Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME PieroCOGNOME Maurizio SandroCOGNOME Francesco, COGNOME NOME.
nonché da
NOMECOGNOME nato il 25/10/1964 a Viggianello
NOMECOGNOME nato il 27/10/1966 a Matera
COGNOME NOMECOGNOME nato il 25/11/1973 a Bitritto
COGNOME NOMECOGNOME nato il 03/02/1963 a Policoro
NOME COGNOME nato il 04/04/1974 in Germania
COGNOME NOME COGNOME nato il 03/04/1967 a Avellino
COGNOME NOME COGNOME nato il 12/08/1963 a Campi Salentina
COGNOME NOMECOGNOME nato il 26/11/1968 a Matera
NOME NOMECOGNOME nato il 28/02/1988 a Bari
avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte d’appello di Potenza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo: – in accoglimento parziale del ricorso P.G., annullare la sentenza con riferimento al capo A) dell’imputazione all’aggravante dell’art. 416-bis.1 c.p. per i capi B), E), F), H), L), P), Q), W), Z), con rinvio alla Corte d’appello di Potenza; – rigettare il ricorso d Franco; – dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME; – rigettare il rico COGNOME; – dichiarare inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e COGNOME NOME; – rigettare il ricorso di NOME e COGNOME NOME; – in accoglimento parziale del ricorso di COGNOME NOME, annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per estinzione del reato per remissione di querel con riferimento al delitto di lesioni in danno di NOME COGNOME contestato al ca W) e al delitto di violenza privata in danno di NOME COGNOME contestato al cap V); annullare la sentenza impugnata con riferimento al delitto di tenta estorsione in danno di NOME contestato al capo V) con rinvio alla Cort d’appello di Potenza; rigettare il ricorso di COGNOME.
Udito il difensore della parte civile Comune di Scanzano Ionico, Avv. NOME COGNOME che ha depositato, oltre alla nota spese, conclusioni scritte, alle si è riportato, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procurat Generale e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imput Uditi i difensori degli imputati:
Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME per NOME e NOME COGNOME; Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME; Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME per l’imputato non ricorrente COGNOME, Avv. NOME COGNOME e Avv. Prof. NOME COGNOME per NOME COGNOME; Avv. NOME COGNOME per COGNOME, nonché per gli imputati non ricorrenti NOME COGNOME e in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME per la imputata non ricorrente COGNOME; Avv. NOME COGNOME; Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME nonché dell’ Avv. NOME COGNOME per COGNOME e COGNOME i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l’accoglimento rispettivi ricorsi e memorie e per la declaratoria di inammissibilità o il riget ricorso del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Matera, con sentenza del 29 giugno 2022, riteneva gli odierni ricorrenti, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti partecipazione all’associazione di tipo mafioso e armata “clan COGNOME“, dirett da NOMENOME COGNOME (capo A) e dei plurimi reati fine di estorsione tentato omicidio, lesioni personali, violenza privata, trasferimento fraudolento valori, detenzione e spaccio di stupefacenti (capi da B a Z), condannandoli all pene di legge.
La Corte territoriale disattendeva le plurime eccezioni preliminari sollevate dalle difese in prime cure e reiterate in appello, con specifico riguardo:
allo stralcio delle posizioni (successivamente riunite) dei coimputa NOME e NOME COGNOME disposto all’udienza di discussione del 6 giugno 2022 a causa del legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, Avv.ti COGNOME e COGNOME con la prosecuzione della discussione degli altri difensori, le arringhe del 6 e del 9 giugno venivano registrate e messe a disposizione per i riascolto da parte di tutti gli imputati, al cui esito, previa rinnovata riunione sua posizione all’udienza del 22 giugno 2022, NOME COGNOME rendeva dichiarazioni spontanee;
alle modalità di invio mediante PEC datata 7 ottobre 2019 della lista test da parte del P.M., ritenute, nonostante l’irregolarità, tali da non recar concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l’introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avess inizio (la lista testi, benché irregolarmente inviata, veniva autorizzata decreto presidenziale del 9 ottobre 2019 e, posta in consultazione col fascicol del dibattimento, era da intendersi depositata per la successiva udienza del 1 ottobre 2019);
all’asserita irregolarità della camera di consiglio che si sarebbe tenuta sovrapposizione con quella svolta per la decisione di un altro processo (cd Schettino-bis) negli stessi tempi e luoghi e con le stesse persone dei giudicanti;
alla denunciata inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche e ambienta disposte in altri procedimenti penali;
alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizi NOME COGNOME
alla non indispensabilità dell’escussione dei testi NOME e COGNOME;
alla pretesa inutilizzabilità della deposizione resa dal teste COGNOME;
Nel merito, dopo avere proceduto alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati (con puntuale riferimento agli esiti della complessa attiv investigativa di polizia giudiziaria, ai contenuti delle numerose conversazion telefoniche e ambientali intercettate, trascritte nella sentenza di prime cur riportate in motivazione, e alle propalazioni accusatorie dei collaboratori giustizia COGNOME e COGNOME oltre le deposizioni delle persone offese), con riguardo a specifiche condotte di direzione e partecipazione all’associazione criminale contestate nel capo A) la Corte dubitava della sussistenza, seppure in scal territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di un’organizzazione di stampo mafioso. In ordine a questa che, operante fra il 2011 e il 2018 nell’area ionica della provincia di Matera, sarebbe stata diretta NOMENOME COGNOME, coordinata da COGNOME e COGNOME, e finalizzata mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizzate con partecipazione di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e altri, all’illecit controllo delle attività economiche e imprenditoriali e all’accumulazione d ricchezze illecite, in asserito collegamento con ambienti ‘ndranghetisti calabres mancava in realtà, ad avviso della Corte, pure in presenza di alcuni indici rilievo indiziario, la prova certa e concludente, oltre ogni ragionevole dubbio, una struttura stabile, dotata, a prescindere dalla fama criminale di sing soggetti, di diffusa capacità di intimidazione e sopraffazione, mediante l’uso di oggettivo metodo mafioso, e di una convergente volontà dei vari soggetti a contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla programmazione di attività criminose
per il controllo del territorio, all’acquisizione e al reimpiego dei proventi il alla formazione di una cassa comune e alla distribuzione di proventi. Non era neppure emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova inequivoca collegamenti o rapporti con organizzazioni criminali storiche come la ‘ndrangheta calabrese, né che NOME COGNOME fosse a questa ritualmente affiliato, né che gruppo COGNOME operante dal 2011 al 2018 derivasse dal sodalizio facente capo a NOME COGNOME prima della scissione (per il quale era stata peraltro esclusa tan l’ipotesi di associazione mafiosa quanto quella di associazione dedita narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Come pure veniva sottolineata la circostanza dell’accertata estraneità (anche giudiziale) del presunto capo d gruppo, NOME COGNOME, a non pochi episodi estorsivi, quale ad esempio quello posto in essere isolatamente da COGNOME, che pure si sarebbero dovuto ascrivere all’utilizzo della forza intimidatrice del sodalizio mafioso da lui diret
Parimenti insussistenti venivano ritenute in ordine ai reati fine le aggravan dell’associazione armata e di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen mancanza anche per esse della prova certa dell’utilizzo di metodi intimidatori tipici dell’agire mafioso.
Con riguardo alle singole imputazioni e alle posizioni dei singoli imputati, l Corte territoriale, dopo avere analiticamente ricostruito il compendio probatorio carico di ciascuno di essi, costituito prevalentemente dagli esiti delle operazi investigative, dal tenore inequivoco delle plurime conversazioni captate e largamente trascritte nella motivazione di primo grado e qui richiamate, dalle coerenti e attendibili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e delle deposizioni testimoniali delle persone offese dai plurimi reati fi prendeva in esame i rispettivi motivi di gravame e confermava il giudizio di colpevolezza degli imputati nei seguenti termini.
COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME sono stati ritenuti responsabili dei fatti estorsivi di cui al capo B) alla stregua del nucleo essenz della testimonianza ritenuta attendibile della persona offesa, NOME COGNOME, del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate tra COGNOME e COGNOME tra COGNOME e COGNOME circa le pesanti condotte minacciose, esplicite e implici di questi ultimi verso l’imprenditore; mentre per COGNOME e COGNOME, sotto profilo del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo nell’operazione estorsiva, si rimarcava che da questa essi venivano concretamente favoriti conseguendo il profitto dell’affidamento del servizio di guardiania presso il loca Kabiria gestito da Musolino.
NOME COGNOME e NOME sono stati dichiarati responsabili del delitto estorsione di cui al capo E) in danno dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla stregua del contenuto di varie conversazioni
telefoniche intercettate e del nucleo essenziale delle dichiarazioni delle perso offese e dei testi NOME COGNOME NOME COGNOME e del Lgt. Campa in merito alle condotte minacciose gravemente aggressive verso gli imprenditori, mirate a far conseguire a COGNOME che ne era perfettamente consapevole e partecipe, l’ingiusto profitto dell’assunzione lavorativa.
NOME COGNOMENOME) e NOME COGNOME rispettivamente padre e figlio, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui F), per avere consentito l’interposizione fittizia di terzi soggetti nella conduz del locale notturno Pepita-Diamond, alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria, del contenuto di una serie di colloqui telefonici captati e dei rapp intercorsi fra i vari protagonisti della vicenda circa la provenienza delittuosa locale, gestito in comodato gratuito da NOME COGNOME e l’intento fraudolent di sottrarre il bene ad eventuali misure di prevenzione patrimoniale a carico quest’ultimo, già condannato per delitti associativi e sottoposto a misura prevenzione personale.
NOME COGNOME è stato giudicato colpevole del tentato omicidio in danno di NOME COGNOME (capo H), commesso mediante accoltellamento a Policoro, a breve distanza da Scanzano ionico, ove l’imputato si sarebbe trovato secondo la tesi difensiva, alla stregua delle plurime e significative conversazioni intercet (fra le quali quella con NOME COGNOME subito dopo il fatto), degli esiti dei se e delle testimonianze di personale di polizia giudiziaria, COGNOME e COGNOME muniti di solidi riscontri indiziari (fra i quali la rilevazione di visibili escoria volto in occasione del controllo stradale del 13 agosto 2013, ricollegabili a colluttazione con la vittima poco tempo prima) anche in ordine al movente estemporaneo dell’azione. L’assoluzione del coimputato COGNOME era viceversa giustificata dalla mancanza di prova certa in ordine alla sua effettiva presenza posto al momento dell’aggressione di COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili del delitto di detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina (cap nella veste il primo di acquirente e il secondo di fornitore, alla stregua plurime e significative conversazioni telefoniche e ambientali intercettate seppur in altri procedimenti, delle annotazioni di servizio e delle testimonianze di uffic di polizia giudiziaria escussi anche in merito al riconoscimento delle voci deg imputati e al contenuto del materiale intercettativo, dei verbali di arresto ( quali, oltre quello di NOME e NOME in possesso di gr. 25 di cocaina, assum speciale rilievo l’arresto di NOME COGNOME in possesso di gr. 103 di coca personaggi, questi, che risultavano vicini alla figura di COGNOME) e di seques dello stupefacente.
Poci è stato ritenuto responsabile delle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive ai danni di NOME COGNOME (capo L), sulla base delle coerenti attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da sua mog NOME COGNOME e da suo figlio NOME COGNOME, nonché del contenuto delle registrazioni audio eseguite da NOME COGNOME e aventi ad oggetto i colloqu intercorsi fra la vittima e l’imputato, circa la minacciosa offerta di “protezi mediante la spendita non autorizzata del nome di COGNOME e il conseguent versamento all’imputato della somma di 20.000 euro.
COGNOME e NOME NOME sono stati dichiarati colpevoli delle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive poste in essere, dopo il rilevato interve di Poci, ai danni dello stesso NOME COGNOME (capo P, da collegare quanto a NOME alle condotte violente descritte nei capi V e W), sulla base dell coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, da moglie NOME COGNOME e dai suoi figli NOME e NOME COGNOME, dalla testimonianza dell’Isp. Quinto, nonché del contenuto di plurime conversazioni intercettate e dei messaggi estrapolati dal cellulare di COGNOME, circa le p minacce all’incolumità personale della vittima e il conseguente versamento di varie somme di denaro.
COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni perso conseguente al violento pestaggio di NOME COGNOME (capo Q), alla luce dell conversazioni captate fra NOME COGNOME e NOME COGNOME che avevano visionato il filmato del pestaggio e fra NOME COGNOME e sua figlia NOMECOGNOME messaggi estrapolati dal cellulare di COGNOME, delle dichiarazioni rese da quest’ult circa il movente dell’azione lesiva (l’avere collaborato con COGNOME all’azi estorsiva nei confronti di NOME COGNOME di cui al capo L), della certificazi medica attestante le lesioni subite da COGNOME, della deposizione del Ten. COGNOME delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME.
COGNOME è stato dichiarato colpevole del delitto di incendio dell’autovett di COGNOME (capo R) – una punizione, come quella di COGNOME, ascrivibile alla indeb spendita del nome di COGNOME nell’esecuzione della condotta estorsiva di cui capo L) – alla luce di un grave e preciso compendio indiziario costituito d tenore dei colloqui captati fra COGNOME e sua figlia NOME, fra quest’ultima e COGNOME, fra Poci e COGNOME, dagli esiti del controllo stradale eseguito po prima dell’episodio incendiario, dal conseguente venir meno della frequentazione di COGNOME da parte di COGNOME dalla deposizione testimoniale di NOME COGNOME dalle propalazioni del collaboratore NOMECOGNOME
NOME COGNOME e COGNOME sono stati ritenuti colpevoli del delitt estorsione ai danni di NOME COGNOME per l’esecuzione dei lavori edili in favore NOME COGNOME figlia dell’imputato (capo T), alla luce di talune conversazi
intercettate, delle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria COGNOME COGNOME e COGNOME e delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME circa le pesanti intimidazioni subite.
COGNOME Domenico (insieme con COGNOME) è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni personali in danno di NOME COGNOME (capo W) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dalla vittima e dai suoi famil Annunziata Ruvo, NOME e NOME COGNOME quest’ultimo testimone oculare dell’aggressione eseguita a mano armata, da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate.
COGNOME Domenico è stato altresì dichiarato colpevole dei delitti di violenz privata in danno di NOME COGNOME e di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME (capo V) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dal vittime e da NOME COGNOME da talune conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni riportate da NOME a seguito de violenta aggressione subita, con la pretesa di ottenere il posto di lavoro ne ditta RAGIONE_SOCIALE
COGNOME (insieme con COGNOME) è stato infine dichiarato responsabile tentata estorsione in danno di NOME COGNOME e di COGNOME RAGIONE_SOCIALE (capo Z), mirata alla onerosa garanzia di protezione dei mezzi dell’azienda, alla luce del coerente e precisa deposizione testimoniale di COGNOME, riscontrata dal filmato videoregistrato dell’incontro avvenuto fra gli imputati e la vittima dopo c questi aveva rinvenuto un minaccioso “altarino funerario”, e dal contenuto di taluni messaggi rinvenuti nel cellulare di Porcelli.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, l’aumento per la recidiva specifica e reiterata nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME e COGNOME e l’apprezzamento sfavorevole circa la concessione agli stessi delle attenuanti generiche sono stati considerati dalla Corte territor logicamente adeguati e proporzionati alla particolare gravità e reiterazione del condotte criminose, al ruolo da essi concretamente svolto e alla significati caratura criminale emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anc per delitti allarmanti.
Veniva altresì confermata la misura di sicurezza della libertà vigilata per durata di tre anni a pena espiata a carico di NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, attesa l’allarmante pericolosità sociale degli stes desumibile dai collegamenti e rapporti intessuti con soggetti pregiudicati p gravi reati e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha presentato ricorso pe cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza deducendo:
la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia assolutoria degli imputati per il delitto associativo di cui al capo A), per i prof
dell’omessa valutazione delle propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME peraltro condannato dal Giudice per l’udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello con sentenza in data 11 novembre 2021, quale appartenente al sodalizio mafioso denominato NOME COGNOME e autore di una serie di reati fine con l’aggravante mafiosa;
del mancato apprezzamento della sintomaticità dei riti di affiliazione mafios ritrovati nella disponibilità del detenuto NOME COGNOME;
dell’erronea riflessione in capo al sodalizio COGNOME dell’accert insussistenza della mafiosità del distinto gruppo facente capo a NOME COGNOME;
dell’omessa valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate in alt procedimento, in cui si fa cenno all’appartenenza del territorio di Scanzan ionico al capo locale NOME COGNOME detto “il Carabiniere”, riconoscendone il ruolo criminale anche in virtù della “copiata” ricevuta dalla ‘ndrangheta;
dell’omessa valutazione della sentenza di condanna di NOME COGNOME per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la ‘ndrangheta e delle rel propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME;
dell’erronea deduzione dell’affermata inesistenza del sodalizio mafioso dall’assoluzione di NOME COGNOME in stato di detenzione domiciliare, dai re fine di cui ai capi B), E), P) e Z);
dell’ingiustificata, nonché priva di base probatoria, esclusione dei d sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, che, secondo la Co territoriale, non sarebbe derivato dal prestigio criminale del gruppo bensì dal caratura criminale dei singoli componenti;
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’affermata n configurabilità dei presupposti dell’aggravante mafiosa per una serie di reati fi di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z), che sarebbero connotati modalità tipiche dell’agire di un gruppo mafioso sia nella declinazione agevolativa che del metodo mafioso;
la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento dell prova, in ordine alla pronuncia assolutoria per i capi M) e S), fondata sull’erron assunto, privo di base probatoria, che le elargizioni di denaro da parte COGNOME a Poci e a COGNOME fossero da ritenere prestiti di cui si garantiv restituzione, anziché proventi di condotte estorsive eseguite con metodo mafioso, come emergerebbe da taluni colloqui intercettati.
Hanno inoltre presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori de imputati.
3.1. I difensori di NOME COGNOMEAldo) e NOME COGNOMEquest’ultimo ritenuto colpevole del solo reato di cui al capo F) hanno denunziato la violazion di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento:
all’omessa valutazione delle plurime e specifiche eccezioni processuali sollevate nell’atto di appello (riguardanti: a) l’assenza dell’imputato NOME COGNOME all’udienza di discussione del 6 giugno 2022 dovuta a legittimo impedimento per ragioni di salute e la violazione del diritto di difesa conseguen al provvedimento di separazione delle posizioni degli imputati per asserit legittimo impedimento di entrambi i difensori, non sanata dalla registrazion delle arringhe difensive per i coimputati e dal loro riascolto all’esito rinnovata riunione dei procedimenti; b) la nullità della sentenza di primo grad per l’illegittima sovrapposizione delle due camere di consiglio del Tribunale i distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anzich tre componenti in ciascuna di esse e nelle stesse ore del 29 giugno 2022 per procedimenti n. 118/20 e n. 669/19);
all’omessa valutazione della acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento alla persona del collaboratore giustizia NOMECOGNOME idonea a metterne in discussione la credibilità;
all’erronea applicazione dell’art. 2-quinquies d.l. 306/92, ora art. 512-bis cod. pen. (capo F), e al travisamento delle risultanze probatorie attinenti contestata operazione di intestazione fittizia del locale NOME-Diamond, soprattutto in punto di addebito del concorso materiale di NOME COGNOME nel reato ascritto al padre NOME e di dolo specifico, che sarebbe stato connotat dalla finalità elusiva di schermare il patrimonio degli imputati da eventua provvedimenti ablativi;
all’erronea e congetturale interpretazione e al travisamento delle risultanz probatorie relative al tentato omicidio in danno di NOME COGNOME di cui al capo H) atteso che NOME COGNOME nel tempo dell’aggressione si trovava a Policoro, a non breve distanza quindi da Scanzano Jonico ove si era verificato l’episodio, che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti
all’erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatori relative all’ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo pari chilogrammo di cocaina di cui al capo I), di cui si chiede in subordine riqualificazione come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
all’erronea lettura e al travisamento della prova indiziaria del reato estorsione in danno di NOME COGNOME di cui al capo T), in assenza di obiettivi significativi elementi probatori a sostegno del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio per l’esecuzione dei lavori edili presso l’immobile dell figlia di NOME COGNOME.
Con successiva memoria del 22 novembre 2024 intitolata “Motivi nuovi e aggiunti”, gli stessi difensori hanno ulteriormente argomentato a sostegno della tesi difensiva della mancanza di indizi univoci e convergenti per l’affermazione d responsabilità in merito agli addebiti contestati nel capo F) a entrambi imputati, nonché nei capi H), I) -anche con riguardo alla riqualificazione di quest’ultimo fatto come lieve – e T) al solo NOME COGNOME.
Infine, con memoria del 5 dicembre 2024 i difensori hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo sull’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale in quanto versato in fatto, senza che fossero specificati in manier approfondita gli aspetti critici dei passaggi giustificativi della decisione, così confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
3.2. I difensori di NOME COGNOME hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento:
all’omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell’atto di appello riguardante la nullità della sentenza di primo grado per illegittima sovrapposizione delle due camere di consiglio del Tribunale in distint composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tr componenti, in ciascuna di esse e nelle stesse ore del 29 giugno 2022 per procedimenti n. 118/20 e n. 669/19;
all’omessa valutazione della acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento alla persona del collaboratore d giustizia NOMECOGNOME idonea a metterne in discussione la credibilità;
all’erronea e congetturale lettura e al travisamento delle risultan probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in danno di NOME COGNOME (capo B) e di NOME COGNOME (capo P), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti;
all’erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatori relative all’ipotesi di lesioni personali conseguenti al violento pestaggio di NOME COGNOME (capo Q), atteso che a sostegno della prospettazione accusatoria non sarebbero stati acquisiti coerenti e significativi riscontri probatori;
all’erronea lettura e al travisamento della prova indiziaria del reato danneggiamento mediante incendio dell’autovettura in uso a Poci (capo R);
alla insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a soste del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio relativo all’estorsione in danno di NOME COGNOME di cui al capo T) per l’esecuzione dei lavori edili press l’immobile di NOME COGNOME, nonché alla tentata estorsione in danno d NOME COGNOME di cui al capo Z).
Con successiva memoria del 24 novembre 2024 intitolata “Motivi nuovi e aggiunti”, gli stessi difensori hanno ribadito le censure relative all’attendi delle propalazioni del collaboratore NOMECOGNOME in quanto connotate da mancanza di riscontri a fronte di una generale vaghezza.
3.3. I difensori di NOME COGNOME hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento:
all’omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell’atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
al difetto di correlazione tra il fatto descritto in imputazione e quello cui è intervenuta condanna, nonché all’ingiustificato rigetto della richiesta audizione, reiterata in appello, del teste NOME COGNOME con riferimento al reat estorsione contestato sub lett. E);
all’erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatori relative all’ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo di cocaina di c capo I), di cui si chiede in subordine la riqualificazione come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
all’erronea e congetturale lettura e al travisamento delle risultan probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsiv contestate nei capi B) ed E), atteso che a suo carico non sarebbero stati acquis indizi gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, le fattispecie estorsive conte dovrebbero considerarsi di lieve entità, per le quali la Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità d danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
all’erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui capo D), per il travisamento delle risultanze probatorie attinenti alla contest operazione di interposizione fittizia, soprattutto in punto di dolo specifico sarebbe stato connotato dalla finalità elusiva di schermare il patrimonio deg imputati da eventuali provvedimenti ablativi;
all’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta rileva della recidiva specifica reiterata e alla complessiva dosimetria della pena, anc con riguardo all’eccessività della pena base e dell’aumento di pena applicato pe la continuazione fra i reati di cui ai capi B) ed E);
all’immotivata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
In data 6 dicembre 2024 è stata depositata una memoria difensiva, nella quale si contrastano le doglianze del Procuratore generale ricorrente co riferimento al suo primo motivo di ricorso, rappresentando che le stess richiedono una rivalutazione di merito delle prove, preclusa nel giudizio legittimità, e sono confliggenti con i principi di diritto affermati in tema di locali. Le doglianze del Procuratore generale appaiono pertanto del tutt infondate e inammissibili. Si rappresenta inoltre l’esaustività della motivazi della sentenza impugnata anche in ordine all’insussistenza dei presuppost dell’aggravante mafiosa.
3.4. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento:
all’omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell’atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata da a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze;
all’erronea interpretazione e al travisamento delle risultanze probatori relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive contestate nei ca P) e W) ai danni di NOME COGNOME, nonché di violenza privata ai danni dello stesso COGNOME e di tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo V), atteso che a su carico non sarebbero stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti. In caso, le fattispecie estorsive contestate dovrebbero considerarsi di lieve ent per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2023 ha dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in c prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circosta dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il risulti di lieve entità. Inoltre, i contestati reati di minaccia e lesioni (capo violenza privata (capo V) sarebbero, i primi, estinti per la rimessione di quer da parte di NOME COGNOME e l’ultimo colpito da difetto della condizione procedibilità per mancanza della querela di COGNOME;
all’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, alla ritenuta rileva della recidiva specifica reiterata e alla complessiva dosimetria della pena anc
con riguardo all’eccessività della pena base e dell’aumento di pena applicato p la continuazione fra i reati di cui ai capi W) e V);
all’immotivata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Con memoria in data 6 dicembre 2024, il difensore contrasta i motivi di ricorso del Procuratore generale in quanto improntati sulla rivalutazione del prove acquisite nel corso del processo in merito ai requisiti costitu dell’associazione di stampo mafioso, con particolare riguardo alle dichiarazion del collaboratore NOMECOGNOME all’esistenza di riti di affiliazione, alla valutazi compendio intercettativo, alla pretesa esistenza di un clima di intimidazion Censura altresì il motivo di ricorso del Procuratore generale relat all’insussistenza dei presupposti dell’aggravante mafiosa, essendo la senten sul punto ampiamente motivata.
3.5. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento:
all’omessa valutazione della specifica eccezione processuale sollevata nell’atto di appello riguardante la inammissibilità della lista testi inviata da a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatori delle relative testimonianze;
alla inutilizzabilità dei files audio delle conversazioni fra presenti registrate fra COGNOME e NOME COGNOME sul cellulare di quest’ultimo, estrapolate e consegnat alla polizia giudiziaria su supporto informatico dalla moglie dello stesso;
alla erronea valutazione complessiva del quadro probatorio e alla concreta sussistenza degli elementi costitutivi riguardanti le condotte estorsive in danno COGNOME a lui ascritte nel capo L), pure in difetto di seri riscontri alle dichiar della persona offesa;
al trattamento sanzionatorio caratterizzato dall’eccessività sia della pe base fissata in anni otto di reclusione, misura prossima al massimo edittale, dell’aumento di pena applicato per la continuazione interna.
3.6. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge il vizio di motivazione mancante o apparente, anche per travisamento della prova, con riferimento all’erronea lettura e al travisamento delle risult indiziarie, comprese le conversazioni intercettate (testualmente trascritte ricorso), relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in dan dei gestori del lido COGNOME di Nova Siri, NOME COGNOME e NOME COGNOME, contestategli, in concorso con NOME COGNOME, nel capo E), attesa la carenza coerenti e obiettivi riscontri probatori, deducendo in via subordinata riqualificazione dei fatti come violenza privata per l’assenza dell’ingiustizi profitto con altrui danno.
3.7. Il difensore degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ha denunziato l’erronea e congetturale interpretazione e il travisamento delle risultanze probatorie relative alle condotte estorsive loro ascritte in danno di NOME COGNOME (capo B), considerati l’effettivo tenore dei colloqui telefonici captati e l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa per la carenza di seri riscontri individualizzanti, anche in punto di dolo di concorso rispetto alle specifiche condotte addebitate a COGNOME e COGNOME.
Hanno altresì depositato memorie i difensori dei sottoindicati imputati non ricorrenti.
4.1. In data 2 dicembre 2024 il difensore di Puce ha depositato memoria intitolata “Richieste con note” volta a censurare il ricorso del Procuratore generale, deducendo che, con riguardo alla fattispecie associativa, alcuno specifico dato argomentativo è fornito con riguardo alla posizione di Puce, né risultano passaggi con riferimento ai menzionati riti di affiliazione o comunque ad una pregressa appartenenza a un sodalizio mafioso; da ultimo, si rappresenta la vaghezza del materiale intercettativo.
4.2. Ha depositato una memoria il difensore di Montano rappresentando che nei confronti della stessa imputata non è stato, né risulta proposto ricorso per cassazione. Ella è stata assolta già in primo grado dal reato di cui al capo A) e in grado di appello dal reato di cui al capo P).
4.3. Analoga memoria è stata prodotta anche dal difensore di COGNOME e NOME COGNOME, rappresentando che i già menzionati imputati sono stati assolti dal reato di cui al capo D) della rubrica, unico loro addebitato, donde alcuna statuizione può derivare nei loro confronti dal ricorso del Procuratore generale. Sottolinea inoltre che, con riguardo a NOME COGNOME, dal corpo della motivazione si evince che lo stesso è stato assolto dal medesimo reato, mentre nel dispositivo nei suoi confronti viene dichiarata la prescrizione previa esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. (come per gli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME), e chiede che la Corte valuti la possibilità di correggere l’errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel proprio ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Potenza ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione carente o apparente in ordine sia alla pronuncia assolutoria degli imputati per il
delitto associativo di cui al capo A) con riguardo al cd. NOME COGNOME, sia alla pronuncia assolutoria degli imputati NOME COGNOME e COGNOME per i capi M) e S), sia infine alla ritenuta non configurabilità dei presupposti dell’aggravante mafio per i reati fine di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z).
Ritiene il Collegio che le censure del Procuratore generale, benché diffusamente articolate con riferimento a plurimi profili asseritamente omissiv della sentenza impugnata (- sulla circostanza che il collaboratore di NOME COGNOME era stato condannato in separato giudizio dal Giudice per l’udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello, quale appartenente al sodalizio mafioso denominato NOME COGNOME e autore di una serie di reati fine con l’aggravante mafiosa; – sulla sintomaticità dei ri affiliazione mafiosa ritrovati nella disponibilità di COGNOME; – sulla ingiusti riflessione in capo al sodalizio COGNOME dell’accertata insussistenza d mafiosità del distinto gruppo facente capo a NOME COGNOME; – sui contenuti delle conversazioni intercettate in altro procedimento, in cui si fa cenno alla pertinen del territorio di Scanzano 3onico al capo locale NOME COGNOME detto “i Carabiniere”, riconoscendone il ruolo criminale anche in virtù della “copiata ricevuta dalla ‘ndrangheta; – sulla sentenza di condanna di NOME COGNOME per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la ‘ndrangheta e sulle rel propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME; – sull’erro deduzione dell’affermata inesistenza del sodalizio mafioso dall’assoluzione di NOME COGNOME dai reati fine di cui ai capi B), E), P) e Z); – sulla ingiusti esclusione dei dati sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, non sarebbe derivato dal prestigio criminale del gruppo, bensì dalla caratur criminale dei singoli componenti), non siano tuttavia fondate.
Invero, la Corte territoriale ha prima proceduto alla puntuale ricostruzion probatoria dei fatti contestati, con riferimento sia alle condotte crimin costituenti ipotesi di singoli reati fine, sia alle specifiche condotte di direz partecipazione all’associazione criminale di cui al capo A) – sulla base degli es della complessa attività investigativa di polizia giudiziaria, dei contenuti d numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e riportate i motivazione e delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME oltre alle deposizioni testimoniali delle persone offese. Ed ha poi riten con esplicito e concludente apparato argomentativo, che non fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della effett configurabilità, seppure in scala territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di una struttura organizzativa di stampo mafioso, che, operante fra il 2011 e il 2018 nell’area ionica della provincia di Matera, sarebbe s diretta da NOME COGNOME coordinata da COGNOME e NOME COGNOME, e
finalizzata, mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizz anche con la partecipazione dei sodali COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, al controllo delle attività imprenditoriali (aziende balneari locali notturni della zona jonica, ecc.) e all’accumulazione di proventi ille anche in collegamento con ambienti ‘ndranghetisti calabresi.
La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, che mancasse la prova certa concludente della sussistenza di indici sintomatici di una struttura stabi autonoma e originale, gerarchicamente organizzata e dotata, a prescindere dalla fama criminale o dalla “mafiosità” di singoli soggetti come NOMECOGNOME COGNOME e NOME COGNOME e della reciproca frequentazione, di una forza di intimidazione e di sopraffazione diffusa e riconosciuta nel territorio esercitata con metodo mafioso, nonché sostenuta da una convergente volontà dei vari partecipi di contribuire, ciascuno in un ruolo predefinito, alla sistemat programmazione e realizzazione di attività criminose per il controllo di aree interessi economici del territorio, per l’acquisizione e il reimpiego dei prove illeciti, per la formazione di una cassa comune e per la conseguente distribuzione di proventi. Neppure era emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova cert inequivoca di asseriti collegamenti del gruppo COGNOME con organizzazioni criminali storiche di regioni vicine, come la ‘ndrangheta calabrese, né c NOME COGNOME fosse a questa ritualmente affiliato avendone ricevuto la “copiata”, né che il gruppo COGNOME operante dal 2011 al 2018 derivasse dal sodalizio facente capo a NOME COGNOME prima della scissione (sodalizio, questo, per il quale era stata anzi esclusa tanto l’ipotesi di associazione mafiosa qua quella di associazione dedita al narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Veniva altresì rimarcata dalla Corte territoriale la accertata estraneità del presunto del gruppo, NOME COGNOME, ad alcuni episodi estorsivi, quale quello posto i essere isolatamente da COGNOME, e quelli di cui ai capi P) e Z), a lui nep contestati e perciò non risalenti all’utilizzo della forza intimidatrice del soda da lui diretto, bensì alla capacità intimidatoria e al curriculum o prestigio criminale di singoli imputati, svincolati da un nesso associativo e mirati conseguimento di ingiusti profitti individuali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venivano ritenute parimenti insussistenti in ordine ai plurimi reati fine aggravanti dell’associazione armata e di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. p in mancanza di una prova certa e concludente dell’utilizzo deliberato e condiviso da parte di tutti i partecipi di metodi intimidatori tipici dell’agire di un g mafioso, pure nella loro declinazione agevolativa, al di fuori di singoli epis criminosi ascrivibili alle azioni individuali o concorsuali di taluni imputati.
Quanto alle imputazioni di estorsione ai danni di NOME COGNOME (capi M e S) contestati a NOME COGNOME e COGNOME alla luce del contenuto dei messagg
telefonici fra COGNOME e %ci e delle conversazioni captate fra COGNOME e COGNOME e fra COGNOME e COGNOME, nonché della deposizione testimoniale di quest’ultimo, la Corte territoriale ha espresso il motivato convincimento che non fosse stata raggiunta la prova certa della sussistenza, in fatto, del connotato estorsivo degli episodi, potendosi accreditare l’ipotesi alternativa che i pagamenti di COGNOME rappresentassero prestiti in denaro ovvero un “aiuto economíco” spontaneamente erogato a COGNOME che versava in difficoltà economiche, con la promessa di restituzione.
A ben vedere, per tutte le descritte vicende criminose la Corte territoriale ha offerto una esplicita e precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del complessivo compendio probatorio e ne ha tratto, con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, l’inferenza che, pure in presenza di alcuni indici di rilievo indiziario, mancava in realtà la prova certa e concludente, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sicura responsabilità degli imputati.
Il ricorrente Procuratore generale, viceversa, nel censurare anche per molteplici e non proprio rilevanti aspetti di dettaglio il valore attribuito dalla Corte territoriale alle acquisite informazioni probatorie, tende a proporre sostanzialmente (trovando condivisione, quanto al delitto associativo di cui al capo A) e all’aggravante mafiosa per i reati fine, nella diffusa requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte) una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle indicate soluzioni decisorie di merito, le cui spiegazioni sembrano sorrette da un apparato argomentativo adeguato e immune da vizi logici e giuridici quanto alla critica della differente prospettazione accusatoria, e perciò non sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata.
2. I motivi di ricorso in rito degli imputati risultano, tutti, infondati.
2.1. I difensori degli imputati NOME COGNOME e COGNOME hanno denunziato la violazione di legge con riferimento alla specifica eccezione processuale avanzata negli atti di appello e disattesa da quei giudici, riguardante la inammissibilità della lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con il conseguente effetto di inutilizzabilità probatoria delle relative testimonianze assunte nel dibattimento.
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione sul motivato rilievo che la lista testi del P.M., benché irregolarmente inviata alla cancelleria mediante PEC del 7 ottobre 2019, era stata autorizzata con decreto presidenziale del 9 ottobre 2019, posta dalla Cancelleria in consultazione col fascicolo del dibattimento e perciò da intendersi tempestivamente depositata per l’udienza del 17 ottobre 2019; sicché
siffatta modalità, benché irregolare, non era tale da recare un concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l’introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avesse inizio.
Ritiene questa Corte che l’indicato motivo di ricorso sia manifestamente infondato.
Va premesso che la ratio della discovery delle liste testimoniali disciplinata dal primo comma dell’art. 468 cod. proc. pen. è da rinvenire nel fine di garantire un efficace contraddittorio tra le parti, facendo conoscere, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire e consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, non consentendo prove a sorpresa. Il relativo adempimento può avvenire, pertanto, anche a mezzo di trasmissione con i mezzi adeguati all’evoluzione tecnologica (come il telefax o la posta elettronica certificata), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità per l’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.
Si condivide pertanto il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, per il quale “è legittimo l’inoltro a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del giudice della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l’ammissione nel dibattimento, trattandosi di mezzo idoneo a comunicare all’ufficio e agli interessati quanto in essa contenuto, pur gravando sulla parte che abbia scelto una forma diversa dal prescritto deposito in cancelleria, l’onere di assicurarsi della tempestiva ricezione del documento da parte del destinatario e la responsabilità dell’eventuale incompletezza o intempestività della comunicazione effettuata” (Sez. 5, n. 51224 del 19/09/2019, Visha, Rv. 277523; Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, dep. 1997, Rover, Rv. 206504). Come pure si è affermato (Sez. 5, n. 32742 del 03/06/2010, Accordino, Rv. 248418) che “non è causa di nullità dell’ordinanza ammissiva della prova testimoniale né, pertanto, della sentenza che sull’esito di detta prova abbia fondato la decisione, l’irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché nella prescritta forma del deposito in cancelleria” e che “la presentazione della lista testi può legittimamente avvenire mediante l’inoltro a mezzo fax ed è, di conseguenza, illegittima l’ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati” (Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261125; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267081).
Invero, non può seriamente dubitarsi che il sistema di ricevute prodotte inviate dai gestori PEC offra la certezza che il messaggio sia stato spedito mittente viene inviata la ricevuta dell’avvenuta spedizione del messaggio e degl allegati), sia stato consegnato al destinatario (al mittente viene invia ricevuta dell’avvenuta consegna) e non sia stato alterato (i protocolli di sicur non consentono modifiche a contenuto e allegati del messaggio). Sicché trattasi di mezzo comunque idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione in cancelleria, la funzione di comunicazione all’ufficio e agli interessati di quant esso contenuto: soluzione, questa, peraltro rispondente all’evoluzione d sistema di comunicazioni oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità d processo.
Nella specie, avendo la cancelleria provveduto a stampare la lista testimoniale del P.M. e a renderla disponibile nel fascicolo di ufficio in tempo ut rispetto alla data fissata per il dibattimento, nessuna sanzione di inammissibil conseguente alla violazione delle forme di trasmissione degli atti di parte ravvisabile, essendo la stessa strumentale alla lesione del diritt contraddittorio, nella specie salvaguardato, ed al contempo posta a presidio d regolare funzionamento del processo (Sez. 3, n. 20929 del 08/04/2021, n.nn.).
La manifesta infondatezza dell’eccezione, inoltre, emerge con evidenza laddove si consideri che i ricorrenti si sono limitati a esporre la denuncia d menzionata irregolarità formale senza prospettare, nemmeno indirettamente, il rilievo negativo che l’ammissione dei testi di cui alla detta lista abbia prod sulle modalità o sui tempi di esercizio delle rispettive linee difensive.
2.2. Parimenti privo di pregio appare l’ulteriore motivo di ricorso in r avanzato dai difensori di NOME e NOME COGNOME e di COGNOME circa specifica eccezione processuale sollevata nell’atto di appello e disattesa da q giudici in ordine alla pretesa nullità della sentenza di primo grado a causa de illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere d consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, co la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di ess nelle stesse ore del giorno 29 giugno 2022 per i distinti procedimenti n. 118/20 n. 669/19.
Trattasi invero di asserzione meramente congetturale, che, a fronte del principio di segretezza della deliberazione in camera di consiglio, è rimas sprovvista di qualsiasi base nemmeno indiziaria a sostegno della tesi per la qua la decisione di primo grado fosse stata assunta da un collegio irregolarment composto da quattro anziché tre giudici, con la illegittima partecipazione di soggetto estraneo all’organo giudicante nel processo in esame essendo
componente, viceversa, del diverso collegio competente per la trattazione del proc. pen. n. 118/20 (cd. Schettino-bis).
D’altra parte, in linea di diritto, si osserva che “la violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, non è specificamente sanzionato da nullità non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell’ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza” (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223695); e che “la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell’organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall’inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee” (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, COGNOME, Rv. 252213).
2.3. Manifestamente infondata appare anche l’eccezione processuale, già avanzata e disattesa nel giudizio di appello, riguardante l’assenza dell’imputato NOME COGNOME all’udienza di discussione del 6 giugno 2022, che sarebbe stata ascrivibile a un suo legittimo impedimento per ragioni di salute, e la violazione del diritto di difesa conseguente al provvedimento di separazione delle posizioni degli imputati NOME e NOME COGNOME per il diverso, asserito, legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, Avv.ti COGNOME.
Ha invero correttamente e motivatamente argomentato sul punto la Corte territoriale, osservando: che entrambi i difensori di fiducia di NOME e NOME COGNOME, Avv.ti COGNOME e COGNOME, avevano addotto il loro legittimo impedimento a partecipare all’udienza di discussione del 6 giugno 2022 per motivi di salute; che il Tribunale, preso atto del documentato impedimento, aveva di conseguenza disposto lo stralcio delle posizioni dei coimputati NOME e NOME COGNOME e la prosecuzione della discussione con i difensori degli altri imputati; che le arringhe svolte nelle udienze del 6, del 9 e del 20 giugno (in quest’ultima la posizione di NOME COGNOME veniva riunita, mentre quella di NOME COGNOME risultava ancora separata per essere stato l’imputato ricoverato in una struttura sanitaria) dai difensori degli altri imputati erano state registrate e messe a disposizione degli interessati per il loro eventuale riascolto; che di siffatte arringhe difensive, una volta riunita anche la posizione di NOME COGNOME all’udienza del 27 giugno 2022, veniva consentito allo stesso l’effettivo riascolto delle riproduzioni audio; che, all’esito del riascolto di dette arringhe,
NOME COGNOME rendeva pure dichiarazioni spontanee prima che i suoi difensori presentassero le loro conclusioni.
Tanto rilevato in linea di fatto, va considerato innanzitutto, in linea di d che i provvedimenti ordinatori in tema di riunione o separazione dei procediment ex artt. 17 e 18 cod. proc. pen. (nel caso in esame, ex art. 18 comma 1 lett. d), siccome basati su ragioni di economia processuale, se non abnormi, sono di regola inoppugnabili. Nella specie, non appare sostenibile la tesi dei ricorrent la quale si sarebbe in tal modo consumata una lesione del diritto di NOME COGNOME di partecipare al processo a causa di asseriti motivi di salute ch avrebbero impedito la presenza fin dal 4 giugno 2022 – circostanza di cui non fatto alcun cenno nel verbale di udienza del 6 giugno 2022, né nelle allegazio difensive e neppure nelle conclusioni adottate nella discussione, ma solo con motivi di gravame -, laddove risulta chiaramente che prima alla separazione poi alla riunione della sua posizione rispetto a quella degli altri coimputat invece ritualmente proceduto – con la salvaguardia del riascolto delle al arringhe difensive, del diritto di rendere dichiarazioni spontanee e del dirit suoi difensori a discutere e concludere, senza che nulla venisse in quella eccepito – appena è risultato cessato l’impedimento determinato dal suo ricover presso una struttura sanitaria.
2.4. Non risulta fondato neppure il motivo di ricorso enunciato dal difensor di Poci in ordine alla pretesa inutilizzabilità dei files audio delle conversazioni fra presenti registrate da NOME COGNOME mediante il cellulare all’insaputa di Poci, sarebbero stati sottratti dalla moglie di COGNOME, estrapolati e consegnati stessa su supporto informatico alla polizia giudiziaria, per poi essere acquis fascicolo del dibattimento con riferimento all’imputazione di estorsione di cu capo L).
Premesso che della denunziata illecita sottrazione dei files audio da parte della moglie della vittima dell’estorsione non vi è alcuna traccia nelle acqu risultanze investigative e probatorie, va ribadito che le conversazioni regis clandestinamente fra presenti ad opera di soggetti partecipi di de comunicazioni, in qualunque modo la registrazione sia stata realizzata pervenuta all’attenzione dell’autorità inquirente, non sono infatti assimilabil captazioni ambientali, bensì costituiscono prova documentale disciplinata dall’a 234, comma 1, cod. proc. pen., come tale utilizzabile in dibattimento (Sez. U, 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465-01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283977-01; Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D’Isanto, Rv. 280996).
2.5. Con riguardo allo specifico motivo di ricorso di COGNOME e COGNOME attinente a un’asserita omessa valutazione della documentazione proveniente dal
Servizio centrale di protezione quanto alla personalità del collaboratore giustizia NOMECOGNOME idonea a metterne in discussione la credibilità, appare suffici rilevare che la Corte territoriale – pure a prescindere dallo scarso utiliz contributo probatorio di COGNOME e dell’altro collaboratore NOME COGNOME ai fini d statuizioni decisorie – ne ha rimarcato, in linea di fatto (perciò all’esit motivato apprezzamento insindacabile in sede di legittimità), la sicu attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali, com riconosciuto dal primo giudice, escludendo ogni rilievo alla redazione del verba illustrativo delle modalità, termini e contenuti della collaborazione o programma di protezione.
2.6. È inammissibile il motivo di ricorso di NOME COGNOME, attinente al pretesa genericità dell’ordinanza con cui è stata respinta l’istanza di sen teste NOME COGNOME perché “non assolutamente indispensabile”, atteso che era affetta da palese genericità innanzitutto la medesima richiesta difensiva, che specificava le ragioni per cui l’audizione del teste fosse assolutamente necess a proposito del contenuto delle telefonate e dell’accertamento dei rapporti tra imputati.
Del pari inammissibile si palesa la deduzione difensiva -già avanzata i appello e motivatamente disattesa da quella Corte – circa un preteso difetto correlazione tra il fatto descritto nell’imputazione sub E) e quello per cui è intervenuta condanna, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato indic dall’accusa come “mandante” e però riconosciuto come esecutore materiale dai giudici di merito. Invero, non è dato riscontrare alcuna menomazione del dirit di difesa dell’imputato laddove – come nella specie – siano chiaramente descri e indicati gli elementi di fatto essenziali per la ricostruzione del fatto adde a prescindere dall’astratto ruolo di concorrente morale o materiale a lui attri nell’editto accusatorio, non essendosi posto il giudizio conclusivo responsabilità in rapporto di radicale eterogeneità rispetto alla origi contestazione (cfr. Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv 284953).
In linea generale, le censure degli imputati con riguardo all’affermazio di responsabilità, pur diffuse e articolate, si palesano per un prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fat delle prove, come coerentemente e conformemente già valutati da entrambe le Corti di primo grado e di appello, e per taluni aspetti aspecifiche, misurandosi con il reale apparato argomentativo del merito della decisione impugnata.
A ben vedere, con riguardo alle specifiche posizioni dei singoli ricorrenti ricorsi – nella veste talora del vizio di violazione della legge penale o proces e talora della carenza o contraddittorietà della motivazione, anche p travisamento della prova intercettativa e dichiarativa – ripropongo prevalentemente doglianze già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice in ordine al peso probatorio delle informazioni e dei dati acquis prospettando sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte dell Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. Queste, per contro, risultano assistite da una ricostru adeguata e immune da vizi logici e convergenti sia nella lettura nell’interpretazione degli inequivoci contenuti delle plurime conversazio telefoniche e ambientali captate ovvero del coerente e chiaro tenore del dichiarazioni accusatorie di persone offese e testimoni, sia nell’operazi valutativa complessiva del materiale probatorio, efficacemente riscontrato da servizi di polizia giudiziaria e da taluni verbali di perquisizione, seque arresto.
Orbene, va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti n motivazione di primo grado e richiamati dalla Corte territoriale, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – c nel caso in esame – risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logic relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacat legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Ciò posto circa la correttezza delle inferenze tratte dagli acquisiti element prova, ne deriva come lineare e logico corollario l’infondatezza degli assu difensivi dei ricorrenti che hanno denunziato la violazione di legge o il vizi motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le illecite condotte ad essi rispettivamente ascritte. Invero, con spec riferimento alle diverse posizioni processuali e al profilo dell’elemento soggett entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcu spiegazione alternativa. Orbene, a fronte del ricco, congruo e logico appara argomentativo della pronuncia di condanna appare evidente che i ricorrenti, ne censurare nei dettagli il peso probatorio delle acquisite informazioni probator tendono a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento d entrambe le conformi decisioni di merito, sorrette viceversa da una ricostruzion solida, adeguata e immune da vizi logici.
Sicché, in linea generale, la motivazione della sentenza impugnata s presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò n censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità.
E tale conclusione trova altresì conferma nell’esame degli specifici moti di ricorso riguardanti le posizioni dei singoli ricorrenti, con riferiment imputazioni ad essi rispettivamente ascritte.
4.1. Circa la condotta estorsiva realizzata in danno dell’imprenditore NOME COGNOME – “il ragazzo di Potenza” – gestore della discoteca “RAGIONE_SOCIALE” di Nova Siri (capo B), la Corte territoriale, con una ricostruzione probatoria anali puntuale, coerente con quella offerta dal primo giudice e immune da vizi logici ha indicato gli elementi dimostrativi della condotta degli imputati COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Invero, la Corte di appello, all’esito di un ragionamento probatorio autonomo e svincolato da quello sul delitto associativo, ha puntualmente evidenziato valorizzato tutte le prove acquisite, di tipo intercettativo (le nume conversazioni telefoniche e ambientali captate) e dichiarativo, insieme con g esiti delle operazioni investigative di polizia giudiziaria, dalle quali emergeva chiarezza il ruolo svolto da ciascuno dei suddetti imputati. Il nucleo essenz della testimonianza, ritenuta credibile e riscontrata, della persona off riscontrata dagli inequivoci contenuti di ben quattro colloqui telefonici interce tra COGNOME e COGNOME e tra NOME COGNOME e COGNOME ha messo in luc l’obiettivo tenore delle ripetute e pesanti minacce, esplicite e implicite, dir questi ultimi verso l’imprenditore per ribadire il controllo egemonico delle atti commerciali balneari e di intrattenimento attraverso i servizi di guardiania locali. E ciò anche con riferimento all’apparato argomentativo a sostegno d motivato e logico apprezzamento del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo nella descritta operazione estorsiva dei coimputati NOME COGNOME i quali, forti della loro qualità di uomini di fiducia di NOME COGNOME e presenti all’incontro tra COGNOME e NOME COGNOME una vo raggiunto l’obiettivo dell’operazione, venivano concretamente favorit conseguendo personalmente GLYPH l’ingiusto profitto di natura patrimoniale dell’assunzione con l’incarico di controllare la sicurezza del locale di Musolino.
I relativi motivi di ricorso di COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME che si sostanziano in quella che sembra profilarsi solo come un’inconsisten ricostruzione alternativa della vicenda carente di alcun supporto indiziario, an per quanto concerne la richiesta difensiva subordinata di riqualificare il fat termini di mera violenza privata, risultano pertanto infondati a fronte d
motivazione in fatto della Corte territoriale, adeguatamente e logicamen argomentata nel merito, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità. L’ass travisamento si sostanzia in null’altro che nella sollecitazione a rivalut significato attribuito dai giudici di merito al compendio probatorio acquis operazione inammissibile in questa sede restando esclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudi merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una div ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendi delle fonti di prova.
Di qui il corretto giudizio conclusivo di merito circa la colpevolezza suddetti imputati, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguar censurata affermazione di responsabilità per i fatti estorsiví di cui al capo alla generica e immotivata invocazione della sentenza n. 120 del 2023 dell Corte costituzionale, in punto di apprezzamento della lieve entità dei medesim fatti, questa Corte ritiene non fondati (punto in ordine al quale si rinvia a appresso si dirà sub 5).
4.2. Quanto alle plurime e reiterate condotte estorsive (“un vortice” – “uno stillicidio” – “una spirale” di pressioni e minacce per ottenere il ripetuto versamento di somme di denaro) realizzate dopo avere appreso dell’estorsione eseguita individualmente da Poci, in danno dell’imprenditore NOME COGNOME (capi P e T), ascritte rispettivamente le prime a COGNOME e COGNOME e le second COGNOME e NOMENOME COGNOME, strettamente collegate quanto a COGNOME alle condotte violente descritte nei capi V e W, gli imputati sono stati ritenuti responsabili delle pesanti intimidazioni all’incolumità personale della vittima, conseguendone, in cambio dell’asserita protezione, il profitto del versamento parte della stessa di varie somme di denaro o di altre utilità e dell’esecu non remunerata di una recinzione (mediante la redazione di un fittizio contrat di nolo a freddo dei mezzi, senza bolle di accompagnamento e senza alcun compenso) su un terreno di proprietà di NOME COGNOME figlia di NOME COGNOME sulla base delle lunghe, coerenti e attendibili dichiarazioni testimo rese dalla persona offesa, da sua moglie NOME COGNOME e dai suoi figl NOME e NOME COGNOME, delle deposizioni testimoniali di ufficiali di poli giudiziaria, nonché del chiaro e concludente tenore (per alcuni aspetti di vale confessoria) di una serie di conversazioni intercettate e scan progressivamente fra i vari personaggi e dei messaggi estrapolati dal cellulare COGNOME, come diffusamente riportati nella sentenza di primo grado e richiama da quella di appello.
Anche per il reato di lesioni personali di cui al capo W) in danno di NOME COGNOME COGNOME è stato ritenuto responsabile (in concorso con NOME
COGNOME, non ricorrente) sulla base delle concordi e attendibili deposiz testimoniali rese dalla vittima e dai suoi familiari (in particolare del NOME, che ha assistito all’aggressione a mano armata eseguita mediante percosse sotto la minaccia dell’uso di una pistola), oltre che da t conversazioni captate e dalla certificazione medica relativa alle lesioni ripor dalla vittima.
Non coglie nel segno il ricorrente laddove deduce (deduzione condivisa dal Procuratore generale presso questa Corte) l’estinzione del delitto di lesioni remissione di querela, non essendo lo stesso procedibile d’ufficio perché n aggravato, a differenza dell’episodio di minaccia, dall’uso di una pistola. Inv essendo il reato ascritto e riconosciuto in concorso a COGNOME NOME e COGNOME si versa nell’ipotesi di lesioni personali aggravate dalla presenza di più pe riunite ex artt. 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. pen., perciò procedibile d’ufficio.
Come pure lo stesso COGNOME è stato dichiarato colpevole (in concorso con NOME COGNOME, non ricorrente) dei delitti di violenza privata in dann NOME COGNOME e di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME (capo V) sulla base delle concordi e attendibili deposizioni rese da entrambe le persone offese e teste NOME COGNOME delle conversazioni captate e della certificazio medica relativa alle lesioni riportate da NOME a seguito dell’aggressione su che era giustificata dalla illecita pretesa di COGNOME, spalleggiat COGNOME e con l’intercessione di COGNOME all’uopo gravemente minacciato, d essere assunto a tempo indeterminato presso la società RAGIONE_SOCIALE, cui NOME era responsabile dell’ufficio del personale.
Va tuttavia rilevato in proposito che il delitto di violenza privata di cui al V), alla luce della intervenuta assoluzione in grado di appello nei confront COGNOME che fa venire meno la procedibilità di ufficio, ai sensi del combi disposto degli artt. 610 e 339 cod. pen., è improcedibile per mancanza del condizione di procedibilità. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della senten sullo specifico punto con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Sal per la rideterminazione della pena, operazione che non può compiere direttamente questa Corte, dal momento che per il capo V) – comprendente due distinti addebiti – è stato effettuato un aumento di pena unitario rideterminazione impone quindi valutazioni di merito.
In disparte le considerazioni che precedono, e ribadita la correttezza de lettura non parcellizzata dei dialoghi telefonici e ambientali captati, diffusamente trascritti nella motivazione della decisione di primo grado, e de coerenti dichiarazioni accusatorie rese sia dalle persone offese che da v testimoni, pienamente riscontrate dagli esiti delle operazioni investigativ
polizia giudiziaria, se ne inferisce come logico corollario la infondatezza d assunti difensivi dei ricorrenti. Invero, anche in ordine a siffatte imputazi Corte territoriale, con una analitica ricostruzione fattuale del ricco compe probatorio, puntuale e coerente con quella offerta dal primo giudice e immune d vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, ha indicato gli e dimostrativi delle plurime condotte criminose realizzate dai suddetti imputat ne ha tratto, con congruo apparato argomentativo, la lineare e logica conclusio della loro colpevolezza, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico ri all’affermazione della loro responsabilità per i fatti di cui ai capi suindicati Corte ritiene infondati.
4.3. Ad analoghe conclusioni si perviene all’esito dell’esame delle doglian mosse dai ricorrenti NOME COGNOME e COGNOME con riguardo alla l dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo E) in dei gestori del lido balneare “RAGIONE_SOCIALE” di Nova Siri, NOME COGNOME amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, ancora un volta per riaffermare il controllo delle attività commerciali balneari intrattenimento attraverso i servizi di guardiania dei locali.
La colpevolezza degli imputati in ordine alle condotte intimidatorie gravemente aggressive verso i due imprenditori, dirette da un lato a riafferm il prestigio criminale di NOME COGNOME e dall’altro a far conseguire a NOME siccome beneficiario ultimo dell’operazione ne era consapevole partecipe l’ingiusto profitto dell’assunzione lavorativa per il servizio di vigilanza del è stata affermata alla stregua delle dichiarazioni delle persone offese e dei NOME COGNOME, NOME COGNOME e del luogotenente Campa e dell’inequivoco tenore di varie conversazioni telefoniche intercettate e trascritte testual nella motivazione della sentenza di primo grado, poi richiamate dalla Cor territoriale.
Anche per tale vicenda (ribadito il giudizio di incensurabilità della motiv ordinanza reiettiva dell’istanza di audizione del teste NOME COGNOME la territoriale ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compen probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, con riguardo a una condotta criminosa ritenuta obiettivamente e motivatamente non riqualificabile sub specie di mera violenza privata, e ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità la conclusione della colpevolezza dei due imputati, i cui rispettivi motivi di ricor con specifico riguardo ai fatti di cui al capo E), questa Corte ritiene infondat
4.4. L’ulteriore motivo di ricorso (il sesto) di NOME COGNOME diret ottenere una sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per il delit di cui al capo D), dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione
inammissibile atteso il difetto di evidenza della prova dell’innocenza, desumi da precisi e incontestabili elementi da cui poter constatare l’inesistenza del l’irrilevanza penale dello stesso o la mancata commissione da par dell’imputato, senza che possa assumere rilievo la mera contraddittoriet insufficienza di motivazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv 244275; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269810). Risulta agevole replicare che, nella specie, le coerenti motivazioni dei giudici di merito off per contro, plurime indicazioni riguardo alla effettiva sussistenza degli elem che integrano la fattispecie contestata di cui all’art. 512-bis cod. pen.
In merito a tale episodio i giudici del merito hanno offerto una puntual logica ricostruzione fattuale del compendio probatorio, perciò insindacabile giudizio di legittimità, traendone con congruo apparato argomentativo l legittima inferenza della piena responsabilità dell’imputato.
4.6. Parimenti infondati sono, ad avviso del Collegio, i motivi di ricors COGNOME in merito alla ritenuta responsabilità per ì delitti di lesioni p cagionate all’esito di un violento pestaggio a NOME COGNOME (capo Q) e incendio dell’autovettura di Poci (capo R): azioni punitive, entrambe, conseguen alla indebita spendita del nome di COGNOME nell’esecuzione della condo
estorsiva di COGNOME di cui al capo L), realizzata insieme con COGNOME come so esaminata.
Invero, l’affermazione di colpevolezza dell’imputato è stata giustificata giudici del merito con il puntuale riferimento: – per il primo reato, ai co captati fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali avevano avuto modo di visionare il filmato del pestaggio di COGNOME, e fra COGNOME e sua figlia NOME chiaro tenore dei messaggi estrapolati dal cellulare di COGNOME, alle dichiarazion da quest’ultimo circa il movente dell’azione lesiva, alla certificazione me relativa alle lesioni subite da COGNOME, alla deposizione del Luogotenente COGNOME alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME; secondo reato, al ricco compendio indiziario costituito dai contenuti d conversazioni intercettate fra COGNOME e sua figlia NOME, fra quest’ultima COGNOME, fra COGNOME e il coimputato non ricorrente COGNOME, alle risultanze controllo stradale eseguito poco prima dell’episodio incendiario, all’isolament COGNOME a seguito della chiusura dei rapporti di frequentazione con COGNOME, deposizione testimoniale di NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME e alle propalazioni del collaboratore COGNOME
Anche per tali episodi criminosi la Corte territoriale ha offerto una pre ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del prim giudice e immune da vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimi ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, la conclusione del colpevolezza dell’imputato COGNOME i cui motivi di ricorso, con specifico rigu ai fatti di cui ai capi Q) e R), questa Corte ritiene pertanto infondati.
4.7. NOMENOME COGNOME ha denunziato, con uno specifico motivo di ricorso, l’erronea interpretazione, anche mediante travisamento, del compendi indiziario riguardante il tentato omicidio ascrittogli in danno di NOME COGNOME (c H), sull’assorbente considerazione che nell’ora della presunta aggressi avvenuta a Scanzano Jonico egli si sarebbe trovato in una diversa località si Policoro, perciò a una non irrilevante distanza dal luogo del delitto; sicc indizi raccolti a suo carico risulterebbero sprovvisti dei requisiti di g precisione e concordanza.
Il motivo di ricorso attinente alla descritta imputazione è infondato pe ragioni di seguito indicate.
Invero, il ricorrente è stato dichiarato dai giudici del merito respons dell’efferato ed estemporaneo accoltellamento di NOME COGNOME, commesso a Scanzano Jonico – perciò a breve distanza da Policoro, ove l’imputato si sareb trovato secondo la versione difensiva -, valorizzandosi il significat concludente tenore delle plurime conversazioni intercettate (fra le qu sicuramente la più rilevante era quella di COGNOME con NOME COGNOME subito d
l’episodio criminoso) e gli esiti dei servizi e delle testimonianze degli oper polizia giudiziaria, NOME e COGNOME, obiettivamente riscontrati da una se circostanze gravemente indiziarie, quali la constatazione di visibili escoriazi volto in occasione di un controllo stradale del 13 agosto 2013, logicame ritenuti riconducibili allo scontro avuto con la vittima poco tempo prima.
Ritiene pertanto questa Corte che per tale episodio criminoso entrambi giudici del merito hanno offerto una puntuale e concorde ricostruzione fattu del compendio indiziario e probatorio, e ne hanno tratto, con adeguato e log apparato argomentativo – come tale non sindacabile in sede di scrutinio legittimità del provvedimento impugnato -, la conclusione della responsabilità NOME COGNOME il cui specifico motivo di ricorso quanto all’imputazione di al capo H), questa Corte ritiene dunque infondato.
4.8. NOMENOME COGNOME e NOME COGNOME hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso, l’erronea interpretazion travisamento degli elementi di prova acquisiti e valorizzati dalla C distrettuale in merito all’imputazione di detenzione e spaccio di un rilev quantitativo di cocaina (pari a un chilogrammo) di cui al capo I), nella v COGNOME di acquirente per il fine di cessione ad assuntori della zona di Scan Jonico e COGNOME di fornitore, insistendo in subordine per la riqualificaz dell’episodio come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Osserva in proposito il Collegio che i ricorrenti sono stati da entram giudici del merito ritenuti responsabili del suddetto reato sulla base dei pl incrociati e concludenti colloqui telefonici e ambientali – fra i quali signif devono ritenersi le conversazioni intercettate fra NOME COGNOME e COGNOME e f COGNOME e COGNOME circa l’acquisto di 1 kg. di cocaina da spacciare a più ripr captati e testualmente riprodotti nella motivazione della sentenza di primo gr e richiamati dalla Corte di appello, delle annotazioni di servizio e testimonianze di numerosi ufficiali di polizia giudiziaria, escussi con riferimen riconoscimento delle voci dei due imputati e al reale tenore delle conversazi intercettate, delle risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria che condotto al sequestro dello stupefacente illecitamente detenuto e all’arres tali NOME e NOMECOGNOME in possesso di gr. 25 di cocaina, e di tale NOME COGNOME in data 17 novembre 2011, in possesso di circa gr. 130 di cocaina destinati spaccio in Policoro. Persone, queste, definite dalla polizia giudiziaria “prossime” alla figura e alle attività criminali di NOME COGNOME in mater detenzione e spaccio di stupefacenti, come peraltro emergeva chiaramente dai preoccupati colloqui captati nei giorni successivi all’arresto di COGNOME.
Sicché, anche per tale vicenda, la Corte territoriale, alla stregua ragionamento probatorio del tutto autonomo e svincolato da quello relativo
delitto associativo, ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compe probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logic traendone, con congruo apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizi di legittimità, la conclusione della colpevolezza di NOME COGNOME e NOME COGNOME i cui rispettivi motivi di ricorso con specifico riguardo ai fatti d capo I), questa Corte ritiene infondati.
Quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse ess riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi – all’evidenza – di motivo dì ricorso inammissibil perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione.
4.9. Con un apposito motivo di ricorso i difensori di COGNOME ha denunziato l’insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a so della contestata e ritenuta condotta minacciosa relativa alla tentata estorsi danno di NOME COGNOME di cui al capo Z).
La Corte territoriale ha confermato la statuizione del primo giudice aveva dichiarato COGNOME (insieme con NOME COGNOME, non ricorrent responsabile di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME amministratore unico della ditta RAGIONE_SOCIALE (capo Z), mirata a onerosa garanzia di protezione da parte degli estortori dei mezzi dell’azie alla luce della coerente e precisa deposizione testimoniale di NOME riscontrata dal filmato videoregistrato dell’incontro avvenuto fra gli imputat vittima subito dopo che questi aveva rinvenuto un minaccioso “altarin funerario”, e dal contenuto di taluni messaggi legati alla vicenda rinvenut cellulare di Porcelli.
Così ricostruito puntualmente in fatto l’episodio criminoso e giustificata, congruo apparato argomentativo, la valutazione del relativo compendio probatorio in termini di colpevolezza dell’imputato, la decisione della C territoriale, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, ri insindacabile nel presente giudizio di legittimità.
4.10. Le difese degli imputati NOME COGNOMENOME) e NOME COGNOME padre figlio, e NOME COGNOME hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili moti di ricorso, l’erronea applicazione dell’art. 2-quinquies, d.l. 306/92, ora art. 512bis cod. pen. (capo F), anche in forza del travisamento delle risulta probatorie, con riferimento alla contestata operazione di intestazione fittizi conduzione del locale notturno NOME-Diamond, soprattutto in punto di addebito del concorso materiale e morale di NOME COGNOME il dolo specifi dell’operazione sarebbe stato solo presuntivamente individuato nella elus finalità di schermare il patrimonio da eventuali provvedimenti ablativi.
I giudici del merito hanno dichiarato i suddetti imputati colpevoli del rea trasferimento fraudolento di valori alla luce degli accertamenti investigat finanziari e delle annotazioni di polizia giudiziaria, del rinvenimento di documenti, del chiaro e inequivoco contenuto di una serie di colloqui capt (ampiamente trascritti nella motivazione della sentenza di prime cure puntualmente richiamati dalla Corte territoriale) e delle relazioni intercors vari protagonisti circa la provenienza illecita del locale rilevato da NOME COGNOME Il locale risultava essere di fatto nella piena ed esclusiva dispo di questi, seppure in apparente comodato gratuito, mirando a conseguire, c concorso di terzi soggetti compiacenti (che attraverso la fittizia intest apparivano titolari dell’amministrazione e della gestione dei proventi dell’at seguendo le direttive di COGNOME nel periodo della sua detenzione), il p intento di sottrarre lo stesso bene alle eventuali misure di preven patrimoniale che si sarebbero potute attivare nei confronti di COGNOME condannato anche per delitti associativi e sottoposto a misura di prevenzi personale con obbligo di soggiorno. A tale specifico e illecito obiettivo contri consapevolmente anche il figlio NOME (la cui moglie aveva assunto la cari fittizia di socia del circolo), il quale riceveva dal padre, ristretto in carc arresti domiciliari, gli ordini e le direttive, facendosi così latore dei suoi e tramite con NOME COGNOME e COGNOME, soprattutto quanto al rendiconto proventi degli affari del locale.
Di talché, anche per tale vicenda criminosa la Corte territoriale ha offert precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del compen probatorio, coerenti con quelle esposte dal primo giudice, e ne ha tratto, adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perc insindacabile nel presente giudizio di legittimità, la conclusione responsabilità degli imputati, i cui motivi di ricorso, con specifico riguardo di cui al capo F), questa Corte ritiene infondati.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, va innanzitutto disattes richiesta enunciata con riferimento alle fattispecie estorsive contestate a COGNOME e COGNOME, che, secondo le rispettive difese, dovrebbero qualificarsi di lieve entità, con il conseguente effetto di rideterminazion pena in termini più favorevoli giusta il dictum della sentenza costituzionale n. 120 del 2023.
Oltre il rilievo di assoluta genericità dell’assunto difensivo, r sprovvisto di ogni apporto di tipo fattuale a sostegno della richiesta, meramente enunciata, occorre infatti considerare che, secondo questa Cort (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536), non è deducibile con rico
per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denega riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, ora applicabile anche al d di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del ove la questione, già proponibile in quel giudizio di appello, non sia neppure prospettata con motivi nuovi o aggiunti ovvero in sede di formulazion delle conclusioni: prospettazione difensiva, questa, che in relazione alla della udienza di discussione e decisione -20 novembre 2023- sarebbe stat agevolmente azionabile nella competente sede di merito.
Quanto all’aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata nei confr di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME e all’apprezzamento negativo circa la concessione agli stessi delle attenu generiche, si segnala che essi sono stati considerati dalla Corte territorial motivazione esplicita e congruamente argomentata – logicamente adeguati e proporzionati alla particolare gravità e reiterazione delle condotte criminos ruolo dagli imputati concretamente svolto e alla significativa caratura crimi emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anche per d allarmanti. Anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata anni a pena espiata a carico di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME veniva motivatamente giustificata dalla Corte territoriale co riferimento all’allarmante pericolosità sociale dei condannati, desumibile collegamenti e rapporti da essi intessuti con soggetti pregiudicati per gravi e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti.
Aspecifiche e puramente declinanti in fatto, perciò affatto inammissibi devono altresì ritenersi le doglianze dei ricorrenti NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME attinenti, rispettivamente, all’entità della pena base per il delitto più grave o ai singoli aumenti fissati per i reati satellite in continuazione, eccessivi, al motivato diniego delle attenuanti generiche, all’apprezzamento d contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ovvero all’applicaz della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni espiata a carico di COGNOME e COGNOME.
Invero, per un verso il relativo giudizio di adeguatezza e proporzione complessivo trattamento sanzionatorio dei suddetti imputati, siccom esplicitamente e congruamente argomentato con riferimento fattuale all particolare gravità delle imputazioni e alla consistente e reiterata condotta i degli stessi, peraltro inserita in un allarmante contesto criminale, insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata altro verso, la misura della libertà vigilata era ragionevolmente giustificat preoccupante pericolosità sociale dei condannati NOME COGNOME e COGNOME
come desumibile dai collegamenti e dai rapporti da essi intessuti con sogg pregiudicati per gravi reati e con vari ambienti criminali.
Ritiene il Collegio di non dovere prendere in considerazione le memorie presentate nell’interesse di Puce, COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, giacché gli esponenti sono privi di interesse, siccome non ricorren proprio né attinti dal ricorso del Procuratore generale.
Con riguardo alla richiesta formulata nell’interesse di NOME COGNOMEimputato non ricorrente), mirata alla correzione della discr emergente fra la motivazione – da cui si evince che lo stesso è stato assolt reato di cui al capo D) – e il dispositivo, ove viene dichiarata la prescrizio stesso reato previa esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., rileva la Corte che è preclusa l’attivazione della procedura di cui all’art. 619 cod pen. ex officio, in assenza di un autonomo ricorso per cassazione dell’interessato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso Procuratore generale.
La sentenza impugnata, inoltre, va annullata senza rinvio nei confronti NOME COGNOME, limitatamente al delitto di violenza privata di cui al capo per mancanza di querela. Il ricorso va per il resto rigettato, con declar dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato. Gli atti dovr essere trasmessi alla Corte di appello di Salerno relativamente rideterminazione della pena.
Vanno rigettati i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, NOMECOGNOME, NOME COGNOME cui segue la condann degli imputati al pagamento delle spese processuali.
La richiesta della parte civile non può essere accolta, essendo sta statuizioni civili revocate in appello a seguito dell’intervenuta assoluzio reato associativo di cui al capo A) dell’imputazione (in relazione al quale e state disposte), né essendo stato proposto ricorso sul punto dalla stessa civile.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso del P.M.
B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Domenico COGNOME limitatamente al delitto di violenza privata di cui al capo V) per difetto
condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso di NOME COGNOME visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accerta
della penale responsabilità. Dispone la trasmissione degli atti alla Cor appello di Salerno per la rideterminazione della pena.
C) Rigetta i ricorsi di COGNOME COGNOME Domenico
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
NOME, NOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/12/2024