Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME MBAYE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2. Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 131bis cod. pen.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
Considerato che alla doglianza riguardante l’illeggibilità degli scontrini acquisiti in copia al fascicolo processuale la Corte di merito ha offerto congrua risposta, mettendo in rilievo che: 1. Non sussistono dubbi in ordine alla fedele riproduzione del contenuto delle copie acquisite rispetto agli originali; 2. Il dato del valore del tasso alcolemico – sbiadito sugli scontrini – è desumibile anche dal verbale di contestazione, nel quale i verbalizzanti attestano i valori riscontrati.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la consolidata giurisprudenza citata in sentenza ribadisce, infatti, che quanto riportato in un verbale di accertamento relativamente a fatti e circostanze avvenute alla presenza di Pubblici Ufficiali tra i quali rientra certamente il valore risultante da una misurazione strumentale effettuata dagli operanti – è assistito da fede privilegiata (cfr., ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 25258 del 12/03/2015, Rv. 263806:”In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della P.A. ad attribuire all’atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza”).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda sul punto quanto ampiamente argomentato a pag. 9 della sentenza dove sono poste in rilievo le modalità allarmanti del sinistro stradale provocato dall’imputato, il quale aveva scatenato diversi urti a catena, coinvolgendo altri veicoli, con conseguente esposizione a pericolo anche di conducenti e trasportati).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.