Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) NOME. nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) NOME. nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) NOME. nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) NOME. nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo L’ilm/u 2 liFiv 7 : 5 5?:A/P9 nwoc GLYPH ( g tc , u457 ,1 , , p) hiESSAI rEa(44p IL GLYPH 2 t .;217- C E M OfQi4?/9-7- ‘ ,,, -?), 9 PI Iil4 – r 1 /7/ 5.5 )l 7 /’/59 1 o – a((o;’9 1I’C-t( ACr2I 1i 1 r -3C -7AT PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
udito il difensore
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 maggio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 24 novembre 2021, con la quale sono stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, in ordine al reato di cui all’art. 10, comma 2 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché – NOME e NOME il 31 marzo 2021, NOME, NOME NOME il 2 aprile 2021 – pur essendo stati destinatari di un provvedimento di respingimento (redatto in lingua araba e regolarmente notificato agli stessi), avevano fatto rientro nel territorio dello Stato prima del decorso del termine di tre anni dalla data dell’effettivo allontanamento, in assenza di una specifica autorizzazione del Ministro dell’interno e senza aver ottenuto il ricongiungimento familiare.
Con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, COGNOME articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l’imputato non poteva essere espulso, posto che il Tribunale di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2022, aveva a lui riconosciuto la protezione internazionale speciale.
Il ricorrente, poi, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito – affermando che la protezione internazionale non poteva essere fatta valere dall’imputato, poiché da questi ottenuta solo il 30 novembre 2022 – avrebbe omesso di considerare che la tutela che il legislatore accorda a chi ottiene tale protezione prescinde dalla data nella quale la stessa viene riconosciuta.
Nel caso di specie, inoltre, l’imputato aveva richiesto la protezione internazionale al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato (e, quindi, contestualmente alla commissione dei fatti in esame) per motivi di salute.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., formulata dalla difesa in sede di conclusioni scritte depositate il 6 febbraio 2023.
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Con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, propongono ricorso COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME che, spiegando motivi comuni, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 10, comma 2, T.U. imm., 54, 178 cod. pen. e 391 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il difensore non aveva potuto colloquiare con i propri assistiti, anche al fine di acquisire elementi utili ad una difesa tecnica, a causa delle stringenti norme anticovid, che avevano costretto gli imputati a svolgere una fase di quarantena, che non gli aveva permesso di partecipare nemmeno all’udienza di convalida dell’arresto.
Nel ricorso, pertanto, si evidenzia che l’impossibilità degli imputati a comunicare con il proprio difensore prima dell’udienza di convalida ed a presenziare alla predetta udienza (nemmeno con strumenti di collegamento a distanza) avrebbe leso il loro diritto di difesa, anche considerando che gli imputati non avevano neanche potuto rilasciare una procura speciale per eventuali riti alternativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo a firma dell’AVV_NOTAIO, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, con decreto n. 1567/2021 del 30 novembre 2022, il Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE aveva parzialmente accolto la domanda di protezione internazionale speciale avanzata da COGNOME, dichiarando la sussistenza dei presupposti per riconoscere la protezione speciale e il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 in relazione all’art. 19, comma 1.1., T.U. imm., perché si trovava in Italia da marzo 2021 per seguire cure che avevano condotto al netto del miglioramento della sua situazione sanitaria caratterizzata da insufficienza renale cronica quindi gli ha riconosciuto la protezione speciale.
Tale decisione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di appello in ordine al reato commesso il 31.3.2021, sicché la sentenza impugnata emessa il 18.5.2023 avrebbe dovuto tenerne conto.
I ricorsi di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sono, invece, inammissibili.
I ricorrenti, infatti, non si confrontano con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la mancata presentazione dell’imputato all’udienza di convalida non costituisce impedimento alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento.
D’altronde, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di convalida dell’arresto, la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, dovuta o meno a legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la non comparizione dell’arrestato evenienza considerata possibile dall’art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2759 del 07/12/2023, dep. 2024, Saidi, Rv. 285898).
Il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza, pertanto, non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini, Rv. 261682).
Nel caso di specie, poi, la Corte territoriale ha evidenziato come, contrariamente all’assunto difensivo, il diritto di difesa degli imputati non fosse stato in alcun modo pregiudicato, posto che gli stessi, nonostante la loro assenza, erano stati messi a conoscenza dell’imputazione elevata a loro carico, nonché della data dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo.
Il decreto di presentazione per il giudizio direttissimo, il verbale dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo, l’ordinanza di convalida e il nulla osta all’espulsione, infatti, erano stati regolarmente tradotti in lingua araba e notificat agli imputati, il quali, all’udienza del 26 maggio 2021, avevano avanzato le rispettive richieste istruttorie.
A tale data la quarantena sanitaria degli imputati era, inoltre, venuta meno, sicché nessuna violazione del diritto di difesa in ordine alla imputazione loro ascritta risulta essersi verificata non sussistendo, al momento dell’udienza, alcun legittimo impedimento a comaparire.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME e deve dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, i quali devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto
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ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, non essendovi luogo a procedere ai sensi dell’art. 10 -bis, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e NOME e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2024