Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29423 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 7 febbraio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta da XXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma il 15 maggio 2024 ha disposto l’espulsione del condannato ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 16, comma 1, d.lgs. 286/1998 con riferimento agli artt. 19, commi 1 e 1.1. e 1.2. d.lgs 286 del 1998 e 7, comma 1, d.lgs. 25 del 2008 in quanto risulterebbe in atti che in data 6 febbraio 2025 il detenuto ha presentato richiesta di protezione internazionale per cui il procedimento di espulsione avrebbe dovuto essere sospeso.
In data 24 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe presentato la domanda solo il giorno prima dell’udienza e avrebbe omesso, anche nel ricorso, di illustrare quali sarebbero le ragioni per cui l’espulsione metterebbe a rischio la propria incolumità.
In data 16 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’avv. NOME COGNOME evidenziato che le considerazioni del Procuratore generale non sono condivisibili in quanto la presentazione della domanda di protezione internazionale determinerebbe la sospensione della domanda senza che il richiedente debba illustrare al Tribunale di sorveglianza le ragioni sulle quali si fonda la richiesta stessa, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Sent. n. sez. 1816/2025
CC – 22/05/2025
R.G.N. 11422/2025
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 16, comma 1, d.lgs. 286/1998 con riferimento agli artt. 19, commi 1 e 1.1. e 1.2. d.lgs 286 del 1998 e 7, comma 1, d.lgs. 25 del 2008 quanto alla mancata considerazione della richiesta di protezione internazionale presentata dal condannato.
La doglianza Ł fondata nei termini che seguono.
2.1. Ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dall’imputato detenuto ” hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria “.
A fronte di tale disposizione, come piø volte ribadito volte da questa Corte (Sez. 5, n. 10299 del 2/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284376 – 01; Sez. 1, n. 50443 del 04/10/2018, Frere’, Rv. 274667 – 01; Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258383 – 01), la dichiarazione così effettuata dall’imputato o dall’indagato detenuto ha efficacia immediata, indipendentemente dall’osservanza dell’obbligo di comunicazione della stessa all’autorità giudiziaria procedente.
L’art. 44 disp. att. cod. proc. pen. d’altro canto, ribadisce che le dichiarazioni previste dall’art. 123 sono comunicate nel giorno stesso, o al piø tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente, tanto che si Ł anche precisato che il direttore dell’istituto penitenziario Ł tenuto a effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o a integrare la dichiarazione dell’imputato e quindi a trasmettere la dichiarazione all’autorità giudiziaria competente, anche in caso di erronea indicazione da parte del dichiarante (Sez. 2, n. 402 del 25/01/2000 – dep. 02/03/2000, COGNOME, Rv. 216450 – 01).
Il combinato disposto delle due norme Ł, quindi, chiaro nel prevedere un duplice effetto: quello di ritenere “ricevuta direttamente dall’Autorità Giudiziaria” la dichiarazione e quella dell’insorgenza dell’obbligo per la Direzione dell’istituto di comunicarla all’Autorità Giudiziaria “competente”.
In tale prospettiva interpretativa si Ł di conseguenza ritenuto che la ‘mancanza di colpa” del Tribunale (e anche del pubblico ministero) che ignora il contenuto della dichiarazione Ł ininfluente in quanto questa deve darsi per ricevuta il giorno stesso in cui viene effettuata.
2.2. Nel caso di specie risulta dagli atti che il ricorrente, in data 6 febbraio 2025, ha presentato presso l’ufficio matricola la richiesta di protezione internazionale.
La dichiarazione così resa, seppure la domanda non sia stata proposta negli uffici competenti, Ł una chiara ed evidente manifestazione della volontà di chiedere la protezione per cui da tale momento, ai sensi dell’art. dell’art. 2 d.l. m. 142 del 2015, il ricorrente deve essere considerato a tutti gli effetti equiparato al richiedente la protezione (così Cass. Sez. 1, 13/07/2023, n. 20070, Rv. 668036 – 01).
In ordine a tale specifica situazione, per la quale peraltro l’art. 7, comma 1, d.l. n. 25 del 2008 prevede che ‘ il richiedente Ł autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32 ‘, il Tribunale, cui la dichiarazione come visto deve intendersi come immediatamente pervenuta con la presentazione all’ufficio matricola, era tenuto in ogni caso a pronunciarsi.
Ciò in quanto la presentazione della domanda, anche in assenza di specifici e ulteriori evidenze, introduce un elemento che deve essere valutato ai fini della verifica relativa alla sussistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 19, commi, 1, 1.1, 1.2 e 2, d.lgs. 286 del 1998 che il giudice della sorveglianza deve comunque effettuare perchØ, come di recente evidenziato «in tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla
stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l’analisi delle fonti sovranazionali – quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta di Nizza e le Direttive U.E. sul tema – tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta il riconoscimento non solo dello “status” di rifugiato, ma anche della cd. “protezione sussidiaria”» (Sez. 1, n. 41949 del 04/04/2018, S., Rv. 273973 – 01).
In ordine a tale aspetto la motivazione del provvedimento impugnato Ł inesistente e tale carenza impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinchØ il Tribunale di sorveglianza di Roma, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il Presidente NOME COGNOME