusioni incompatibili con quelle, ormai definitive, della sentenza di primo grado, compiendo una operazione ermeneutica non consentita.
La difesa ricorda che le conversazioni intercettate sono state valutate insufficienti all’affermazione della penale responsabilità per i reati sco dell’associazione sicché quelle conversazioni non possono essere riferite «a transazioni illecite effettivamente avvenute e dimostrate» e la sentenza impugnata le ha invece utilizzate in tal senso. Sostiene che, una volta depurato dal riferimento ai reati scopo, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata sarebbe carente. L’eventuale esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, infatti, tenendo conto dei risultati delle attività captative, avrebbe dovuto essere valutata «prendendo atto che i fatti e le condotte evincibili dalle stesse non possono essere ritenuti dimostrativi della commissione dei reati sub art. 73 d.P.R. n. 309/90».
5.2. Col secondo motivo, la difesa di NOME NOME NOME si duole che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di rinnovare l’istruttoria acquisend verbale delle informazioni rese ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen. da NOME. Tale richiesta è stata avanzata con riferimento a conversazioni del 23-27 settembre 2008 dalle quali emerge che i NOME denaro a NOMENOME NOME il G.u.p. queste somme erano destinate, almeno in parte, a coprire le spese legali per NOME NOME arrestato il 18 luglio 2008 e il dato sarebbe significativo del vincolo di solidarietà esistente tra gli associati. Sentit difensore dei NOME NOME, però, NOME ha dichiarato che le somme ricevute erano destinate a un suo cugino del quale ha fornito le generalità. La difesa sostiene che l’integrazione probatoria sarebbe stata decisiva per contrastare uno degli argomenti spesi a sostegno dell’esistenza della associazione e si duole che la Corte di appello l’abbia respinta. Osserva che il rigetto è stato fondato su una valutazione di inattendibilità della prova dichiarativa dedotta, invece che sulla pertinenza rilevanza della stessa e sostiene che, così argomentando, la Corte di appello avrebbe violato l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
5.3. Col terzo e quarto motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione dei NOME NOME al associazione di cui al capo 1). Il difensore dei ricorrenti sostiene che la Cort territoriale non ha motivato quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. I due NOME, infatti, sono stati ritenuti partecip associazione anche se le conversazioni riferibili a loro sono concentrate in un
limitato arco di tempo e anche se fu COGNOME a metterli in contatto con altre persone ritenute associate. In questa situazione, sostiene il difensore, sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dei due NOME «dell’agire consortile», ma la sentenza impugnata non ha indicato specifici elementi di prova in tal senso.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dal difensore di fidu AVV_NOTAIO si articola in due motivi.
6.1. Col primo motivo, l’AVV_NOTAIO deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del reato associativo contestato al capo 13). NOME la difesa, la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe fornito una coerente motivazione in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso stabile. La motivazione, infatti, è esclusivamente incentrata sul contenuto delle conversazioni intercettate e nella stessa non si fa riferimento a luoghi stabilmente destinati ad occultare lo stupefacente o a strutture destinate a tal fine; non si individuano í ruoli svolti dagli associati se non con riferiment NOME COGNOME (considerato al vertice del sodalizio); non si fa cenno ad accordi di mutua assistenza intervenuti tra gli ipotetici associati né si parla di una cass comune.
6.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla partecipazione di NOME alla ipotizzat associazione. Il difensore sottolinea che, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente si limitò, su indicazione del figlio NOMENOME a incontrare alcuni cli a riscuotere da loro il denaro dovuto. Osserva che tali condotte furono realizzate in un breve lasso di tempo coincidente con un viaggio di NOME in Albania in assenza di collegamenti o interazioni con altri ipotetici associati e la Corte appello non ha spiegato perché, in tale situazione, egli possa essere considerato consapevole dell’esistenza della associazione.
Il difensore del ricorrente ricorda che egli è stato assolto con decisione ormai definitiva dall’accusa di aver concorso nell’importazione e detenzione di cocaina contestata al capo 14) e sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica perché desume la partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico da conversazioni inidonee a dimostrare il concorso in una attività dì spaccio. NOME la difesa dalle conversazioni riportate nella sentenza impugnata emerge che NOME NOME supporto alla attività del figlio NOMENOME momentaneamente assente. Muovendo da queste premesse il difensore ricorda che la condotta di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico illecit di stupefacenti non può essere integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche di livello apicale, e sostiene che l
motivazione della sentenza impugnata è carente perché non ha individuato concrete attività ascrivibili a NOME COGNOME, da lui realizzate indipendentemen dal rapporto col figlio, e idonee a fornire un consapevole contributo operativo all’esistenza e al funzionamento dell’ipotizzata associazione.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dal difensore di fiduci AVV_NOTAIO si articola in due motivi.
7.1. Col primo motivo, l’AVV_NOTAIO deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del reato associativo contestato al capo 13). NOME la difesa, la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe fornito una coerente motivazione in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso stabile. La motivazione, infatti, è esclusivamente incentrata sul contenuto delle conversazioni intercettate e nella stessa non si fa riferimento a luoghi stabilmente destinati ad occultare lo stupefacente o a strutture destinate a tal fine; non si individuano i ruoli svolti dagli associati; non si fa cenno ad acco di mutua assistenza intervenuti tra gli stessi; non si parla di una cassa comune.
7.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla partecipazione di COGNOME all’ipotizzata associazione. Il difensore sottolinea che COGNOME è stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 15) 17) e 19); che egli ha ammesso di aver svolto attività di spaccio, ma ha sostenuto di averlo fatto in autonomia; che i rapporti intrattenuti con NOME COGNOME o con alcuni fornitori non dimostrano il coinvolgimento nella attività associativa né l consapevolezza dell’esistenza della associazione. NOME il difensore la motivazione della sentenza impugnata è carente. La Corte territoriale, infatti, non ha spiegato in cosa si sostanzierebbe la condotta partecipativa di COGNOME e perché dalle conversazioni intercettate potrebbe desumersi che egli era consapevole di contribuire all’esistenza e al funzionamento della ipotizzata associazione.
Con due memorie del 19 aprile 2022, sottoscritte dall’AVV_NOTAIO, codifensore di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, richiamati i motivi ricorsi principali, la difesa ha sviluppato argomentazioni analoghe a quelle già esaminate con riferimento ai motivi nuovi proposti da NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
I difensori osservano: che, NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono stati assolt dall’accusa di aver concorso ai reati scopo della ipotizzata associazione; che tale decisione non è stata impugnata dal Pubblico ministero ed è pertanto divenuta irrevocabile; che, secondo la Corte di appello (pag. 57 della motivazione) le conversazioni intercettate «danno conto in maniera inequivoca della sussistenza delle condotte criminose di cui ai capi 14) 15) 17) e 19)» e della loro riconducibili
a NOME COGNOME (capo 14) ed NOME COGNOME ; che i giudici appello, investiti della decisione con esclusivo riferimento al reato di cui all’art. d.P.R. n. 309/90, hanno attribuito a NOME COGNOME ed NOME COGNOME il ruolo partecipi dell’associazione argomentando anche dalla loro partecipazione ai reati scopo; che, in questo modo, la Corte territoriale è giunta a conclusioni incompatibili con quelle, ormai definitive, della sentenza di primo grado, compiendo una operazione ermeneutica non consentita.
La difesa ricorda che le conversazioni intercettate sono state valutate insufficienti all’affermazione della penale responsabilità per i reati scop dell’associazione sicché quelle conversazioni non possono essere riferite «a transazioni illecite effettivamente avvenute e dimostrate» e la sentenza impugnata le ha invece utilizzate in tal senso. Sostiene che, una volta depurato dal riferimento ai reati scopo, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata sarebbe carente. L’eventuale esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, infatti, p tenendo conto dei risultati delle attività captative, avrebbe dovuto essere valutata «prendendo atto che i fatti e le condotte evincibili dalle stesse non possono essere ritenuti dimostrativi della commissione dei reati sub art. 73 d.P.R. n. 309/90». Vi sarebbe stata, inoltre, una sostanziale reformatio in pejus della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
Tutti i ricorrenti sostengono che i giudici di merito non avrebbero fornito adeguata motivazione della sussistenza delle associazioni di cui ai capi 1) e 13) e non avrebbero fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia. I difensori osservano che, per ritenere integrato il delitto di cui all’art. 74 d. n. 309/90, non basta un accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, ma occorre che si costituisca un’organizzazione stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso e sostengono che, nelle sentenze di merito, non vi sarebbe traccia di una tale organizzazione.
I difensori ricordano che la stabilità dei contatti non è elemento distintiv dell’associazione. Sostengono che dalle indagini non sarebbe emersa la disponibilità di beni strutturalmente destinati alla realizzazione del programma criminoso e che non tutti gli ipotetici associati avevano contatti tra loro.
2.1. Si deve subito sottolineare che il tema della esistenza del reato associativo è stato sviluppato dai ricorrenti in termini generici senza confrontars
con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. Nel replicare ad analoghe obiezioni formulate nei motivi di appello, la sentenza impugnata ha individuato, quali elementi idonei ad integrare il reato associativo: la stabilità dei ruoli svo l’utilizzo di utenze cellulari dedicate ai traffici illeciti; la disponibilità di occultamento, stoccaggio e preparazione dello stupefacente; il ricorso a fornitori stabili; la capacità di reclutare corrieri; la disponibilità di risorse finanziarie.
Con riferimento alla associazione di cui al capo 1) la sentenza impugnata osserva che, come emerge dalle intercettazioni, NOME (dapprima dall’Italia, poi dall’Olanda) si occupava dell’approvvigionamento e della importazione della sostanza stupefacente che acquistava da due fornitori abituali (COGNOME e NOME), mentre altre persone si occupavano della custodia e della commercializzazione della stessa. Come emerge dalle conversazioni trascritte nella sentenza, questo ruolo fu svolto attivamente da NOME NOME fino all’arresto (avvenuto il 9 aprile 2008); fu poi svolto da altre persone separatamente giudicate (NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ) e, a partire dal luglio 2008, anche da NOME e NOME che furono messi in contatto con gli altri proprio d COGNOME. Le conversazioni riportate nella sentenza impugnata alle pagine 43 e ss. documentano che NOME parlò con NOME – e, dopo l’arresto di questi, anche con i fornitori – di due ragazzi di NOME (la città albanese nella qua i NOME NOME sono nati) molto veloci e bravi. La sentenza riporta conversazion che documentano contatti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre a contatti tra entrambi i NOME ed NOME COGNOME. Riferisce di corrieri indirizzati da NOME COGNOME NOME a Darfo Boario Terme, ove i NOME NOME abitavano.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, inoltre:
che, fino all’arresto, NOME nascose e lavorò la sostanza a San Giuliano Milanese in INDIRIZZO in un appartamento nel quale furono rinvenuti – oltre a 100 grammi di eroina e 3 chili di sostanza da taglio – una bilancia di precisione, una pressa e uno stampo di ferro per la manifattura di panetti (pag. 18);
che il gruppo utilizzava particolari cautele nelle comunicazioni, avvalendosi di un linguaggio criptico, ma immediatamente comprensibile per i conversanti (segno di un accordo stabile) (pag. 19);
che le persone contattate da COGNOME utilizzavano schede telefoniche dedicate al traffico illecito e usavano dei codici per comunicare tali recapi telefonici (pag. 23);
che il denaro ricavato dalla vendita veniva raccolto da COGNOME e destinato all’acquisto di nuove partite di sostanza (pag. 33);
che, non ostante l’arresto di NOME ed altri arresti precedenti e successivi (NOME COGNOME il 2 marzo 2008, NOME COGNOME il 18 luglio 2008), il traffico di sostanz proseguì.
NOME i giudici di merito, i dati così evidenziati dimostrano l’esistenza di una struttura organizzata finalizzata al traffico di stupefacenti, costituita da stabile collaborazione di più di tre persone, cui erano attribuiti ruoli predeterminat I ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME non si confrontano con queste argomentazioni e si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione.
2.2. La sentenza impugnata argomenta diffusamente anche per quanto riguarda la sussistenza della associazione di cui al capo 13). Richiama a tal fine l’esito di intercettazioni telefoniche dalle quali risulta che NOME COGNOME (det COGNOME) intratteneva stabili contatti con fornitori albanesi operanti in Olanda (che non hanno potuto essere identificati compiutamente) e si avvaleva nel territorio italiano della collaborazione stabile di persone che si occupavano della custodia e commercializzazione della sostanza. Tra questi: NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, tratto in arresto il 6 ottobre 2008, NOME COGNOME, tratto in arresto settembre 2008 nella flagrante detenzione di sei panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai tre chili. La sentenza riferisce, inoltre che, grazie all intercettazioni, il 13 luglio 2008, all’interno di una abitazione sita in Somm Lombardo ove erano custoditi kg. 1,254 di cocaina e sostanza da taglio furono tratti in arresto NOME e NOME COGNOME.
La Corte di appello osserva che l’attività di spaccio poté proseguire, non ostante gli arresti e i sequestri, proprio perché si trattava di una attiv organizzata cui partecipavano anche persone legate da rapporti parentali; che il gruppo disponeva di un luogo ove lo stupefacente era occultato, nel quale «in occasione dell’arrivo dell’ultimo carico, fu ritrovato materiale per il peso, il tagl il confezionamento della sostanza stupefacente» (così, testualmente, pag. 56 della motivazione); che le risorse economiche ricavate dallo spaccio erano messe a disposizione per l’acquisto di nuove partite di sostanza; che i componenti del gruppo si interessavano per far avere un aiuto economico agli arrestati; che nelle conversazioni si faceva uso di un linguaggio criptico immediatamente comprensibile per i conversanti e significativo quindi di uno stabile accordo.
I ricorsi proposti da NOME COGNOME ed NOME COGNOME non si confrontano con queste argomentazioni, ma si limitano a sostenere che una associazione finalizzata al narcotraffico non potrebbe essere ritenuta sussistente per non essere stata accertata l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, di una cassa comune, di luoghi stabilmente destinati ad occultare lo stupefacente.
Si deve ricordare allora che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre verifica e non può limitarsi a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornit dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Non è consentita,
infatti – pena la inammissibilità per aspecificità del ricorso – la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, che non contenga un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limiti a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le tante Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
2.3. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che la motivazione fornita dai giudici di merito è conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90. Per poter configurare il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, infatti, non è necessaria «la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune». Tali strutture devono fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose e far sì che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo. Rileva dunque, in tal senso, l’esistenza di una «effettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare» (Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, COGNOME, Rv. 202032; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 202038; Sez. 6, n. 3277 del 21/01/1997, COGNOME, Rv. 207537; Sez. 6, n. 3393 del 13/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223419). In questa prospettiva, si è ritenuto che possa integrare il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 un accordo «destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga» (Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, COGNOME, Rv. 216124). In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 non è esclusa dalla semplicità della struttura organizzativa, che può essere anche elementare purché espressiva di un accordo stabilmente finalizzato al traffico di stupefacenti. La prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, inoltre, può essere data anche «mediante l’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237002). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore di NOME COGNOME, lamenta violazione di legge e vizi dì motivazione per essere stata ritenuta la partecipazione dell’imputato al reato associativo di cui al capo 1).
Si deve premettere che NOME è stato tratto in arresto il 9 aprile 2008 nella flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e, per questo fatto, è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Lodi con sentenza del 25 settembre 2008 (irrevocabile il 21 novembre 2008). Tale arresto è stato possibile grazie alle attività di intercettazione avviate dagli inquirenti e la sentenza impugnata ha ritenuto la continuazione tra il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 contestato a NOME nel presente procedimento e la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 oggetto della sentenza definitiva di condanna. Muovendo da queste premesse, la difesa osserva che la figura di NOME è emersa nelle intercettazioni a marzo 2008 e sostiene che, nel ritenere un suo apporto stabile e duraturo all’operatività della ipotizzata associazione, la sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica e contraddittoria. In particolare, secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe illogicamente tratto conferma della stabile partecipazione di NOME all’associazione da conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso COGNOME e COGNOME, senza considerare che tali conversazioni hanno ad oggetto l’affare illecito che ha condotto all’arresto e, dunque, provano il concorso in quel reato, ma non la partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico.
Così argomentando il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado che, per questa parte, possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale. I giudici di merito hanno sottolineato, infatti, che le conversazioni intercettate palesano l’esistenza di un rapporto fiduciario tra COGNOME e NOME il quale, come è stato accertato al momento dell’arresto, aveva disponibilità dell’immobile nel quale la sostanza era occultata e si occupava, oltre che della sua commercializzazione e della riscossione dei crediti, anche delle operazioni di lavorazione e taglio propedeutiche alla messa in vendita. Dalla sentenza impugnata risulta, inoltre, che NOME disponeva di quattro diverse utenze cellulari, una delle quali dedicata ai contatti con NOME; che custodiva nell’abitazione di San Giuliano Milanese armi e denaro contante; che, subito dopo il suo arresto, NOME e uno dei fornitori stabili (COGNOME), manifestarono l’intenzione di aiutarlo (pag. 28 della motivazione). La sentenza impugnata ha desunto dall’insieme di tali circostanze lo stabile inserimento del ricorrente nell’accordo associativo e si tratta di una motivazione congrua, non contraddittoria né illogica perché pone in luce: che il ruolo svolto da NOME non si esaurì nella importazione della sostanza sequestrata al momento dell’arresto; che la predisposizione di mezzi alla quale aveva preso parte
riguardava un’attività di narcotraffico assai più ampia; che il suo ruolo di associato era riconosciuto dagli altri componenti del gruppo, subito resisi disponibili a fornirgli sostegno nella vicenda giudiziaria. A questo proposito è doveroso rammentare che, per giurisprudenza costante, «anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale» (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265890).
Per ragioni di logica espositiva deve essere esaminato a questo punto il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME ed NOME COGNOME, sviluppato dal difensore dei NOME COGNOME nel motivo aggiunto. Gli argomenti trattati nel motivo aggiunto sono stati trattati anche dai difensori di NOME COGNOME ed NOME COGNOME in due memorie del 19 marzo 2024 che possono considerarsi integrative del secondo motivo dei ricorsi principali. Si tratta perciò di motivi che devono essere esaminati congiuntamente.
4.1. Col primo motivo, il difensore di COGNOME ed NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Osserva che la sentenza impugnata ha espressamente affermato di non condividere le motivazioni con le quali il giudice di primo grado ha mandato assolti gli imputati dalle violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritte e sostiene che, non considerandosi vincolata da tale pronuncia (ancorché non impugnata dal Pubblico Ministero), la Corte di appello ha ritenuto di poter fondare la prova della responsabilità degli imputati per il reato associativo di cui al capo 1) su elementi di prova riferiti a reati scopo dai quali quegli stessi imputati erano stati definitivamente assolti.
Nei motivi nuovi del 19 marzo 2022 proposti nell’interesse di NOME ed NOME COGNOME e nelle memorie depositate a sostegno dei motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME ed NOME COGNOME i difensori osservano:
che gli imputati sono stati assolti dall’accusa di aver concorso ai reati scopo della ipotizzata associazione;
che tale decisione non è stata impugnata dal Pubblico ministero ed è pertanto divenuta irrevocabile;
che, secondo la sentenza impugnata (pag. 31 della motivazione), gli elementi raccolti avrebbero «legittimato ampiamente un giudizio di responsabilità» per i reati di cui ai capi 4) e 5) (il primo contestato al solo NOME COGNOME, il secon contestato ad entrambi i NOME);
che, secondo la Corte di appello (pag. 57 della sentenza impugnata), le conversazioni intercettate «danno conto in maniera inequivoca della sussistenza delle condotte criminose di cui ai capi 14) 15) 17) e 19)» e della loro riconducibilità a NOME COGNOME (capo 14) ed NOME COGNOME .
I difensori sostengono che, compiendo una operazione ermeneutica non consentita, i giudici di appello avrebbero attribuito ai ricorrenti il ruolo di partec nei reati associativi argomentando anche dalla loro partecipazione ai reati scopo oggetto di una assoluzione ormai definitiva.
Ciò sarebbe reso evidente dal ragionamento sviluppato a pagina 32 della sentenza nella quale si legge: «sebbene gli attuali imputati siano stati assolti dai reati fine loro rispettivamente contestati, deve osservarsi come la pronuncia, benché definitiva, non risulti vincolante, ben potendo il collegio operare una diversa valutazione dei fatti». A sostegno di tale conclusione – osservano i difensori – la Corte territoriale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna o assoluzione, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l’autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all’imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi» (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, COGNOME, Rv. 275517). NOME la difesa, il richiamo a tale orientamento non è pertinente atteso che, nel caso di specie, non si tratta di valutare il contenuto di una sentenza resa in altro procedimento penale, bensì di evitare che, nell’ambito di un unico procedimento, i medesimi fatti siano valutati in termini tra loro inconciliabili. Nel caso in esame, l’inconciliabilità de valutazioni compiute con l’assoluzione rispetto a quelle compiute ai fini della affermazione della penale responsabilità per la partecipazione al reato associativo sarebbe evidente, perché le conversazioni intercettate sono state valutate insufficienti all’affermazione della penale responsabilità per i reati scopo e, pertanto, non sarebbe possibile ritenere – come ha fatto la sentenza impugnata che le conversazioni di cui si tratta si riferiscano a transazioni illeci effettivamente avvenute e dimostrate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sintesi, secondo la difesa, per valutare se gli imputati siano stati partecipi delle associazioni oggetto di imputazione, la Corte territoriale non avrebbe potuto tenere conto delle conversazioni relative ai reati scopo dai quali gli imputati sono stati assolti. Una volta depurato dal riferimento ai reati scopo, però, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata sarebbe carente e, pertanto, la sentenza della Corte di appello dovrebbe essere annullata.
4.2. Si deve subito rilevare che, nel caso in esame, nessuna violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. può essere ipotizzata atteso che gli imputati non sono stati condannati in appello per i reati fine che erano stati loro contestati. Per gl stessi motivi, non si può ritenere che ci sia stata la violazione del divieto d reformatio in pejus adombrata dai difensori nelle memorie del 19 marzo 2024.
A queste considerazioni preliminari si deve aggiungere che la sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabilità degli odierni ricorrenti per i reati associativi loro rispettivamente ascritti e ha ritenuto che le conversazioni intercettate non fossero sufficienti a dimostrare il concorso in specifici episodi di importazione o detenzione, ma non ha mai escluso che le conversazioni intercettate fossero indicative di un consapevole coinvolgimento dei ricorrenti nell’attività associativa e, quindi, in attività destinate al traffico di stupefacenti. invero, l’assoluzione dai reati scopo è stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non essendovi prova certa che il fatto fosse stato commesso dagli odierni ricorrenti, ma nessun dubbio è stato avanzato in ordine alla sussistenza del fatto.
Tale essendo il contenuto della sentenza del G.u.p., l’assoluzione pronunciata in primo grado non imponeva ai giudici di appello di ignorare le conversazioni relative ai reati scopo. Basta in proposito rilevare che i fatti in relazione ai qua l’assoluzione è stata pronunciata non sono stati esclusi e il giudice di primo grado ha affermato soltanto che non v’era prova certa di un concreto contributo apportato dagli imputati oggi ricorrenti alla loro realizzazione. Ne consegue che, per quanto valutate inidonee a ritenere provato il concorso degli odierni ricorrenti nelle violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, le conversazioni relative ai reati scopo potevano essere valutate nella prospettiva della partecipazione alla associazione. Anche il giudice di primo grado, peraltro, aveva concluso in tal senso sicché non può dirsi che, nei due gradi del giudizio di merito, le intercettazioni siano state valutate in termini inconciliabili. Per questo assorbente motivo, non v’è ragione alcuna di espungere dalla sentenza impugnata i riferimenti alle conversazioni relative ai reati scopo dai quali i ricorrenti sono stati assolti.
Ciò è tanto più evidente se si considera che non è controversa la concreta realizzazione da parte delle associazioni oggetto del procedimento di importazioni di quantità anche elevate di sostanze stupefacenti; sostanze che, grazie alle attività di intercettazione, sono state sequestrate mentre erano nella disponibilità di persone diverse dagli odierni ricorrenti. A questo proposito è opportuno ricordare che la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede necessariamente il concorso nei delitti consumati dall’associazione stessa perché si tratta di «un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile
contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo» (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139).
4.3. Poiché non è necessario espungere dalla motivazione della sentenza impugnata i riferimenti alle conversazioni che riguardano i reati scopo, l’affermazione in essa contenuta, secondo la quale gli elementi raccolti avrebbero giustificato ampiamente una affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (pag. 31 e pag. 57 della motivazione), può essere ignorata. Ai fini della decisione, infatti, non rileva se gli odier ricorrenti abbiano concorso alla consumazione dei reati dai quali sono stati assolti, ma se le condotte che emergono dalle conversazioni intercettate siano indicative della loro partecipazione ai reati associativi oggetto di imputazione.
Si può procedere a questo punto all’esame dei motivi di ricorso con i quali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME contestano la lor partecipazione alle associazioni oggetto di imputazione.
Il tema è affrontato nel terzo e nel quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME ed NOME. NOME il difensore la Corte territorial non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. I due NOME, infatti, sono stati ritenuti part dell’associazione anche se le conversazioni riferibili a loro sono concentrate in un limitato arco di tempo e anche se fu COGNOME a metterli in contatto con altri sodali.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, pur avendo iniziato a rapportarsi con COGNOME a luglio del 2008, i NOME COGNOME abbiano contribuito alla realizzazion degli scopi propri dell’associazione con la volontà consapevole di farne parte. Ha sottolineato, in proposito: che, dapprima NOME COGNOME, e poi anche suo fratello COGNOME, ebbero contatti, oltre che con COGNOME anche con altri associati operanti in Italia (pag. 42 e ss.); che, parlando a telefono con altri sodali, COGNOME garantì la affidabilità dei due ragazzi «di NOME» (pag. 47); che NOME COGNOME ebbe contatti diretti con NOME COGNOME, il quale risulta coinvolto in una importazione avvenuta il 29 agosto 2008 (pag. 48); che, dovendo inviare corrieri in Italia, COGNOME chiese a NOME COGNOME di indicargli un indirizzo e questi NOME il recapito dei NOME COGNOME a Darfo Boario Terme (pag. 51); che, dopo l’arresto di due corrieri, avvenuto in data 11 ottobre 2008, NOME avvisò NOME e questi chiese a NOME COGNOME di controllare se la macchina era monitorata e di inviargli denaro per sopperire alla perdita del carico (pag. 53).
La motivazione è congrua e spiega perché i due NOME siano stati ritenuti consapevoli di contribuire con la propria condotta alla attività dell’associazione.
Come noto, infatti, «in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente» (fra le tante: Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì., Rv. 251012). Non è contraddittorio né illogico aver desunto dalle conversazioni citate che NOME ed NOME COGNOME si misero stabilmente a disposizione non solo di COGNOME, ma anche degli associati operanti sul territorio italiano. A ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante, «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi del partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440).
7. Prima di passare all’esame delle posizioni di NOME COGNOME ed NOME COGNOME deve essere esaminato il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei NOME COGNOME col quale il difensore ha dedotto violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. per essere stata respinta l’istanza di integrazione istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni rese da NOME (sentito dal difensore ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen.).
Come noto, «nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti» (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318). Si è osservato in proposito che, «in sede di appello, non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli ch incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado», sicché in caso di giudizio abbreviato, «le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061). Muovendo da queste premesse in diritto, si deve concludere che il motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte di
appello ha spiegato perché la rinnovazione istruttoria richiesta non appariva decisiva e, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli imputati, la sentenza impugnata non ha attribuito concreto rilievo alla destinazione che la somma di denaro ricevuta da NOME avrebbe avuto.
Col secondo motivo di ricorso, il difensore di NOME COGNOME, deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione dell’imputato alla associazione di cui al capo 13).
NOME la difesa, NOME COGNOME si limitò a incontrare alcuni clienti – e a riscuotere da loro il denaro dovuto – su indicazione del figlio NOME, e operò soltanto in un breve lasso di tempo coincidente con un viaggio di NOME in Albania.
Si è già detto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, l’assoluzione pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui al capo 14), non impediva alla Corte territoriale di tenere conto dell’esito delle intercettazioni relative a quel reato nella prospettiva della partecipazione alla associazione. In questa sede, pertanto, è sufficiente rilevare che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
NOME la Corte territoriale (pag.60 e ss. della motivazione), NOME COGNOME non agì sempre e soltanto su sollecitazione del figlio, ma si attivò di propria iniziativa per assumere informazioni sulle vicende relative all’arresto di NOME e NOME COGNOME (avvenuto il 13 luglio 2008), le commentò con NOME, gli consigliò di rimanere in Albania fino a che la situazione non si fosse chiarita. Dal tenore complessivo delle conversazioni intercettate i giudici di merito hanno desunto che NOME COGNOME svolse «una funzione di vero e proprio supporto all’attività direzionale del figlio NOME, mostrando diretta conoscenza delle dinamiche associative e incondizionata adesione alle stesse» (pag. 77). La sentenza impugnata riferisce, infatti, che, pur non essendo direttamente coinvolto nelle attività di importazione, il ricorrente si occupò della raccolta del denaro ricavato dai traffici gestiti dal gruppo e della tenuta della contabilità tenendone costantemente informati, oltre al figlio, anche i fornitori operanti all’ester (pagg. 77 e 78 della motivazione). Il ricorso si limita a criticare tali affermazioni Invoca pertanto un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.
Considerazioni analoghe devono essere svolte riguardo al secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, col quale la difesa deduce
violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla partecipazione dell’imputato all’associazione di cui al capo 13).
Per quanto già esposto, anche in questo caso il riferimento alle conversazioni relative agli episodi di cui ai capi 15), 17) e 19) (dai quali COGNOME è stato assolt in primo grado) non può essere censurato.
Basta osservare allora che, alle pagine 63 e ss., la sentenza impugnata riferisce di contatti costanti tra COGNOME e NOME COGNOME e riporta il contenuto delle conversazioni intercettate sottolineando che le stesse hanno inequivocamente ad oggetto sostanze stupefacenti e somme relative al traffico di tali sostanze. Dal contenuto di queste conversazioni la sentenza impugnata ha desunto il diretto interessamento di COGNOME alle attività di importazione organizzate da NOME COGNOME e l’esistenza di contatti tra l’odierno ricorrente, i fornitori operanti Olanda e i corrieri. Ne ha desunto quindi, con motivazione non illogica né contraddittoria, uno stabile e consapevole inserimento di COGNOME nell’attività dell’associazione. Il ricorso non contrasta motivatamente queste argomentazioni e si confronta solo genericamente col contenuto della sentenza impugnata senza sottoporla a critiche specifiche e argomentate.
10. In sintesi tutti i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consiglieye est nsore
Il Presidente