Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Potenza nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
nonché da
NOME, nato il DATA_NASCITA a ViggiaCOGNOMEo
Lo NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Matera
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bitritto
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Policoro
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Germania
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Avellino
COGNOME NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a COGNOMEi Salentina
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Matera
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bari
avverso la sentenza del 20/11/2023 COGNOMEa Corte d’appello di Potenza.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo: – in accoglimento parziale del ricorso COGNOME.G., annullare la sentenza con riferimento al capo A) COGNOME‘imputazione all’aggravante COGNOME‘art. 416-bis.1 c.p. per i capi B), E), F), H), L), P), Q), W), Z), con rinvio COGNOME Corte d’appello di Potenza; – rigettare il ricorso d COGNOME; – dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME; – rigettare il rico COGNOME; – dichiarare inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e COGNOME NOME; – rigettare il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME; – in accoglimento parziale del ricorso di COGNOME, annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per estinzione del reato per remissione di querel con riferimento al COGNOMEo di lesioni in danno di NOME COGNOME contestato al ca W) e al COGNOMEo di violenza privata in danno di NOME COGNOME contestato al cap V); annullare la sentenza impugnata con riferimento al COGNOMEo di tenta estorsione in danno di COGNOME NOME contestato al capo V) con rinvio COGNOME Cort d’appello di Potenza; rigettare il ricorso di COGNOME.
Udito il difensore COGNOMEa parte civile Comune di Scanzano Ionico, AVV_NOTAIO, che ha depositato, oltre COGNOME nota spese, conclusioni scritte, alle si è riportato, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procurat Generale e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imput Uditi i difensori degli imputati:
AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME e NOME COGNOME; AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in sostituzione COGNOME‘AVV_NOTAIO COGNOME per l’imputato non ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO Prof. NOME COGNOME per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME, nonché per gli imputati non ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME, NOME e in sostituzione COGNOME‘AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME per la imputata non ricorrente COGNOME; AVV_NOTAIO per COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, in sostituzione COGNOME‘AVV_NOTAIO per COGNOME nonché COGNOME‘ AVV_NOTAIO per COGNOME e COGNOME, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l’accoglimento rispettivi ricorsi e memorie e per la declaratoria di inammissibilità o il riget ricorso del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Matera, con sentenza del 29 giugno 2022, riteneva gli odierni ricorrenti, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti partecipazione all’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE e armata “RAGIONE_SOCIALE“, dirett da NOME COGNOME (capo A) e dei plurimi reati fine di estorsione tentato omicidio, lesioni personali, violenza privata, trasferimento fraudolento valori, detenzione e spaccio di stupefacenti (capi da B a Z), condannandoli all pene di legge.
La Corte territoriale disattendeva le plurime eccezioni preliminari sollevate dalle difese in prime cure e reiterate in appello, con specifico riguardo:
allo stralcio COGNOMEe posizioni (successivamente riunite) dei coimputa NOME e NOME COGNOME, disposto all’udienza di discussione del 6 giugno 2022 a causa del legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO COGNOME, con la prosecuzione COGNOMEa discussione degli altri difensori, le arringhe del 6 e del 9 giugno venivano registrate e messe a disposizione per i riascolto da parte di tutti gli imputati, al cui esito, previa rinnovata riunione sua posizione all’udienza del 22 giugno 2022, NOME COGNOME rendeva dichiarazioni spontanee;
alle modalità di invio mediante EMAIL datata 7 ottobre 2019 COGNOMEa lista test da parte del P.M., ritenute, nonostante l’irregolarità, tali da non recar concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l’introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avess inizio (la lista testi, benché irregolarmente inviata, veniva autorizzata decreto presidenziale del 9 ottobre 2019 e, posta in consultazione col fascicol del dibattimento, era da intendersi depositata per la successiva udienza del 1 ottobre 2019);
all’asserita irregolarità COGNOMEa camera di consiglio che si sarebbe tenuta sovrapposizione con quella svolta per la decisione di un altro processo (cd COGNOME-bis) negli stessi tempi e luoghi e con le stesse persone dei giudicanti;
COGNOME denunciata inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche e ambienta disposte in altri procedimenti penali;
COGNOME valutazione COGNOMEe dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizi NOME COGNOME;
COGNOME non indispensabilità COGNOME‘escussione dei testi COGNOME e COGNOME;
COGNOME pretesa inutilizzabilità COGNOMEa deposizione resa dal teste COGNOME;
Nel merito, dopo avere proceduto COGNOME ricostruzione probatoria dei fatti conteCOGNOME (con puntuale riferimento agli esiti COGNOMEa complessa attiv investigativa di polizia giudiziaria, ai contenuti COGNOMEe numerose conversazion telefoniche e ambientali intercettate, trascritte COGNOMEa sentenza di prime cur riportate in motivazione, e alle propalazioni accusatorie dei collaboratori giustizia COGNOME COGNOME COGNOME, oltre le deposizioni COGNOMEe persone offese), con riguardo a specifiche condotte di direzione e partecipazione all’associazione criminale contestate nel capo A) la Corte dubitava COGNOMEa sussistenza, seppure in scal territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di un’organizzazione di stampo RAGIONE_SOCIALE. In ordine a questa che, operante fra il 2011 e il 2018 COGNOME‘area ionica COGNOMEa provincia di Matera, sarebbe stata diretta NOME COGNOME, coordinata da COGNOME e COGNOME, e finalizzata mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizzate con partecipazione di COGNOME, COGNOME, COGNOMECOGNOME COGNOME e altri, all’illecit controllo COGNOMEe attività economiche e imprenditoriali e all’accumulazione d ricchezze illecite, in asserito collegamento con ambienti ‘ndranghetisti calabres mancava in realtà, ad avviso COGNOMEa Corte, pure in presenza di alcuni indici rilievo indiziario, la prova certa e concludente, oltre ogni ragionevole dubbio, una struttura stabile, dotata, a prescindere dCOGNOME fama criminale di sing soggetti, di diffusa capacità di intimidazione e sopraffazione, mediante l’uso di oggettivo metodo RAGIONE_SOCIALE, e di una convergente volontà dei vari soggetti a contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, COGNOME programmazione di attività criminose
per il controllo del territorio, all’acquisizione e al reimpiego dei proventi il COGNOME formazione di una cassa comune e COGNOME distribuzione di proventi. Non era neppure emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova inequivoca collegamenti o rapporti con organizzazioni criminali storiche COGNOME la RAGIONE_SOCIALE, né che NOME COGNOME fosse a questa ritualmente affiliato, né che RAGIONE_SOCIALE operante dal 2011 al 2018 derivasse dal RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME prima COGNOMEa scissione (per il quale era stata peraltro esclusa tan l’ipotesi di associazione mafiosa quanto quella di associazione dedita narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Come pure veniva sottolineata la circostanza COGNOME‘accertata estraneità (COGNOME giudiziale) del presunto capo d RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME a non pochi episodi estorsivi, quale ad esempio quello posto in essere isolatamente da COGNOMECOGNOME che pure si sarebbero dovuto ascrivere all’utilizzo COGNOMEa forza intimidatrice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da lui diret
Parimenti insussistenti venivano ritenute in ordine ai reati fine le aggravan COGNOME‘associazione armata e di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen mancanza COGNOME per esse COGNOMEa prova certa COGNOME‘utilizzo di metodi intimidatori tipici COGNOME‘agire RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo alle singole imputazioni e alle posizioni dei singoli imputati, l Corte territoriale, dopo avere analiticamente ricostruito il compendio probatorio carico di ciascuno di essi, costituito prevalentemente dagli esiti COGNOMEe operazi investigative, dal tenore inequivoco COGNOMEe plurime conversazioni captate e largamente trascritte COGNOMEa motivazione di primo grado e qui richiamate, dalle coerenti e attendibili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Wil COGNOME e COGNOMEe deposizioni testimoniali COGNOMEe persone offese dai plurimi reati fi prendeva in esame i rispettivi motivi di gravame e confermava il giudizio di colpevolezza degli imputati nei seguenti termini.
COGNOME, NOME COGNOME, NOME e COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME responsabili dei fatti estorsivi di cui al capo B) COGNOME stregua del nucleo essenz COGNOMEa testimonianza ritenuta attendibile COGNOMEa persona offesa, NOME COGNOME, del tenore COGNOMEe conversazioni telefoniche intercettate tra COGNOME e COGNOME tra COGNOME e COGNOME COGNOME le pesanti condotte minacciose, esplicite e implici di questi ultimi verso l’imprenditore; mentre per COGNOME e NOME, sotto profilo del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo COGNOME‘operazione estorsiva, si rimarcava che da questa essi venivano concretamente favoriti conseguendo il profitto COGNOME‘affidamento del servizio di guardiania presso il loca RAGIONE_SOCIALE gestito da NOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME dichiarati responsabili del COGNOMEo estorsione di cui al capo E) in danno dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, NOME COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME stregua del contenuto di varie conversazioni
telefoniche intercettate e del nucleo essenziale COGNOMEe dichiarazioni COGNOMEe perso offese e dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e del Lgt. COGNOME in merito alle condotte minacciose gravemente aggressive verso gli imprenditori, mirate a far conseguire a COGNOME, che ne era perfettamente consapevole e partecipe, l’ingiusto profitto COGNOME‘assunzione lavorativa.
NOME NOMENOME) e NOME COGNOME, rispettivamente padre e figlio, COGNOME COGNOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui F), per avere consentito l’interposizione fittizia di terzi soggetti COGNOMEa conduz del locale notturno COGNOME–COGNOME, COGNOME COGNOME degli accertamenti di polizia giudiziaria, del contenuto di una serie di colloqui telefonici captati e dei rapp intercorsi fra i vari protagonisti COGNOMEa vicenda COGNOME la provenienza COGNOMEuosa locale, gestito in comodato gratuito da NOME COGNOME, e l’intento fraudolent di sottrarre il bene ad eventuali misure di prevenzione patrimoniale a carico quest’ultimo, già COGNOME per COGNOMEi associativi e sottoposto a misura prevenzione personale.
NOME COGNOME è stato giudicato colpevole del tentato omicidio in danno di NOME COGNOME COGNOMEcapo H), commesso mediante accoltellamento a Policoro, a breve distanza da Scanzano ionico, ove l’imputato si sarebbe trovato secondo la tesi difensiva, COGNOME stregua COGNOMEe plurime e significative conversazioni intercet (fra le quali quella con NOME COGNOME subito dopo il fatto), degli esiti dei se e COGNOMEe testimonianze di personale di polizia giudiziaria, COGNOME e COGNOME muniti di solidi riscontri indiziari (fra i quali la rilevazione di visibili escoria volto in occasione del controllo stradale del 13 agosto 2013, ricollegabili a colluttazione con la vittima poco tempo prima) COGNOME in ordine al movente estemporaneo COGNOME‘azione. L’assoluzione del coimputato COGNOME era viceversa giustificata dCOGNOME mancanza di prova certa in ordine COGNOME sua effettiva presenza posto al momento COGNOME‘aggressione di COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME responsabili del COGNOMEo di detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina (cap COGNOMEa veste il primo di acquirente e il secondo di fornitore, COGNOME stregua plurime e significative conversazioni telefoniche e ambientali intercettate seppur in altri procedimenti, COGNOMEe annotazioni di servizio e COGNOMEe testimonianze di uffic di polizia giudiziaria escussi COGNOME in merito al riconoscimento COGNOMEe voci deg imputati e al contenuto del materiale intercettativo, dei verbali di arresto ( quali, oltre quello di NOME e NOME in possesso di gr. 25 di cocaina, assum speciale rilievo l’arresto di NOME COGNOME in possesso di gr. 103 di coca personaggi, questi, che risultavano vicini COGNOME figura di COGNOME) e di seques COGNOMEo stupefacente.
COGNOME è stato ritenuto responsabile COGNOMEe condotte gravemente intimidatorie ed estorsive ai danni di NOME COGNOME (capo L), COGNOME base COGNOMEe coerenti attendibili dichiarazioni testimoniali rese dCOGNOME persona offesa, da sua mog NOME COGNOME e da suo figlio NOME COGNOME, nonché del contenuto COGNOMEe registrazioni audio eseguite da NOME COGNOME e aventi ad oggetto i colloqu intercorsi fra la vittima e l’imputato, COGNOME la minacciosa offerta di “protezi mediante la spendita non autorizzata del nome di COGNOME, e il conseguent versamento all’imputato COGNOMEa somma di 20.000 euro.
COGNOME e COGNOME COGNOME COGNOME dichiarati COGNOME COGNOMEe condotte gravemente intimidatorie ed estorsive poste in essere, dopo il rilevato interve di COGNOME, ai danni COGNOMEo stesso NOME COGNOME (capo P, da collegare quanto a COGNOME alle condotte violente descritte nei capi V e W), COGNOME base COGNOME coerenti e attendibili dichiarazioni testimoniali rese dCOGNOME persona offesa, da moglie NOME COGNOME e dai suoi figli NOME e NOME COGNOME, dCOGNOME testimonianza COGNOME‘Isp. Quinto, nonché del contenuto di plurime conversazioni intercettate e dei messaggi estrapolati dal cellulare di COGNOME, COGNOME le p minacce all’incolumità personale COGNOMEa vittima e il conseguente versamento di varie somme di denaro.
COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni perso conseguente al violento pestaggio di NOME COGNOME (capo Q), COGNOME COGNOME COGNOME conversazioni captate fra NOME COGNOME e NOME COGNOME che avevano visionato il filmato del pestaggio e fra NOME COGNOME e sua COGNOME NOME, messaggi estrapolati dal cellulare di COGNOME, COGNOMEe dichiarazioni rese da quest’ult COGNOME il movente COGNOME‘azione lesiva (l’avere collaborato con COGNOME COGNOME‘azi estorsiva nei confronti di NOME COGNOME di cui al capo L), COGNOMEa certificazi medica attestante le lesioni subite da COGNOME, COGNOMEa deposizione del Ten. COGNOME COGNOMEe propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME.
COGNOME COGNOME stato dichiarato colpevole del COGNOMEo di incendio COGNOME‘autovett di COGNOME (capo R) – una punizione, COGNOME quella di COGNOME, ascrivibile COGNOME indeb spendita del nome di COGNOME COGNOME‘COGNOME COGNOMEa condotta estorsiva di cui capo L) – COGNOME COGNOME di un grave e preciso compendio indiziario costituito d tenore dei colloqui captati fra COGNOME e sua COGNOME NOME, fra quest’ultima e COGNOME, fra COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME dagli esiti del controllo stradale eCOGNOME po prima COGNOME‘episodio incendiario, dal conseguente venir meno COGNOMEa frequentazione di COGNOME da parte di COGNOME, dCOGNOME deposizione testimoniale di NOME COGNOME dalle propalazioni del collaboratore COGNOME.
NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME estorsione ai danni di NOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME dei lavori edili in favore NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME‘imputato (capo T), COGNOME COGNOME di talune conversazi
intercettate, COGNOMEe testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria COGNOME, COGNOME e COGNOME e COGNOMEe dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME COGNOME le pesanti intimidazioni subite.
COGNOME (insieme con COGNOME) è stato ritenuto colpevole del COGNOMEo di lesioni personali in danno di NOME COGNOME (capo W) COGNOME base COGNOMEe concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dCOGNOME vittima e dai suoi famil NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, quest’ultimo testimone oculare COGNOME‘aggressione eseguita a mano armata, da talune conversazioni captate e dCOGNOME certificazione medica relativa alle lesioni riportate.
COGNOME è stato altresì dichiarato colpevole dei COGNOMEi di violenz privata in danno di NOME COGNOME COGNOME di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME COGNOMEcapo V) COGNOME base COGNOMEe concordi e attendibili deposizioni testimoniali rese dal vittime e da NOME COGNOMECOGNOME da talune conversazioni captate e dCOGNOME certificazione medica relativa alle lesioni riportate da COGNOME COGNOME COGNOME de violenta aggressione subita, con la pretesa di ottenere il posto di lavoro ne ditta RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME (insieme con COGNOMECOGNOME è stato infine dichiarato responsabile tentata estorsione in danno di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE (capo Z), mirata COGNOME onerosa garanzia di protezione dei mezzi COGNOME‘azienda, COGNOME COGNOME del coerente e precisa deposizione testimoniale di NOME, NOME dal filmato videoregistrato COGNOME‘incontro avvenuto fra gli imputati e la vittima dopo c questi aveva rinvenuto un minaccioso “altarino funerario”, e dal contenuto di taluni messaggi rinvenuti nel cellulare di COGNOME.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, l’aumento per la recidiva specifica e reiterata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME e l’apprezzamento sfavorevole COGNOME la concessione agli stessi COGNOMEe attenuanti generiche COGNOME COGNOME considerati dCOGNOME Corte territor logicamente adeguati e proporzionati COGNOME particolare gravità e reiterazione del condotte criminose, al ruolo da essi concretamente svolto e COGNOME significati caratura criminale emergente dai certificati del casellario giudiziale penale anc per COGNOMEi COGNOMErmanti.
Veniva altresì confermata la misura di sicurezza COGNOMEa libertà vigilata per durata di tre anni a pena espiata a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, attesa l’COGNOMErmante pericolosità sociale degli stes desumibile dai collegamenti e rapporti intessuti con soggetti pregiudicati p gravi reati e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti.
Avverso la sentenza COGNOMEa Corte territoriale ha presentato ricorso pe cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Potenza deducendo:
la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine COGNOME pronuncia assolutoria degli imputati per il COGNOMEo associativo di cui al capo A), per i prof
COGNOME‘omessa valutazione COGNOMEe propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME, peraltro COGNOME dal Giudice per l’udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello con sentenza in data 11 novembre 2021, quale appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominato dan RAGIONE_SOCIALE e autore di una serie di reati fine con l’aggravante mafiosa;
del mancato apprezzamento COGNOMEa sintomaticità dei riti di affiliazione mafios ritrovati COGNOMEa disponibilità del detenuto NOME COGNOME;
COGNOME‘erronea riflessione in capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘accert insussistenza COGNOMEa mafiosità del distinto RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME;
COGNOME‘omessa valutazione dei contenuti COGNOMEe conversazioni intercettate in alt procedimento, in cui si fa cenno all’appartenenza del territorio di Scanzan ionico al capo locale NOME COGNOMECOGNOME COGNOME “il Carabiniere”, riconoscendone il ruolo criminale COGNOME in virtù COGNOMEa “copiata” ricevuta dCOGNOME ‘RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME‘omessa valutazione COGNOMEa sentenza di condanna di NOME COGNOME per illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la ‘RAGIONE_SOCIALE e COGNOMEe rel propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia NOME COGNOME;
COGNOME‘erronea deduzione COGNOME‘affermata inesistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’assoluzione di NOME COGNOME, in stato di detenzione domiciliare, dai re fine di cui ai capi B), E), P) e Z);
COGNOME‘ingiustificata, nonché priva di base probatoria, esclusione dei d sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, che, secondo la Co territoriale, non sarebbe derivato dal prestigio criminale del RAGIONE_SOCIALE bensì dal caratura criminale dei singoli componenti;
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’affermata n configurabilità dei presupposti COGNOME‘aggravante mafiosa per una serie di reati fi di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z), che sarebbero connotati modalità tipiche COGNOME‘agire di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia COGNOMEa declinazione agevolativa che del metodo RAGIONE_SOCIALE;
la violazione di legge e il vizio di motivazione, COGNOME per travisamento COGNOME prova, in ordine COGNOME pronuncia assolutoria per i capi M) e S), fondata sull’erron assunto, privo di base probatoria, che le elargizioni di denaro da parte COGNOME COGNOME COGNOME a COGNOME fossero da ritenere prestiti di cui si garantiv restituzione, anziché proventi di condotte estorsive eseguite con metodo RAGIONE_SOCIALE, COGNOME emergerebbe da taluni colloqui intercettati.
Hanno inoltre presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori de imputati.
3.1. I difensori di NOME NOMENOME) e NOME COGNOME (quest’ultimo ritenuto colpevole del solo reato di cui al capo F) hanno denunziato la violazion di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, COGNOME per travisamento COGNOMEa prova, con riferimento:
all’omessa valutazione COGNOMEe plurime e specifiche eccezioni processuali sollevate COGNOME‘atto di appello (riguardanti: a) l’assenza COGNOME‘imputato NOME COGNOME all’udienza di discussione del 6 giugno 2022 dovuta a legittimo impedimento per ragioni di salute e la violazione del diritto di difesa conseguen al provvedimento di separazione COGNOMEe posizioni degli imputati per asserit legittimo impedimento di entrambi i difensori, non sanata dCOGNOME registrazion COGNOMEe arringhe difensive per i coimputati e dal loro riascolto all’esito rinnovata riunione dei procedimenti; b) la nullità COGNOMEa sentenza di primo grad per l’illegittima sovrapposizione COGNOMEe due camere di consiglio del Tribunale i distinta composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anzich tre componenti in ciascuna di esse e COGNOMEe stesse ore del 29 giugno 2022 per procedimenti n. 118/20 e n. 669/19);
all’omessa valutazione COGNOMEa acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento COGNOME persona del collaboratore giustizia COGNOME, idonea a metterne in discussione la credibilità;
all’erronea applicazione COGNOME‘art. 2-quinquies d.l. 306/92, ora art. 512-bis cod. pen. (capo F), e al travisamento COGNOMEe risultanze probatorie attinenti contestata operazione di intestazione fittizia del locale COGNOMENOMECOGNOME, COGNOME in punto di addebito del concorso materiale di NOME COGNOME COGNOME reato ascritto al padre NOME e di dolo specifico, che sarebbe stato connotat dCOGNOME finalità elusiva di schermare il patrimonio degli imputati da eventua provvedimenti ablativi;
all’erronea e congetturale interpretazione e al travisamento COGNOMEe risultanz probatorie relative al tentato omicidio in danno di NOME COGNOME di cui al capo H) atteso che NOME COGNOME nel tempo COGNOME‘aggressione si trovava a Policoro, a non breve distanza quindi da Scanzano Jonico ove si era verificato l’episodio, che a suo carico non sarebbero COGNOME acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti
all’erronea interpretazione e al travisamento COGNOMEe risultanze probatori relative all’ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo pari chilogrammo di cocaina di cui al capo I), di cui si chiede in subordine riqualificazione COGNOME fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
all’erronea lettura e al travisamento COGNOMEa prova indiziaria del reato estorsione in danno di NOME COGNOME di cui al capo T), in assenza di obiettivi significativi elementi probatori a sostegno del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio per l’COGNOME dei lavori edili presso l’immobile COGNOME COGNOME di NOME COGNOME.
Con successiva memoria del 22 novembre 2024 intitolata “Motivi nuovi e aggiunti”, gli stessi difensori hanno ulteriormente argomentato a sostegno COGNOMEa tesi difensiva COGNOMEa mancanza di indizi univoci e convergenti per l’affermazione d responsabilità in merito agli addebiti conteCOGNOME nel capo F) a entrambi imputati, nonché nei capi H), I) –COGNOME con riguardo COGNOME riqualificazione di quest’ultimo fatto COGNOME lieve – e T) al solo NOME COGNOME.
Infine, con memoria del 5 dicembre 2024 i difensori hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo sull’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in quanto versato in fatto, senza che fossero specificati in manier approfondita gli aspetti critici dei passaggi giustificativi COGNOMEa decisione, così confrontandosi con la motivazione COGNOMEa sentenza impugnata.
3.2. I difensori di NOME COGNOME hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, COGNOME per travisamento COGNOMEa prova, con riferimento:
all’omessa valutazione COGNOMEa specifica eccezione processuale sollevata COGNOME‘atto di appello riguardante la nullità COGNOMEa sentenza di primo grado per illegittima sovrapposizione COGNOMEe due camere di consiglio del Tribunale in distint composizione collegiale, con la partecipazione effettiva di quattro anziché tr componenti, in ciascuna di esse e COGNOMEe stesse ore del 29 giugno 2022 per procedimenti n. 118/20 e n. 669/19;
all’omessa valutazione COGNOMEa acquisita documentazione proveniente dal Servizio centrale di protezione con riferimento COGNOME persona del collaboratore d giustizia COGNOME, idonea a metterne in discussione la credibilità;
all’erronea e congetturale lettura e al travisamento COGNOMEe risultan probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in danno di NOME COGNOME (capo B) e di NOME COGNOME (capo P), atteso che a suo carico non sarebbero COGNOME acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti;
all’erronea interpretazione e al travisamento COGNOMEe risultanze probatori relative all’ipotesi di lesioni personali conseguenti al violento pestaggio di NOME COGNOME (capo Q), atteso che a sostegno COGNOMEa prospettazione accusatoria non sarebbero COGNOME acquisiti coerenti e significativi riscontri probatori;
all’erronea lettura e al travisamento COGNOMEa prova indiziaria del reato danneggiamento mediante incendio COGNOME‘autovettura in uso a COGNOME (capo R);
COGNOME insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a soste del contestato comportamento minaccioso e intimidatorio relativo all’estorsione in danno di NOME COGNOME di cui al capo T) per l’COGNOME dei lavori edili press l’immobile di NOME COGNOME, nonché COGNOME tentata estorsione in danno d NOME COGNOME di cui al capo Z).
Con successiva memoria del 24 novembre 2024 intitolata “Motivi nuovi e aggiunti”, gli stessi difensori hanno ribadito le censure relative all’attendi COGNOMEe propalazioni del collaboratore NOME, in quanto connotate da mancanza di riscontri a fronte di una AVV_NOTAIO vaghezza.
3.3. I difensori di NOME COGNOME hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, COGNOME per travisamento COGNOMEa prova, con riferimento:
all’omessa valutazione COGNOMEa specifica eccezione processuale sollevata COGNOME‘atto di appello riguardante la inammissibilità COGNOMEa lista testi inviata dal a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria COGNOMEe relative testimonianze;
al difetto di correlazione tra il fatto descritto in imputazione e quello cui è intervenuta condanna, nonché all’ingiustificato rigetto COGNOMEa richiesta audizione, reiterata in appello, del teste NOME COGNOME con riferimento al reat estorsione contestato sub lett. E);
all’erronea interpretazione e al travisamento COGNOMEe risultanze probatori relative all’ipotesi di detenzione e spaccio di un quantitativo di cocaina di c capo I), di cui si chiede in subordine la riqualificazione COGNOME fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
all’erronea e congetturale lettura e al travisamento COGNOMEe risultan probatorie relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsiv contestate nei capi B) ed E), atteso che a suo carico non sarebbero COGNOME acquis indizi gravi, precisi e concordanti. In ogni caso, le fattispecie estorsive conte dovrebbero considerarsi di lieve entità, per le quali la Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale COGNOME‘art del codice penale, COGNOMEa parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, mezzi, le modalità o circostanze COGNOME‘azione, ovvero per la particolare tenuità d danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
all’erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del COGNOMEo di cui capo D), per il travisamento COGNOMEe risultanze probatorie attinenti COGNOME contest operazione di interposizione fittizia, COGNOME in punto di dolo specifico sarebbe stato connotato dCOGNOME finalità elusiva di schermare il patrimonio deg imputati da eventuali provvedimenti ablativi;
all’ingiustificato diniego COGNOMEe attenuanti generiche, COGNOME ritenuta rileva COGNOMEa recidiva specifica reiterata e COGNOME complessiva dosimetria COGNOMEa pena, anc con riguardo all’eccessività COGNOMEa pena base e COGNOME‘aumento di pena applicato pe la continuazione fra i reati di cui ai capi B) ed E);
all’immotivata applicazione COGNOMEa misura di sicurezza COGNOMEa libertà vigilata.
In data 6 dicembre 2024 è stata depositata una memoria difensiva, COGNOMEa quale si contrastano le doglianze del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorrente co riferimento al suo primo motivo di ricorso, rappresentando che le stess richiedono una rivalutazione di merito COGNOMEe prove, preclusa nel giudizio legittimità, e COGNOME confliggenti con i principi di diritto affermati in tema di locali. Le doglianze del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO appaiono pertanto del tutt infondate e inammissibili. Si rappresenta inoltre l’esaustività COGNOMEa motivazi COGNOMEa sentenza impugnata COGNOME in ordine all’insussistenza dei presuppost COGNOME‘aggravante mafiosa.
3.4. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, COGNOME per travisamento COGNOMEa prova, con riferimento:
all’omessa valutazione COGNOMEa specifica eccezione processuale sollevata COGNOME‘atto di appello riguardante la inammissibilità COGNOMEa lista testi inviata da a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatoria COGNOMEe relative testimonianze;
all’erronea interpretazione e al travisamento COGNOMEe risultanze probatori relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive contestate nei ca P) e W) ai danni di NOME COGNOME, nonché di violenza privata ai danni COGNOMEo stesso COGNOME COGNOME di tentata estorsione ai danni di NOME COGNOME COGNOMEcapo V), atteso che a su carico non sarebbero COGNOME acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti. In caso, le fattispecie estorsive contestate dovrebbero considerarsi di lieve ent per le quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2023 ha dichiara l’illegittimità costituzionale COGNOME‘art. 629 del codice penale, COGNOMEa parte in c prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circosta COGNOME‘azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il risulti di lieve entità. Inoltre, i conteCOGNOME reati di minaccia e lesioni (capo violenza privata (capo V) sarebbero, i primi, estinti per la rimessione di quer da parte di NOME COGNOME e l’ultimo colpito da difetto COGNOMEa condizione procedibilità per mancanza COGNOMEa querela di COGNOME;
all’ingiustificato diniego COGNOMEe attenuanti generiche, COGNOME ritenuta rileva COGNOMEa recidiva specifica reiterata e COGNOME complessiva dosimetria COGNOMEa pena anc
con riguardo all’eccessività COGNOMEa pena base e COGNOME‘aumento di pena applicato p la continuazione fra i reati di cui ai capi W) e V);
all’immotivata applicazione COGNOMEa misura di sicurezza COGNOMEa libertà vigilata.
Con memoria in data 6 dicembre 2024, il difensore contrasta i motivi di ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in quanto improntati COGNOME rivalutazione del prove acquisite nel corso del processo in merito ai requisiti costitu COGNOME‘associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo alle dichiarazion del collaboratore NOME, all’esistenza di riti di affiliazione, COGNOME valutazi compendio intercettativo, COGNOME pretesa esistenza di un clima di intimidazion Censura altresì il motivo di ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO relat all’insussistenza dei presupposti COGNOME‘aggravante mafiosa, essendo la senten sul punto ampiamente motivata.
3.5. Il difensore di NOME NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione mancante o apparente, COGNOME per travisamento COGNOMEa prova, con riferimento:
all’omessa valutazione COGNOMEa specifica eccezione processuale sollevata COGNOME‘atto di appello riguardante la inammissibilità COGNOMEa lista testi inviata da a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con la conseguente inutilizzabilità probatori COGNOMEe relative testimonianze;
COGNOME inutilizzabilità dei files audio COGNOMEe conversazioni fra presenti registrate fra COGNOME COGNOME NOME COGNOME sul cellulare di quest’ultimo, estrapolate e consegnat COGNOME polizia giudiziaria su supporto informatico dCOGNOME moglie COGNOMEo stesso;
COGNOME erronea valutazione complessiva del quadro probatorio e COGNOME concreta sussistenza degli elementi costitutivi riguardanti le condotte estorsive in danno COGNOME a lui ascritte nel capo L), pure in difetto di seri riscontri alle dichiar COGNOMEa persona offesa;
al trattamento sanzionatorio caratterizzato dall’eccessività sia COGNOMEa pe base fissata in anni otto di reclusione, misura prossima al massimo edittale, COGNOME‘aumento di pena applicato per la continuazione interna.
3.6. Il difensore di NOME COGNOME COGNOME denunziato la violazione di legge il vizio di motivazione mancante o apparente, COGNOME per travisamento COGNOMEa prova, con riferimento all’erronea lettura e al travisamento COGNOMEe risult indiziarie, comprese le conversazioni intercettate (testualmente trascritte ricorso), relative alle condotte gravemente intimidatorie ed estorsive in dan dei gestori del lido Marajà di Nova Siri, NOME COGNOME e NOME COGNOME, contestategli, in concorso con COGNOME, nel capo E), attesa la carenza coerenti e obiettivi riscontri probatori, deducendo in via subordinata riqualificazione dei fatti COGNOME violenza privata per l’assenza COGNOME‘ingiustizi profitto con altrui danno.
3.7. Il difensore degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ha denunziato l’erronea e congetturale interpretazione e il travisamento COGNOMEe risultanze probatorie relative alle condotte estorsive loro ascritte in danno di NOME COGNOME (capo B), considerati l’effettivo tenore dei colloqui telefonici captati e l’inattendibilità COGNOMEe dichiarazioni COGNOMEa persona offesa per la carenza di seri riscontri individualizzanti, COGNOME in punto di dolo di concorso rispetto alle specifiche condotte addebitate a COGNOME e COGNOME.
Hanno altresì depositato memorie i difensori dei sottoindicati imputati non ricorrenti.
4.1. In data 2 dicembre 2024 il difensore di COGNOME ha depositato memoria intitolata “Richieste con note” volta a censurare il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, deducendo che, con riguardo COGNOME fattispecie associativa, alcuno specifico dato argomentativo è fornito con riguardo COGNOME posizione di COGNOME, né risultano passaggi con riferimento ai menzionati riti di affiliazione o comunque ad una pregressa appartenenza a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; da ultimo, si rappresenta la vaghezza del materiale intercettativo.
4.2. Ha depositato una memoria il difensore di COGNOME rappresentando che nei confronti COGNOMEa stessa imputata non è stato, né risulta proposto ricorso per cassazione. Ella è stata assolta già in primo grado dal reato di cui al capo A) e in grado di appello dal reato di cui al capo P).
4.3. Analoga memoria è stata prodotta COGNOME dal difensore di COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, rappresentando che i già menzionati imputati COGNOME COGNOME assolti dal reato di cui al capo D) COGNOMEa rubrica, unico loro addebitato, donde alcuna statuizione può derivare nei loro confronti dal ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. Sottolinea inoltre che, con riguardo a NOME COGNOME, dal corpo COGNOMEa motivazione si evince che lo stesso è stato assolto dal medesimo reato, mentre nel dispositivo nei suoi confronti viene dichiarata la prescrizione previa esclusione COGNOME‘aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. (COGNOME per gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME), e chiede che la Corte valuti la possibilità di correggere l’errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel proprio ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Potenza ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione carente o apparente in ordine sia COGNOME pronuncia assolutoria degli imputati per il
COGNOMEo associativo di cui al capo A) con riguardo al cd. dan COGNOME, sia COGNOME pronuncia assolutoria degli imputati NOME COGNOME COGNOME COGNOME per i capi M) e S), sia infine COGNOME ritenuta non configurabilità dei presupposti COGNOME‘aggravante mafio per i reati fine di cui ai capi B), C), D), E), F), H) e da L) a Z).
Ritiene il Collegio che le censure del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, benché diffusamente articolate con riferimento a plurimi profili asseritamente omissiv COGNOMEa sentenza impugnata (- COGNOME circostanza che il collaboratore di giustiz NOME COGNOME era stato COGNOME in separato giudizio dal Giudice per l’udienza preliminare con sentenza n. 45 del 26 febbraio 2021, confermata in appello, quale appartenente al RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE e autore di una serie di reati fine con l’aggravante mafiosa; – COGNOME sintomaticità dei ri affiliazione mafiosa ritrovati COGNOMEa disponibilità di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ingiusti riflessione in capo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME‘accertata insussistenza d mafiosità del distinto RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOMECOGNOME – sui contenuti COGNOMEe conversazioni intercettate in altro procedimento, in cui si fa cenno COGNOME pertinen del territorio di Scanzano 3onico al capo locale NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME Carabiniere”, riconoscendone il ruolo criminale COGNOME in virtù COGNOMEa “copiata ricevuta dCOGNOME ‘RAGIONE_SOCIALE; – COGNOME sentenza di condanna di NOME COGNOME COGNOME illeciti traffici di stupefacenti in collegamento con la ‘RAGIONE_SOCIALE e sulle rel propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME; – sull’erro deduzione COGNOME‘affermata inesistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’assoluzione di NOME COGNOME dai reati fine di cui ai capi B), E), P) e Z); – COGNOME ingiusti esclusione dei dati sintomatici del clima di intimidazione diffuso nel territorio, non sarebbe derivato dal prestigio criminale del RAGIONE_SOCIALE, bensì dCOGNOME caratur criminale dei singoli componenti), non siano tuttavia fondate.
Invero, la Corte territoriale ha prima proceduto COGNOME puntuale ricostruzion probatoria dei fatti conteCOGNOME, con riferimento sia alle condotte crimin costituenti ipotesi di singoli reati fine, sia alle specifiche condotte di direz partecipazione all’associazione criminale di cui al capo A) – COGNOME base degli es COGNOMEa complessa attività investigativa di polizia giudiziaria, dei contenuti d numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate e riportate i motivazione e COGNOMEe propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, oltre alle deposizioni testimoniali COGNOMEe persone offese. Ed ha poi riten con esplicito e concludente apparato argomentativo, che non fosse stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, COGNOMEa effett configurabilità, seppure in scala territorialmente circoscritta (cd. piccola mafia o nuova mafia), di una struttura organizzativa di stampo RAGIONE_SOCIALE, che, operante fra il 2011 e il 2018 COGNOME‘area ionica COGNOMEa provincia di Matera, sarebbe s diretta da NOME COGNOME, coordinata da COGNOME e NOME COGNOME, e
finalizzata, mediante una serie di azioni intimidatorie ed estorsive realizz COGNOME con la partecipazione dei sodali COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, al controllo COGNOMEe attività imprenditoriali (aziende balneari locali notturni COGNOMEa zona jonica, ecc.) e all’accumulazione di proventi ille COGNOME in collegamento con ambienti ‘ndranghetisti calabresi.
La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, che mancasse la prova certa concludente COGNOMEa sussistenza di indici sintomatici di una struttura stabi autonoma e originale, gerarchicamente organizzata e dotata, a prescindere dCOGNOME fama criminale o dCOGNOME “mafiosità” di singoli soggetti COGNOME NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME e COGNOMEa reciproca frequentazione, di una forza di intimidazione e di sopraffazione diffusa e riconosciuta nel territorio esercitata con metodo RAGIONE_SOCIALE, nonché sostenuta da una convergente volontà dei vari partecipi di contribuire, ciascuno in un ruolo predefinito, COGNOME sistemat programmazione e realizzazione di attività criminose per il controllo di aree interessi economici del territorio, per l’acquisizione e il reimpiego dei prove illeciti, per la formazione di una cassa comune e per la conseguente distribuzione di proventi. Neppure era emersa, in assenza di riscontri obiettivi, la prova cert inequivoca di asseriti collegamenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME con organizzazioni criminali storiche di regioni vicine, COGNOME la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né c NOME COGNOME fosse a questa ritualmente affiliato avendone ricevuto la “copiata”, né che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante dal 2011 al 2018 derivasse dal RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME prima COGNOMEa scissione (RAGIONE_SOCIALE, questo, per il quale era stata anzi esclusa tanto l’ipotesi di associazione mafiosa qua quella di associazione dedita al narcotraffico con sentenza n. 507/2021). Veniva altresì rimarcata dCOGNOME Corte territoriale la accertata estraneità del presunto del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOMECOGNOME ad alcuni episodi estorsivi, quale quello posto i essere isolatamente da COGNOMECOGNOME e quelli di cui ai capi P) e Z), a lui nep conteCOGNOME e perciò non risalenti all’utilizzo COGNOMEa forza intimidatrice del soda da lui diretto, bensì COGNOME capacità intimidatoria e al curriculum o prestigio criminale di singoli imputati, svincolati da un nesso associativo e mirati conseguimento di ingiusti profitti individuali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venivano ritenute parimenti insussistenti in ordine ai plurimi reati fine aggravanti COGNOME‘associazione armata e di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. p in mancanza di una prova certa e concludente COGNOME‘utilizzo deliberato e condiviso da parte di tutti i partecipi di metodi intimidatori tipici COGNOME‘agire di un g RAGIONE_SOCIALE, pure COGNOMEa loro declinazione agevolativa, al di fuori di singoli epis criminosi ascrivibili alle azioni individuali o concorsuali di taluni imputati.
Quanto alle imputazioni di estorsione ai danni di NOME COGNOME COGNOMEcapi M e S) conteCOGNOME a NOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME contenuto dei messagg
telefonici fra COGNOME e COGNOME e COGNOMEe conversazioni captate fra COGNOME e COGNOME e fra COGNOME e COGNOME, nonché COGNOMEa deposizione testimoniale di quest’ultimo, la Corte territoriale ha espresso il motivato convincimento che non fosse stata raggiunta la prova certa COGNOMEa sussistenza, in fatto, del connotato estorsivo degli episodi, potendosi accreditare l’ipotesi alternativa che i pagamenti di COGNOME rappresentassero prestiti in denaro ovvero un “aiuto economíco” spontaneamente erogato a COGNOME che versava in difficoltà economiche, con la promessa di restituzione.
A ben vedere, per tutte le descritte vicende criminose la Corte territoriale ha offerto una esplicita e precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del complessivo compendio probatorio e ne ha tratto, con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, l’inferenza che, pure in presenza di alcuni indici di rilievo indiziario, mancava in realtà la prova certa e concludente, al di là di ogni ragionevole dubbio, COGNOMEa sicura responsabilità degli imputati.
Il ricorrente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, viceversa, nel censurare COGNOME per molteplici e non proprio rilevanti aspetti di dettaglio il valore attribuito dCOGNOME Corte territoriale alle acquisite informazioni probatorie, tende a proporre sostanzialmente (trovando condivisione, quanto al COGNOMEo associativo di cui al capo A) e all’aggravante mafiosa per i reati fine, COGNOMEa diffusa requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte) una inammissibile rivisitazione da parte COGNOMEa Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento COGNOMEe indicate soluzioni decisorie di merito, le cui spiegazioni sembrano sorrette da un apparato argomentativo adeguato e immune da vizi logici e giuridici quanto COGNOME critica COGNOMEa differente prospettazione accusatoria, e perciò non sindacabile in sede di controllo di legittimità COGNOMEa sentenza impugnata.
2. I motivi di ricorso in rito degli imputati risultano, tutti, infondati.
2.1. I difensori degli imputati NOME COGNOME e COGNOME hanno denunziato la violazione di legge con riferimento COGNOME specifica eccezione processuale avanzata negli atti di appello e disattesa da quei giudici, riguardante la inammissibilità COGNOMEa lista testi inviata dal P.M. a mezzo PEC il 7 ottobre 2020, con il conseguente effetto di inutilizzabilità probatoria COGNOMEe relative testimonianze assunte nel dibattimento.
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione sul motivato rilievo che la lista testi del P.M., benché irregolarmente inviata COGNOME cancelleria mediante PEC del 7 ottobre 2019, era stata autorizzata con decreto presidenziale del 9 ottobre 2019, posta dCOGNOME Cancelleria in consultazione col fascicolo del dibattimento e perciò da intendersi tempestivamente depositata per l’udienza del 17 ottobre 2019; sicché
siffatta modalità, benché irregolare, non era tale da recare un concreto pregiudizio al diritto di difesa degli imputati, non essendosi comunque verificata l’introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento avesse inizio.
Ritiene questa Corte che l’indicato motivo di ricorso sia manifestamente infondato.
Va premesso che la ratio COGNOMEa discovery COGNOMEe liste testimoniali disciplinata dal primo comma COGNOME‘art. 468 cod. proc. pen. è da rinvenire nel fine di garantire un efficace contraddittorio tra le parti, facendo conoscere, prima del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire e consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, non consentendo prove a sorpresa. Il relativo adempimento può avvenire, pertanto, COGNOME a mezzo di trasmissione con i mezzi adeguati all’evoluzione tecnologica (COGNOME il telefax o la posta elettronica certificata), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, COGNOME funzione di comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi COGNOMEa corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità per l’eventuale carenza COGNOMEa comunicazione effettuata non a mezzo COGNOMEa consegna materiale diretta COGNOME cancelleria.
Si condivide pertanto il principio di diritto affermato dCOGNOME Corte di legittimità, per il quale “è legittimo l’inoltro a mezzo raccomandata A/R COGNOME cancelleria del giudice COGNOMEa lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l’ammissione nel dibattimento, trattandosi di mezzo idoneo a comunicare all’ufficio e agli interessati quanto in essa contenuto, pur gravando COGNOME parte che abbia scelto una forma diversa dal prescritto deposito in cancelleria, l’onere di assicurarsi COGNOMEa tempestiva ricezione del documento da parte del destinatario e la responsabilità COGNOME‘eventuale incompletezza o intempestività COGNOMEa comunicazione effettuata” (Sez. 5, n. 51224 del 19/09/2019, Visha, Rv. 277523; Sez. 6, n. 3 del 10/07/1996, dep. 1997, Rover, Rv. 206504). Come pure si è affermato (Sez. 5, n. 32742 del 03/06/2010, Accordino, Rv. 248418) che “non è causa di nullità COGNOME‘ordinanza ammissiva COGNOMEa prova testimoniale né, pertanto, COGNOMEa sentenza che sull’esito di detta prova abbia fondato la decisione, l’irrituale presentazione COGNOMEa lista testi effettuata a mezzo fax, anziché COGNOMEa prescritta forma del deposito in cancelleria” e che “la presentazione COGNOMEa lista testi può legittimamente avvenire mediante l’inoltro a mezzo fax ed è, di conseguenza, illegittima l’ordinanza del giudice del dibattimento che dichiari inammissibile la richiesta di sentire i testimoni in essa indicati” (Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261125; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267081).
Invero, non può seriamente dubitarsi che il sistema di ricevute prodotte inviate dai gestori PEC offra la certezza che il messaggio sia stato spedito mittente viene inviata la ricevuta COGNOME‘avvenuta spedizione del messaggio e degl allegati), sia stato consegnato al destinatario (al mittente viene invia ricevuta COGNOME‘avvenuta consegna) e non sia stato alterato (i protocolli di sicur non consentono modifiche a contenuto e allegati del messaggio). Sicché trattasi di mezzo comunque idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione in cancelleria, la funzione di comunicazione all’ufficio e agli interessati di quant esso contenuto: soluzione, questa, peraltro rispondente all’evoluzione d sistema di comunicazioni oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità d processo.
Nella specie, avendo la cancelleria provveduto a stampare la lista testimoniale del P.M. e a renderla disponibile nel fascicolo di ufficio in tempo ut rispetto COGNOME data fissata per il dibattimento, nessuna sanzione di inammissibil conseguente COGNOME violazione COGNOMEe forme di trasmissione degli atti di parte ravvisabile, essendo la stessa strumentale COGNOME lesione del diritt contraddittorio, COGNOMEa specie salvaguardato, ed al contempo posta a presidio d regolare funzionamento del processo (Sez. 3, n. 20929 del 08/04/2021, n.nn.).
La manifesta infondatezza COGNOME‘eccezione, inoltre, emerge con evidenza laddove si consideri che i ricorrenti si COGNOME limitati a esporre la denuncia d menzionata irregolarità formale senza prospettare, nemmeno indirettamente, il rilievo negativo che l’ammissione dei testi di cui COGNOME detta lista abbia prod sulle modalità o sui tempi di esercizio COGNOMEe rispettive linee difensive.
2.2. Parimenti privo di pregio appare l’ulteriore motivo di ricorso in r avanzato dai difensori di NOME e NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME specifica eccezione processuale sollevata COGNOME‘atto di appello e disattesa da q giudici in ordine COGNOME pretesa nullità COGNOMEa sentenza di primo grado a causa de illegittima sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere d consiglio tenute dal Tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, co la partecipazione effettiva di quattro anziché tre componenti in ciascuna di ess COGNOMEe stesse ore del giorno 29 giugno 2022 per i distinti procedimenti n. 118/20 n. 669/19.
Trattasi invero di asserzione meramente congetturale, che, a fronte del principio di segretezza COGNOMEa deliberazione in camera di consiglio, è rimas sprovvista di qualsiasi base nemmeno indiziaria a sostegno COGNOMEa tesi per la qua la decisione di primo grado fosse stata assunta da un collegio irregolarment composto da quattro anziché tre giudici, con la illegittima partecipazione di soggetto estraneo all’organo giudicante nel processo in esame essendo
componente, viceversa, del diverso collegio competente per la trattazione del proc. pen. n. 118/20 (cd. COGNOME-bis).
D’altra parte, in linea di diritto, si osserva che “la violazione del segreto COGNOMEa camera di consiglio conseguente COGNOME partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti COGNOMEa responsabilità personale del magistrato, non è specificamente sanzionato da nullità non influisce COGNOME validità COGNOMEa pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio COGNOME sua indipendenza, in quanto non esiste COGNOME‘ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza” (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002, dep. 2003, Bogdan, Rv. 223695); e che “la segretezza COGNOMEa deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti COGNOME‘organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il COGNOME compreso dall’inizio al termine COGNOMEa deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione COGNOMEa deliberazione, con persone estranee” (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, Fezza, Rv. 252213).
2.3. Manifestamente infondata appare COGNOME l’eccezione processuale, già avanzata e disattesa nel giudizio di appello, riguardante l’assenza COGNOME‘imputato NOME COGNOME all’udienza di discussione del 6 giugno 2022, che sarebbe stata ascrivibile a un suo legittimo impedimento per ragioni di salute, e la violazione del diritto di difesa conseguente al provvedimento di separazione COGNOMEe posizioni degli imputati NOME e NOME COGNOME per il diverso, asserito, legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e COGNOME.
Ha invero correttamente e motivatamente argomentato sul punto la Corte territoriale, osservando: che entrambi i difensori di fiducia di NOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO COGNOME, avevano addotto il loro legittimo impedimento a partecipare all’udienza di discussione del 6 giugno 2022 per motivi di salute; che il Tribunale, preso atto del documentato impedimento, aveva di conseguenza disposto lo stralcio COGNOMEe posizioni dei coimputati NOME e NOME COGNOME e la prosecuzione COGNOMEa discussione con i difensori degli altri imputati; che le arringhe svolte COGNOMEe udienze del 6, del 9 e del 20 giugno (in quest’ultima la posizione di NOME COGNOME veniva riunita, mentre quella di NOME COGNOME risultava ancora separata per essere stato l’imputato ricoverato in una struttura sanitaria) dai difensori degli altri imputati erano state registrate e messe a disposizione degli interessati per il loro eventuale riascolto; che di siffatte arringhe difensive, una volta riunita COGNOME la posizione di NOME COGNOME all’udienza del 27 giugno 2022, veniva consentito allo stesso l’effettivo riascolto COGNOMEe riproduzioni audio; che, all’esito del riascolto di dette arringhe,
NOME COGNOME rendeva pure dichiarazioni spontanee prima che i suoi difensori presentassero le loro conclusioni.
Tanto rilevato in linea di fatto, va considerato innanzitutto, in linea di d che i provvedimenti ordinatori in tema di riunione o separazione dei procediment ex artt. 17 e 18 cod. proc. pen. (nel caso in esame, ex art. 18 comma 1 lett. d), sicCOGNOME basati su ragioni di economia processuale, se non abnormi, COGNOME di regola inoppugnabili. Nella specie, non appare sostenibile la tesi dei ricorrent la quale si sarebbe in tal modo consumata una lesione del diritto di NOME COGNOME di partecipare al processo a causa di asseriti motivi di salute ch avrebbero impedito la presenza fin dal 4 giugno 2022 – circostanza di cui non fatto alcun cenno nel verbale di udienza del 6 giugno 2022, né COGNOMEe allegazio difensive e neppure COGNOMEe conclusioni adottate COGNOMEa discussione, ma solo con motivi di gravame -, laddove risulta chiaramente che prima COGNOME separazione poi COGNOME riunione COGNOMEa sua posizione rispetto a quella degli altri coimputat invece ritualmente proceduto – con la salvaguardia del riascolto COGNOMEe al arringhe difensive, del diritto di rendere dichiarazioni spontanee e del dirit suoi difensori a discutere e concludere, senza che nulla venisse in quella eccepito – appena è risultato cessato l’impedimento determinato dal suo ricover presso una struttura sanitaria.
2.4. Non risulta fondato neppure il motivo di ricorso enunciato dal difensor di COGNOME in ordine COGNOME pretesa inutilizzabilità dei files audio COGNOMEe conversazioni fra presenti registrate da NOME COGNOME mediante il cellulare all’insaputa di COGNOME, sarebbero COGNOME sottratti dCOGNOME moglie di COGNOME, estrapolati e consegnati stessa su supporto informatico COGNOME polizia giudiziaria, per poi essere acquis fascicolo del dibattimento con riferimento all’imputazione di estorsione di cu capo L).
Premesso che COGNOMEa denunziata illecita sottrazione dei files audio da parte COGNOMEa moglie COGNOMEa vittima COGNOME‘estorsione non vi è alcuna traccia COGNOMEe acqu risultanze investigative e probatorie, va ribadito che le conversazioni regis RAGIONE_SOCIALEdestinamente fra presenti ad opera di soggetti partecipi di de comunicazioni, in qualunque modo la registrazione sia stata realizzata pervenuta all’attenzione COGNOME‘autorità inquirente, non COGNOME infatti assimilabil captazioni ambientali, bensì costituiscono prova documentale disciplinata dall’a 234, comma 1, cod. proc. pen., COGNOME tale utilizzabile in dibattimento (Sez. U, 36747 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 225465-01; Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283977-01; Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 280996).
2.5. Con riguardo allo specifico motivo di ricorso di COGNOME e COGNOME attinente a un’asserita omessa valutazione COGNOMEa documentazione proveniente dal
Servizio centrale di protezione quanto COGNOME personalità del collaboratore giustizia NOMENOME idonea a metterne in discussione la credibilità, appare suffici rilevare che la Corte territoriale – pure a prescindere dallo scarso utiliz contributo probatorio di NOME NOME COGNOME‘altro collaboratore NOME COGNOME ai fini d statuizioni decisorie – ne ha rimarcato, in linea di fatto (perciò all’esit motivato apprezzamento insindacabile in sede di legittimità), la sicu attendibilità e utilizzabilità COGNOMEe dichiarazioni dibattimentali, com riconosciuto dal primo giudice, escludendo ogni rilievo COGNOME redazione del verba illustrativo COGNOMEe modalità, termini e contenuti COGNOMEa collaborazione o programma di protezione.
2.6. È inammissibile il motivo di ricorso di NOME COGNOME, attinente al pretesa genericità COGNOME‘ordinanza con cui è stata respinta l’istanza di sen teste NOME COGNOME perché “non assolutamente indispensabile”, atteso che era affetta da palese genericità innanzitutto la medesima richiesta difensiva, che specificava le ragioni per cui l’audizione del teste fosse assolutamente necess a proposito del contenuto COGNOMEe telefonate e COGNOME‘accertamento dei rapporti tra imputati.
Del pari inammissibile si palesa la deduzione difensiva -già avanzata i appello e motivatamente disattesa da quella Corte – COGNOME un preteso difetto correlazione tra il fatto descritto COGNOME‘imputazione sub E) e quello per cui è intervenuta condanna, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato indic dall’accusa COGNOME “mandante” e però riconosciuto COGNOME esecutore materiale dai giudici di merito. Invero, non è dato riscontrare alcuna menomazione del dirit di difesa COGNOME‘imputato laddove – COGNOME COGNOMEa specie – siano chiaramente descri e indicati gli elementi di fatto essenziali per la ricostruzione del fatto adde a prescindere dall’astratto ruolo di concorrente morale o materiale a lui attri COGNOME‘editto accusatorio, non essendosi posto il giudizio conclusivo responsabilità in rapporto di radicale eterogeneità rispetto COGNOME origi contestazione (cfr. Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv 284953).
In linea AVV_NOTAIO, le censure degli imputati con riguardo all’affermazio di responsabilità, pur diffuse e articolate, si palesano per un prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fat COGNOMEe prove, COGNOME coerentemente e conformemente già valutati da entrambe le Corti di primo grado e di appello, e per taluni aspetti aspecifiche, misurandosi con il reale apparato argomentativo del merito COGNOMEa decisione impugnata.
A ben vedere, con riguardo alle specifiche posizioni dei singoli ricorrenti ricorsi – COGNOMEa veste talora del vizio di violazione COGNOMEa legge penale o proces e talora COGNOMEa carenza o contraddittorietà COGNOMEa motivazione, COGNOME p travisamento COGNOMEa prova intercettativa e dichiarativa – ripropongo prevalentemente doglianze già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel giudice in ordine al peso probatorio COGNOMEe informazioni e dei dati acquis prospettando sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte COGNOME Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento COGNOMEe conformi decisioni di merito. Queste, per contro, risultano assistite da una ricostru adeguata e immune da vizi logici e convergenti sia COGNOMEa lettura COGNOME‘interpretazione degli inequivoci contenuti COGNOMEe plurime conversazio telefoniche e ambientali captate ovvero del coerente e NOME tenore del dichiarazioni accusatorie di persone offese e testimoni, sia COGNOME‘operazi valutativa complessiva del materiale probatorio, efficacemente riscontrato da servizi di polizia giudiziaria e da taluni verbali di perquisizione, seque arresto.
Orbene, va ribadito che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti n motivazione di primo grado e richiamati dCOGNOME Corte territoriale, costituisce questione di fatto rimessa COGNOME valutazione del giudice di merito, che, se – c nel caso in esame – risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logic relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacat legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Ciò posto COGNOME la correttezza COGNOMEe inferenze tratte dagli acquisiti element prova, ne deriva COGNOME lineare e logico corollario l’infondatezza degli assu difensivi dei ricorrenti che hanno denunziato la violazione di legge o il vizi motivazione COGNOMEa sentenza impugnata in punto di prova COGNOMEa responsabilità per le illecite condotte ad essi rispettivamente ascritte. Invero, con spec riferimento alle diverse posizioni processuali e al profilo COGNOME‘elemento soggett entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcu spiegazione alternativa. Orbene, a fronte del ricco, congruo e logico appara argomentativo COGNOMEa pronuncia di condanna appare evidente che i ricorrenti, ne censurare nei dettagli il peso probatorio COGNOMEe acquisite informazioni probator tendono a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte COGNOMEa Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento d entrambe le conformi decisioni di merito, sorrette viceversa da una ricostruzion solida, adeguata e immune da vizi logici.
Sicché, in linea AVV_NOTAIO, la motivazione COGNOMEa sentenza impugnata s presenta congruamente e logicamente argomentata COGNOMEa ricostruzione probatoria COGNOMEe vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò n censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità.
E tale conclusione trova altresì conferma COGNOME‘esame degli specifici moti di ricorso riguardanti le posizioni dei singoli ricorrenti, con riferiment imputazioni ad essi rispettivamente ascritte.
4.1. Circa la condotta estorsiva realizzata in danno COGNOME‘imprenditore NOME COGNOME – “il ragazzo di Potenza” – gestore COGNOMEa discoteca “RAGIONE_SOCIALE” di Nova Siri (capo B), la Corte territoriale, con una ricostruzione probatoria anali puntuale, coerente con quella offerta dal primo giudice e immune da vizi logici ha indicato gli elementi dimostrativi COGNOMEa condotta degli imputati COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Invero, la Corte di appello, all’esito di un ragionamento probatorio autonomo e svincolato da quello sul COGNOMEo associativo, ha puntualmente evidenziato valorizzato tutte le prove acquisite, di tipo intercettativo (le nume conversazioni telefoniche e ambientali captate) e dichiarativo, insieme con g esiti COGNOMEe operazioni investigative di polizia giudiziaria, dalle quali emergeva chiarezza il ruolo svolto da ciascuno dei suddetti imputati. Il nucleo essenz COGNOMEa testimonianza, ritenuta credibile e NOME, COGNOMEa persona off NOME dagli inequivoci contenuti di ben quattro colloqui telefonici interce tra COGNOME e COGNOME e tra NOME COGNOME e COGNOME, ha messo in luc l’obiettivo tenore COGNOMEe ripetute e pesanti minacce, esplicite e implicite, dir questi ultimi verso l’imprenditore per ribadire il controllo egemonico COGNOMEe atti commerciali balneari e di intrattenimento attraverso i servizi di guardiania locali. E ciò COGNOME con riferimento all’apparato argomentativo a sostegno d motivato e logico apprezzamento del consapevole concorso agevolatore e rafforzativo COGNOMEa descritta operazione estorsiva dei coimputati NOME, i quali, forti COGNOMEa loro qualità di uomini di fiducia di NOME COGNOME e presenti all’incontro tra COGNOMECOGNOME COGNOME e NOME COGNOME, una vo raggiunto l’obiettivo COGNOME‘operazione, venivano concretamente favorit conseguendo personalmente GLYPH l’ingiusto profitto di natura patrimoniale COGNOME‘assunzione con l’incarico di controllare la sicurezza del locale di COGNOME.
I relativi motivi di ricorso di COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME che si sostanziano in quella che sembra profilarsi solo COGNOME un’inconsisten ricostruzione alternativa COGNOMEa vicenda carente di alcun supporto indiziario, an per quanto concerne la richiesta difensiva subordinata di riqualificare il fat termini di mera violenza privata, risultano pertanto infondati a fronte d
motivazione in fatto COGNOMEa Corte territoriale, adeguatamente e logicamen argomentata nel merito, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità. L’ass travisamento si sostanzia in null’altro che COGNOMEa sollecitazione a rivalut significato attribuito dai giudici di merito al compendio probatorio acquis operazione inammissibile in questa sede restando esclusa una nuova valutazione COGNOMEe risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudi merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una div ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendi COGNOMEe fonti di prova.
Di qui il corretto giudizio conclusivo di merito COGNOME la colpevolezza suddetti imputati, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico riguar censurata affermazione di responsabilità per i fatti estorsiví di cui al capo COGNOME generica e immotivata invocazione COGNOMEa sentenza n. 120 del 2023 COGNOME Corte costituzionale, in punto di apprezzamento COGNOMEa lieve entità dei medesim fatti, questa Corte ritiene non fondati (punto in ordine al quale si rinvia a appresso si dirà sub 5).
4.2. Quanto alle plurime e reiterate condotte estorsive (“un vortice” – “uno stillicidio” – “una spirale” di pressioni e minacce per ottenere il ripetuto versamento di somme di denaro) realizzate dopo avere appreso COGNOME‘estorsione eseguita individualmente da COGNOME, in danno COGNOME‘imprenditore NOME COGNOME (capi P e T), ascritte rispettivamente le prime a COGNOME e COGNOME e le second COGNOME e NOME (NOME COGNOME, strettamente collegate quanto a COGNOME alle condotte violente descritte nei capi V e W, gli imputati COGNOME COGNOME COGNOME responsabili COGNOMEe pesanti intimidazioni all’incolumità personale COGNOMEa vittima, conseguendone, in cambio COGNOME‘asserita protezione, il profitto del versamento parte COGNOMEa stessa di varie somme di denaro o di altre utilità e COGNOME‘esecu non remunerata di una recinzione (mediante la redazione di un fittizio contrat di nolo a freddo dei mezzi, senza bolle di accompagnamento e senza alcun compenso) su un terreno di proprietà di NOME COGNOME, COGNOME di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME base COGNOMEe lunghe, coerenti e attendibili dichiarazioni testimo rese dCOGNOME persona offesa, da sua moglie NOME COGNOME COGNOME dai suoi figl NOME NOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOMEe deposizioni testimoniali di ufficiali di poli giudiziaria, nonché del NOME e concludente tenore (per alcuni aspetti di vale confessoria) di una serie di conversazioni intercettate e scan progressivamente fra i vari personaggi e dei messaggi estrapolati dal cellulare COGNOMECOGNOME COGNOME diffusamente riportati COGNOMEa sentenza di primo grado e richiama da quella di appello.
Anche per il reato di lesioni personali di cui al capo W) in danno di NOME COGNOME, COGNOME è stato ritenuto responsabile (in concorso con NOME
COGNOME, non ricorrente) COGNOME base COGNOMEe concordi e attendibili deposiz testimoniali rese dCOGNOME vittima e dai suoi familiari (in particolare del NOMENOME NOME ha assistito all’aggressione a mano armata eseguita mediante percosse sotto la minaccia COGNOME‘uso di una pistola), oltre che da t conversazioni captate e dCOGNOME certificazione medica relativa alle lesioni ripor dCOGNOME vittima.
Non coglie nel segno il ricorrente laddove deduce (deduzione condivisa dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte) l’estinzione del COGNOMEo di lesioni remissione di querela, non essendo lo stesso procedibile d’ufficio perché n aggravato, a differenza COGNOME‘episodio di minaccia, dall’uso di una pistola. Inv essendo il reato ascritto e riconosciuto in concorso a COGNOME e COGNOME si versa COGNOME‘ipotesi di lesioni personali aggravate dCOGNOME presenza di più pe riunite ex artt. 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. pen., perciò procedibile d’ufficio.
Come pure lo stesso COGNOME è stato dichiarato colpevole (in concorso con NOME COGNOME, non ricorrente) dei COGNOMEi di violenza privata in dann NOME COGNOME e di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME (capo V) COGNOME base COGNOMEe concordi e attendibili deposizioni rese da entrambe le persone offese e teste NOME COGNOME, COGNOMEe conversazioni captate e COGNOMEa certificazio medica relativa alle lesioni riportate da COGNOME a COGNOME COGNOME‘aggressione su che era giustificata dCOGNOME illecita pretesa di COGNOME, spalleggiat COGNOME e con l’intercessione di COGNOME all’uopo gravemente minacciato, d essere assunto a tempo indeterminato presso la società RAGIONE_SOCIALE, cui COGNOME era responsabile COGNOME‘ufficio del personale.
Va tuttavia rilevato in proposito che il COGNOMEo di violenza privata di cui al V), COGNOME COGNOME COGNOMEa intervenuta assoluzione in grado di appello nei confront COGNOME che fa venire meno la procedibilità di ufficio, ai sensi del combi disposto degli artt. 610 e 339 cod. pen., è improcedibile per mancanza del condizione di procedibilità. Ne deriva l’annullamento senza rinvio COGNOMEa senten sullo specifico punto con trasmissione degli atti COGNOME Corte di appello di Sal per la rideterminazione COGNOMEa pena, operazione che non può compiere direttamente questa Corte, dal momento che per il capo V) – comprendente due distinti addebiti – è stato effettuato un aumento di pena unitario rideterminazione impone quindi valutazioni di merito.
In disparte le considerazioni che precedono, e ribadita la correttezza de lettura non parcellizzata dei dialoghi telefonici e ambientali captati, diffusamente trascritti COGNOMEa motivazione COGNOMEa decisione di primo grado, e de coerenti dichiarazioni accusatorie rese sia dalle persone offese che da v testimoni, pienamente riscontrate dagli esiti COGNOMEe operazioni investigativ
polizia giudiziaria, se ne inferisce COGNOME logico corollario la infondatezza d assunti difensivi dei ricorrenti. Invero, COGNOME in ordine a siffatte imputazi Corte territoriale, con una analitica ricostruzione fattuale del ricco compe probatorio, puntuale e coerente con quella offerta dal primo giudice e immune d vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità, ha indicato gli e dimostrativi COGNOMEe plurime condotte criminose realizzate dai suddetti imputat ne ha tratto, con congruo apparato argomentativo, la lineare e logica conclusio COGNOMEa loro colpevolezza, i cui rispettivi motivi di ricorso, con specifico ri all’affermazione COGNOMEa loro responsabilità per i fatti di cui ai capi suindicati Corte ritiene infondati.
4.3. Ad analoghe conclusioni si perviene all’esito COGNOME‘esame COGNOMEe doglian mosse dai ricorrenti NOME COGNOME e COGNOME con riguardo COGNOME l dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo E) in dei gestori del lido balneare “Marajà” di Nova Siri, NOME COGNOME, amministratore COGNOMEa società RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, ancora un volta per riaffermare il controllo COGNOMEe attività commerciali balneari intrattenimento attraverso i servizi di guardiania dei locali.
La colpevolezza degli imputati in ordine alle condotte intimidatorie gravemente aggressive verso i due imprenditori, dirette da un lato a riafferm il prestigio criminale di COGNOME e dall’altro a far conseguire a NOME NOME beneficiario ultimo COGNOME‘operazione ne era consapevole partecipe l’ingiusto profitto COGNOME‘assunzione lavorativa per il servizio di vigilanza del è stata affermata COGNOME stregua COGNOMEe dichiarazioni COGNOMEe persone offese e dei NOME COGNOME, NOME COGNOME e del luogotenente COGNOME e COGNOME‘inequivoco tenore di varie conversazioni telefoniche intercettate e trascritte testual COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza di primo grado, poi richiamate dCOGNOME Cor territoriale.
Anche per tale vicenda (ribadito il giudizio di incensurabilità COGNOMEa motiv ordinanza reiettiva COGNOME‘istanza di audizione del teste NOME COGNOME) la territoriale ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compen probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, con riguardo a una condotta criminosa ritenuta obiettivamente e motivatamente non riqualificabile sub specie di mera violenza privata, e ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizio di legittimità la conclusione COGNOMEa colpevolezza dei due imputati, i cui rispettivi motivi di ricor con specifico riguardo ai fatti di cui al capo E), questa Corte ritiene infondat
4.4. L’ulteriore motivo di ricorso (il sesto) di NOME COGNOME, diret ottenere una sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per il delit di cui al capo D), dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione
inammissibile atteso il difetto di evidenza COGNOMEa prova COGNOME‘innocenza, desumi da precisi e incontestabili elementi da cui poter constatare l’inesistenza del l’irrilevanza penale COGNOMEo stesso o la mancata commissione da par COGNOME‘imputato, senza che possa assumere rilievo la mera contraddittoriet insufficienza di motivazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv 244275; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269810). Risulta agevole replicare che, COGNOMEa specie, le coerenti motivazioni dei giudici di merito off per contro, plurime indicazioni riguardo COGNOME effettiva sussistenza degli elem che integrano la fattispecie contestata di cui all’art. 512-bis cod. pen.
In merito a tale episodio i giudici del merito hanno offerto una puntual logica ricostruzione fattuale del compendio probatorio, perciò insindacabile giudizio di legittimità, traendone con congruo apparato argomentativo l legittima inferenza COGNOMEa piena responsabilità COGNOME‘imputato.
4.6. Parimenti infondati COGNOME, ad avviso del Collegio, i motivi di ricors COGNOME in merito COGNOME ritenuta responsabilità per ì COGNOMEi di lesioni p cagionate all’esito di un violento pestaggio a NOME COGNOME (capo Q) e incendio COGNOME‘autovettura di COGNOME (capo R): azioni punitive, entrambe, conseguen COGNOME indebita spendita del nome di COGNOME COGNOME‘COGNOME COGNOMEa condo
estorsiva di COGNOME di cui al capo L), realizzata insieme con COGNOME COGNOME so esaminata.
Invero, l’affermazione di colpevolezza COGNOME‘imputato è stata giustificata giudici del merito con il puntuale riferimento: – per il primo reato, ai co captati fra NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, i quali avevano avuto modo di visionare il filmato del pestaggio di COGNOME, e fra COGNOME e NOME COGNOME NOME NOME tenore dei messaggi estrapolati dal cellulare di COGNOME, alle dichiarazion da quest’ultimo COGNOME il movente COGNOME‘azione lesiva, COGNOME certificazione me relativa alle lesioni subite da COGNOMECOGNOME COGNOME deposizione del Luogotenente COGNOME alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME; secondo reato, al ricco compendio indiziario costituito dai contenuti d conversazioni intercettate fra COGNOME e sua COGNOME NOME, fra quest’ultima COGNOME, fra COGNOME e il coimputato non ricorrente COGNOMECOGNOME alle risultanze controllo stradale eCOGNOME poco prima COGNOME‘episodio incendiario, all’isolament COGNOME a COGNOME COGNOMEa chiusura dei rapporti di frequentazione con COGNOME, deposizione testimoniale di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, e alle propalazioni del collaboratore COGNOME.
Anche per tali episodi criminosi la Corte territoriale ha offerto una pre ricostruzione fattuale del compendio probatorio, coerente con quella del prim giudice e immune da vizi logici, perciò insindacabile nel giudizio di legittimi ne ha tratto, con adeguato e logico apparato argomentativo, la conclusione del colpevolezza COGNOME‘imputato COGNOME, i cui motivi di ricorso, con specifico rigu ai fatti di cui ai capi Q) e R), questa Corte ritiene pertanto infondati.
4.7. NOME (NOME COGNOME COGNOME denunziato, con uno specifico motivo di ricorso, l’erronea interpretazione, COGNOME mediante travisamento, del compendi indiziario riguardante il tentato omicidio ascrittogli in danno di NOME COGNOME COGNOMEc H), sull’assorbente considerazione che COGNOME‘ora COGNOMEa presunta aggressi avvenuta a Scanzano Jonico egli si sarebbe trovato in una diversa località si Policoro, perciò a una non irrilevante distanza dal luogo del COGNOMEo; sicc indizi raccolti a suo carico risulterebbero sprovvisti dei requisiti di g precisione e concordanza.
Il motivo di ricorso attinente COGNOME descritta imputazione è infondato pe ragioni di COGNOME indicate.
Invero, il ricorrente è stato dichiarato dai giudici del merito respons COGNOME‘efferato ed estemporaneo accoltellamento di NOME COGNOMECOGNOME commesso a Scanzano Jonico – perciò a breve distanza da Policoro, ove l’imputato si sareb trovato secondo la versione difensiva -, valorizzandosi il significat concludente tenore COGNOMEe plurime conversazioni intercettate (fra le qu sicuramente la più rilevante era quella di COGNOME COGNOME COGNOME subito d
l’episodio criminoso) e gli esiti dei servizi e COGNOMEe testimonianze degli oper polizia giudiziaria, COGNOME e COGNOME, obiettivamente riscontrati da una se circostanze gravemente indiziarie, quali la constatazione di visibili escoriazi volto in occasione di un controllo stradale del 13 agosto 2013, logicame COGNOME riconducibili allo scontro avuto con la vittima poco tempo prima.
Ritiene pertanto questa Corte che per tale episodio criminoso entrambi giudici del merito hanno offerto una puntuale e concorde ricostruzione fattu del compendio indiziario e probatorio, e ne hanno tratto, con adeguato e log apparato argomentativo – COGNOME tale non sindacabile in sede di scrutinio legittimità del provvedimento impugnato -, la conclusione COGNOMEa responsabilità NOME COGNOME, il cui specifico motivo di ricorso quanto all’imputazione di al capo H), questa Corte ritiene dunque infondato.
4.8. NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili motivi di ricorso, l’erronea interpretazion travisamento degli elementi di prova acquisiti e valorizzati dCOGNOME C distrettuale in merito all’imputazione di detenzione e spaccio di un rilev quantitativo di cocaina (pari a un chilogrammo) di cui al capo I), COGNOMEa v COGNOME di acquirente per il fine di cessione ad assuntori COGNOMEa zona di Scan Jonico e COGNOME di fornitore, insistendo in subordine per la riqualificaz COGNOME‘episodio COGNOME fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Osserva in proposito il Collegio che i ricorrenti COGNOME COGNOME da entram giudici del merito COGNOME responsabili del sudCOGNOME reato COGNOME base dei pl incrociati e concludenti colloqui telefonici e ambientali – fra i quali signif devono ritenersi le conversazioni intercettate fra NOME COGNOME COGNOME COGNOME f COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMEacquisto di 1 kg. di cocaina da spacciare a più ripr captati e testualmente riprodotti COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza di primo gr e richiamati dCOGNOME Corte di appello, COGNOMEe annotazioni di servizio e testimonianze di numerosi ufficiali di polizia giudiziaria, escussi con riferimen riconoscimento COGNOMEe voci dei due imputati e al reale tenore COGNOMEe conversazi intercettate, COGNOMEe risultanze COGNOMEe operazioni di polizia giudiziaria che condotto al sequestro COGNOMEo stupefacente illecitamente detenuto e all’arres tali NOME COGNOME COGNOME, in possesso di gr. 25 di cocaina, e di tale NOME COGNOME in data 17 novembre 2011, in possesso di COGNOME gr. 130 di cocaina destinati spaccio in Policoro. Persone, queste, definite dCOGNOME polizia giudiziaria “prossime” COGNOME figura e alle attività criminali di NOME COGNOME in mater detenzione e spaccio di stupefacenti, COGNOME peraltro emergeva chiaramente dai preoccupati colloqui captati nei giorni successivi all’arresto di COGNOME.
Sicché, COGNOME per tale vicenda, la Corte territoriale, COGNOME stregua ragionamento probatorio del tutto autonomo e svincolato da quello relativo
COGNOMEo associativo, ha offerto una puntuale ricostruzione fattuale del compe probatorio, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logic traendone, con congruo apparato argomentativo, perciò insindacabile nel giudizi di legittimità, la conclusione COGNOMEa colpevolezza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i cui rispettivi motivi di ricorso con specifico riguardo ai fatti d capo I), questa Corte ritiene infondati.
Quanto COGNOME generica pretesa che il fatto in esame potesse ess riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi – all’evidenza – di motivo dì ricorso inammissibil perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione.
4.9. Con un apposito motivo di ricorso i difensori di COGNOME ha denunziato l’insussistenza di obiettivi e significativi elementi probatori a so COGNOMEa contestata e ritenuta condotta minacciosa relativa COGNOME tentata estorsi danno di NOME di cui al capo Z).
La Corte territoriale ha confermato la statuizione del primo giudice aveva dichiarato COGNOME COGNOMEinsieme con NOME COGNOME, non ricorrent responsabile di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME amministratore unico COGNOMEa ditta RAGIONE_SOCIALE (capo Z), mirata a onerosa garanzia di protezione da parte degli estortori dei mezzi COGNOME‘azie COGNOME COGNOME COGNOMEa coerente e precisa deposizione testimoniale di NOME NOME dal filmato videoregistrato COGNOME‘incontro avvenuto fra gli imputat vittima subito dopo che questi aveva rinvenuto un minaccioso “altarin funerario”, e dal contenuto di taluni messaggi legati COGNOME vicenda rinvenut cellulare di COGNOMECOGNOME
Così ricostruito puntualmente in fatto l’episodio criminoso e giustificata, congruo apparato argomentativo, la valutazione del relativo compendio probatorio in termini di colpevolezza COGNOME‘imputato, la decisione COGNOMEa C territoriale, coerente con quella del primo giudice e immune da vizi logici, ri insindacabile nel presente giudizio di legittimità.
4.10. Le difese degli imputati NOME) e NOME COGNOME, padre figlio, e NOME COGNOME hanno censurato, con distinti ma sovrapponibili moti di ricorso, l’erronea applicazione COGNOME‘art. 2-quinquies, d.l. 306/92, ora art. 512bis cod. pen. (capo F), COGNOME in forza del travisamento COGNOMEe risulta probatorie, con riferimento COGNOME contestata operazione di intestazione fittizi conduzione del locale notturno RAGIONE_SOCIALE, COGNOME in punto di addebito del concorso materiale e morale di NOME COGNOME; il dolo specifi COGNOME‘operazione sarebbe stato solo presuntivamente individuato COGNOMEa elus finalità di schermare il patrimonio da eventuali provvedimenti ablativi.
I giudici del merito hanno dichiarato i suddetti imputati COGNOME del rea trasferimento fraudolento di valori COGNOME COGNOME degli accertamenti investigat finanziari e COGNOMEe annotazioni di polizia giudiziaria, del rinvenimento di documenti, del NOME e inequivoco contenuto di una serie di colloqui capt (ampiamente trascritti COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza di prime cure puntualmente richiamati dCOGNOME Corte territoriale) e COGNOMEe relazioni intercors vari protagonisti COGNOME la provenienza illecita del locale rilevato da NOME COGNOME. Il locale risultava essere di fatto COGNOMEa piena ed esclusiva dispo di questi, seppure in apparente comodato gratuito, mirando a conseguire, c concorso di terzi soggetti compiacenti (che attraverso la fittizia intest apparivano titolari COGNOME‘amministrazione e COGNOMEa gestione dei proventi COGNOME‘at seguendo le direttive di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMEa sua detenzione), il p intento di sottrarre lo stesso bene alle eventuali misure di preven patrimoniale che si sarebbero potute attivare nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMEi associativi e sottoposto a misura di prevenzi personale con obbligo di soggiorno. A tale specifico e illecito obiettivo contri consapevolmente COGNOME il figlio NOME NOMEla cui moglie aveva assunto la cari fittizia di socia del circolo), il quale riceveva dal padre, ristretto in carc arresti domiciliari, gli ordini e le direttive, facendosi così latore dei suoi e tramite con NOME COGNOME e COGNOMECOGNOME COGNOME quanto al rendiconto proventi degli affari del locale.
Di talché, COGNOME per tale vicenda criminosa la Corte territoriale ha offert precisa ricostruzione fattuale e una corretta valutazione giuridica del compen probatorio, coerenti con quelle esposte dal primo giudice, e ne ha tratto, adeguato apparato argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, perc insindacabile nel presente giudizio di legittimità, la conclusione responsabilità degli imputati, i cui motivi di ricorso, con specifico riguardo di cui al capo F), questa Corte ritiene infondati.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, va innanzitutto disattes richiesta enunciata con riferimento alle fattispecie estorsive contestate a COGNOME e COGNOME, che, secondo le rispettive difese, dovrebbero qualificarsi di lieve entità, con il conseguente effetto di rideterminazion pena in termini più favorevoli giusta il dictum COGNOMEa sentenza costituzionale n. 120 del 2023.
Oltre il rilievo di assoluta genericità COGNOME‘assunto difensivo, r sprovvisto di ogni apporto di tipo fattuale a sostegno COGNOMEa richiesta, meramente enunciata, occorre infatti considerare che, secondo questa Cort (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536), non è deducibile con rico
per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denega riconoscimento COGNOME‘attenuante COGNOMEa lieve entità, ora applicabile COGNOME al d di estorsione a COGNOME COGNOMEa sentenza COGNOMEa Corte costituzionale n. 120 del ove la questione, già proponibile in quel giudizio di appello, non sia neppure prospettata con motivi nuovi o aggiunti ovvero in sede di formulazion COGNOMEe conclusioni: prospettazione difensiva, questa, che in relazione COGNOME COGNOMEa udienza di discussione e decisione -20 novembre 2023- sarebbe stat agevolmente azionabile COGNOMEa competente sede di merito.
Quanto all’aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata nei confr di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME e all’apprezzamento negativo COGNOME la concessione agli stessi COGNOMEe attenu generiche, si segnala che essi COGNOME COGNOME considerati dCOGNOME Corte territorial motivazione esplicita e congruamente argomentata – logicamente adeguati e proporzionati COGNOME particolare gravità e reiterazione COGNOMEe condotte criminos ruolo dagli imputati concretamente svolto e COGNOME significativa caratura crimi emergente dai certificati del casellario giudiziale penale COGNOME per d COGNOMErmanti. Anche la misura di sicurezza COGNOMEa libertà vigilata per la durata anni a pena espiata a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME e NOME veniva motivatamente giustificata dCOGNOME Corte territoriale co riferimento all’COGNOMErmante pericolosità sociale dei condannati, desumibile collegamenti e rapporti da essi intessuti con soggetti pregiudicati per gravi e con ambienti criminali legati pure allo spaccio di stupefacenti.
Aspecifiche e puramente declinanti in fatto, perciò affatto inammissibi devono altresì ritenersi le doglianze dei ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME attinenti, rispettivamente, all’entità COGNOMEa pena base per il COGNOMEo più grave o ai singoli aumenti fissati per i reati satellite in continuazione, eccessivi, al motivato diniego COGNOMEe attenuanti generiche, all’apprezzamento d contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ovvero all’applicaz COGNOMEa misura di sicurezza COGNOMEa libertà vigilata per la durata di tre anni espiata a carico di COGNOME e COGNOME.
Invero, per un verso il relativo giudizio di adeguatezza e proporzione complessivo trattamento sanzionatorio dei suddetti imputati, siccom esplicitamente e congruamente argomentato con riferimento fattuale all particolare gravità COGNOMEe imputazioni e COGNOME consistente e reiterata condotta i degli stessi, peraltro inserita in un COGNOMErmante contesto criminale, insindacabile in sede di scrutinio di legittimità COGNOMEa sentenza impugnata altro verso, la misura COGNOMEa libertà vigilata era ragionevolmente giustificat preoccupante pericolosità sociale dei condannati NOME COGNOME e COGNOME,
COGNOME desumibile dai collegamenti e dai rapporti da essi intessuti con sogg pregiudicati per gravi reati e con vari ambienti criminali.
Ritiene il Collegio di non dovere prendere in considerazione le memorie presentate COGNOME‘interesse di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, giacché gli esponenti COGNOME privi di interesse, sicCOGNOME non ricorren proprio né attinti dal ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Con riguardo COGNOME richiesta formulata COGNOME‘interesse di NOME COGNOME COGNOMEimputato non ricorrente), mirata COGNOME correzione COGNOMEa discr emergente fra la motivazione – da cui si evince che lo stesso è stato assolt reato di cui al capo D) – e il dispositivo, ove viene dichiarata la prescrizio stesso reato previa esclusione COGNOME‘aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., rileva la Corte che è preclusa l’attivazione COGNOMEa procedura di cui all’art. 619 cod pen. ex officio, in assenza di un autonomo ricorso per cassazione COGNOME‘interessato.
Alla COGNOME COGNOMEe suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso AVV_NOTAIO.
La sentenza impugnata, inoltre, va annullata senza rinvio nei confronti NOME COGNOME, limitatamente al COGNOMEo di violenza privata di cui al capo per mancanza di querela. Il ricorso va per il resto rigettato, con declar COGNOME‘accertamento COGNOMEa penale responsabilità COGNOME‘imputato. Gli atti dovr essere trasmessi COGNOME Corte di appello di Salerno relativamente rideterminazione COGNOMEa pena.
Vanno rigettati i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, cui segue la condann degli imputati al pagamento COGNOMEe spese processuali.
La richiesta COGNOMEa parte civile non può essere accolta, essendo sta statuizioni civili revocate in appello a COGNOME COGNOME‘intervenuta assoluzio reato associativo di cui al capo A) COGNOME‘imputazione (in relazione al quale e state disposte), né essendo stato proposto ricorso sul punto dCOGNOME stessa civile.
P.Q.M.
A) Rigetta il ricorso del P.M.
B) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al COGNOMEo di violenza privata di cui al capo V) per difetto
condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME Pie visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’accerta
COGNOMEa penale responsabilità. Dispone la trasmissione degli atti COGNOME Cor appello di Salerno per la rideterminazione COGNOMEa pena.
C) Rigetta i ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
NOME NOMENOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME
NOME, NOME NOME e li condanna al pagamento COGNOMEe spese processuali.
Così deciso il 12/12/2024