Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39706 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UROMI( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIUDICE DI PACE di TREVISO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi GLYPH 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Treviso condannava RAGIONE_SOCIALE alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 10 -bis d.lgs. n. 286/98, accertato in data 18 giugno 2020.
A ragione della decisione, osservava il decidente che l’imputato si era trattenuto in Italia senza averne i requisiti e che non potevano ritenersi rilevanti documenti depositati dalla difesa “in quanto successivi ai fatti” contestati.
Ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, articolando due motivi.
2.2. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione per non avere il Giudice di pace tenuto conto degli atti depositati dalla difesa.
Si contesta al giudicante di aver fondato la responsabilità penale dell’imputato esclusivamente in base alle circostanze esposte nella relazione di servizio, omettendo di prendere in esame tutte le circostanze tese a comprovare, mediante la documentazione prodotta, la regolarità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale, discendente dalla proposizione di una domanda rivolta al Questore di Treviso per l’ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale ex art. 19 d.l. n. 130 del 2020, nonché dall’esistenza di un rapporto lavorativo in corso.
Il giudice a quo non aveva esplicitato le ragioni per le quali la documentazione fornita dalla difesa dovesse essere considerata “irrilevante”.
2.3. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 10 -bis, comma 6, T.U. IMM. e 24 Cost.
Si contesta, in sintesi, al giudice di merito di non aver applicato, per analogia, al caso di specie, in cui era stata presentata, pendente il giudizio, domanda di protezione “speciale”, il comma 6 dell’art. 10 -bis, che prevede la sospensione del procedimento “nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale”.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata stigmatizzando la carenza della motivazione in punto di documentazione allegata e osservando che il Giudice di Treviso avrebbe dovuto valutare, oltre alla domanda di protezione speciale, anche il permesso di soggiorno ottenuto dall’imputato circa un anno prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso.
Nel rispetto del principio di autosufficienza, più volte affermato da questa Corte (fra molte, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01), il difensore dell’imputato ha prodotto nel giudizio di merito, per quel che qui rileva, documentazione afferente ad attività di lavoro e alla pendenza, davanti al Questore di Treviso, di un procedimento teso ad ottenere il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2., d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché ricevuta di permesso di soggiorno del 23 giugno 2023.
Il Giudice di pace di Treviso ha reputato irrilevanti i documenti allegati dal difensore, in quanto “successivi ai fatti”.
Tale motivazione non può che ritenersi inadeguata, perché, per la sua laconicità, impedisce a questa Corte di esercitare il vaglio di legittimità che l compete.
Ed invero, per consentire alla Corte di legittimità di apprezzare la congruenza della sua motivazione, il giudice di merito avrebbe dovuto, in primo luogo, dar conto di quanti e quali documenti erano stati offerti in produzione dalla difesa e, in secondo luogo, spiegare perché la sola circostanza temporale dell’essere gli stessi “successivi ai fatti”, nel caso di specie, li avrebbe condannat al giudizio conclusivo di “irrilevanza”.
Ciò con particolare riguardo al dato documentale attestante la pendenza di un procedimento amministrativo per il riconoscimento, in favore dell’imputato, della protezione speciale di cui all’art. 19, comma 1.2., d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’intervenuto rilascio, nelle more, al medesimo di un permesso di soggiorno in data 23 giugno 2023, legittimante lo svolgimento di attività lavorativa.
Se è vero, che, nell’attuale formulazione, l’art. 10 -bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, solo nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso, è altrettanto vero che, nel caso del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’art. 32, comma 3, del d.lgs. 26 gennaio 2008, n. 25, ossia per “protezione speciale”, il giudice pronuncia di sentenza di non luogo a procedere.
Almeno tale specifico aspetto avrebbe meritato un più approfondito esame da parte del giudice di merito, che egli, viceversa, ha eluso con motivazione carente e inadeguata.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviso, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d) cod. proc. pen.), che provvederà a colmare le lacune evidenziate.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviso, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente