Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20301 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20301 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza del 03/12/2024 del Tribunale di Torre annunziata emessa nei confronti di COGNOME AlessandroCOGNOME nato a Torre Annunziata il 25/07/1968;
v isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la senza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto NOME COGNOME, giudicato con citazione diretta a giudizio per il reato di evasione descritto nella imputazione, perché lo ha ritenuto insussistente il reato per la mancanza del la prova dell’effettiva esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, non avendo il Pubblico ministero prodotto agli atti del processo il verbale di esecuzione della misura cautelare violata da COGNOME.
2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata si chiede l’ annullamento della sentenza per vizio della motivazione, assumendo che il Tribunale ha ignorato le prove esistenti nel fascicolo processuale, perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dalla lettura dello svolgimento del processo risulta che all’udienza dibattimentale del 24 settembre 2024 il Pubblico ministero produsse sia il verbale d ell’ udienza di convalida dell’arresto che l’ordinanza di convalida che fu letta all’arrestato con la contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso ─ correttamente proposto dal Procuratore della Repubblica ex art. 608, comma 2, cod. proc pen., contro una sentenza di proscioglimento che non può appellare in base all’art. 593, comma 2, cod. proc pen. ─ è fondato.
Infatti, d all’ordinanza prodotta dal Pubblico ministero all’ udienza del 24/09/2024, risulta che il 31/08/2024 il Giudice, nell’ambito di un giudizio direttissimo, nel convalidare l’ arresto in flagranza di NOME COGNOME perché evaso dal luogo in cui doveva stare agli arresti domiciliari ─ gli ha contestualmente applicato la misura degli arresti domiciliari, leggendo il provvedimento a COGNOME, che era presente all’udienza.
Pertanto, poiché COGNOME era già sottoposto agli arresti domiciliari (dai quali era evaso), non era necessario notificargli un secondo verbale d’esecuzione della nuova misura cautelare emessa nei suoi confronti e della quale sia egli che il suo difensore erano pienamente consapevoli.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre annunziata, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre annunziata, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME