Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43409 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 15/11/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in PAKISTAN il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 del GIUDICE DI PACE di Padova udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senzs rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al giudice di pace. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 10 giugno 2024 il giudice di pace di Padova ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 5.000 di multa per il reato di cui all’art. 10bis , d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 27/07/2022, respingendo la richiesta di sospensione del processo in attesa della conclusione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto la relativa istanza era stata presentata dopo la contestazione del reato in questione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 10bis , comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per l’omessa sospensione del procedimento.
Secondo il ricorrente, il giudice ha errato nell’interpretazione della norma, perchØ essa impone la sospensione del procedimento penale in pendenza di una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, indipendentemente dall’epoca in cui tale domanda Ł stata presentata. Il giudice ha accertato che il ricorrente ha presentato detta istanza in data 01/08/2022, e l’art. 10bis , comma 6, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che il riconoscimento di tale status impone la declaratoria di improcedibilità del reato contestato al ricorrente: la presentazione dell’istanza opera, quindi, come una causa di non procedibilità, che ai sensi dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen., impone la sospensione del procedimento, il quale sarà riattivato qualora l’istanza venga rigettata in via definitiva.
La motivazione con cui il giudice ha respinto la richiesta di sospensione, poi, Ł illogica perchØ, se il ricorrente avesse presentato la domanda di protezione internazionale prima della contestazione del reato, questo sarebbe insussistente ab origine , avendo il richiedente asilo diritto all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato fino alla definizione della sua domanda.
Il AVV_NOTAIO generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al giudice di pace al fine di accertare l’eventuale rigetto della richiesta di asilo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato, e deve essere accolto.
Questa Corte ha già affermato, con la sentenza Sez. 1, n. 27353 del 10/06/2021, Rv. 281633, che «In tema di disciplina penale dell’immigrazione clandestina, la presentazione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituisce una condizione di improcedibilità dell’azione penale, e non una anomala causa di sospensione del procedimento, non essendovi alcuna pregiudizialità tra il procedimento amministrativo attivato dall’istanza e la sussistenza del reato di ingresso illegale, sicchØ la sua sussistenza impone l’emissione, anche d’ufficio e in ogni stato e grado del processo, dei provvedimenti di cui all’art. 345 cod. proc. pen.» (vedi anche Sez. 1, n. 18330 del15/1/2022, dep. 2023, n.m., Sez. 7, n. 9328 del 10/12/2021, dep. 2022, n.m.). Il collegio intende ribadire tale principio, perchØ conforme al disposto normativo, e logico quanto alla qualificazione della presentazione della domanda di protezione internazionale come una condizione di improcedibilità, piuttosto che un’anomala causa di sospensione del processo. Infatti l’ulteriore previsione della norma, secondo cui in caso di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di concessione della protezione internazionale il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere, evidenzia che il mancato riconoscimento di tale status costituisce una condizione di procedibilità, condizione che si verifica solo con la pronuncia definitiva dell’autorità amministrativa, di reiezione della relativa domanda. Non essendovi alcuna pregiudizialità tra l’azione amministrativa del riconoscimento della protezione internazionale e il processo penale, l’affermazione del legislatore di un obbligo di sospensione di quest’ultimo costituisce una evidente imprecisione, dovendo invece ritenersi anticipata alla presentazione della domanda l’improcedibilità dell’azione penale, dal momento che solo il suo rigetto definitivo consente l’esercizio dell’azione penale e lo svolgimento del processo.
Nel presente caso, la prova dell’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale e della sua pendenza nel momento di trattazione del processo, di cui il giudice stesso dà atto nella sentenza impugnata, imponeva pertanto l’emissione di una sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 345, comma 2, cod. proc. pen., essendo impedito l’esercizio o la prosecuzione
dell’azione penale.
L’interpretazione sostenuta dal giudice, secondo cui tale domanda, per spiegare effetto nel procedimento penale, deve essere già pendente prima della consumazione o dell’accertamento del reato, non Ł conforme al dettato della legge ed Ł, peraltro, palesemente illogica.
L’art. 10bis , comma 6, d.lgs. n. 286/1998, infatti, recita che «Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento Ł sospeso», dovendo poi il giudice pronunciare sentenza di non luogo a procedere in caso di riconoscimento della protezione internazionale, o negli altri casi previsti dalla norma stessa. L’uso di un verbo all’indicativo, da parte del legislatore, indica un’azione doverosa e non discrezionale da parte del giudice: la sospensione del processo, ovvero la declaratoria della sua improcedibilità, Ł pertanto obbligatoria, ed Ł legata esclusivamente alla pendenza di una domanda di protezione internazionale, senza alcuna distinzione relativa all’epoca della sua presentazione. L’unica condizione per la sospensione imposta dalla norma, rectius per la declaratoria di improcedibilità, Ł che tale domanda risulti presentata al momento dell’esercizio dell’azione penale o della celebrazione del conseguente processo.
L’interpretazione sostenuta dal giudice, poi, Ł illogica in quanto la domanda di protezione internazionale non può essere presentata che dopo l’ingresso in Italia, anche nei casi in cui questo avvenga in violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 286/1998 e quindi commettendo il reato in questione, e la pendenza della domanda stessa, nel momento dell’accertamento dell’ipotizzato reato, rende questo insussistente. La presentazione di tale domanda, infatti, nella generalità dei casi dà luogo al rilascio di un apposito permesso di soggiorno, ai sensi del d. lgs. n. 251/2007, che rende legittimo il trattenimento in Italia fino alla decisione di accoglimento o rigetto della stessa; essa, in ogni caso, impedisce la contestazione di un reato ai sensi dell’art. 10bis ,comma 6, d.lgs. n. 286/1998, essendo il procedimento penale improcedibile in qualunque sua fase.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, per i motivi esposti.
L’accertata improcedibilità del reato, all’epoca di emissione della sentenza impugnata, impone l’annullamento di questa senza rinvio, non potendo l’azione penale essere esercitata o proseguita. La declaratoria di improcedibilità non impedisce, peraltro, il nuovo l’esercizio dell’azione penale al verificarsi della condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 345, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ l’azione penale non poteva essere proposta e proseguita ai sensi dell’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME