Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/6/2023 della Corte d’appello di Brescia lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 giugno 2023 la Corte d’appello di Brescia, provvedendo a seguito dell’annullamento senza rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 5900 del 2023 sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 4 luglio 2014 del Tribunale di Brescia, con la quale lo stesso era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittog per avere, quale liquidatore della RAGIONE_SOCIALE e a fine di evasione, indicato nelle dichiarazioni annuali relative al periodo di imposta 2006 elementi passivi fittizi pari a euro 1.777.356,00, con un’imposta evasa di euro 586,527,48, ed elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo per un importo pari a euro 6.500.000,00, con un’imposta evasa di euro 1.300.000,00, così superando sia per l’Ires sia per l’Iva le soglie di punibilità previste dall’art. 4 d. 74/2000), ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato contestato all’imputato estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, no essendo stato considerato dalla Corte d’appello il mutamento del quadro normativo di riferimento successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, essendo stata espressamente esclusa la rilevanza penale dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto e mutata, per opera del d.lgs. n. 158 del 2015, la struttura del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (essendo stato sostitu con l’aggettivo inesistenti quello fittizi a proposito degli elementi passivi e aggiunto alla disposizione il comma 1-bis), cosicché sarebbe stato agevole, esaminando la contestazione e il fatto come ricostruito nella sentenza di primo grado, escludere la tipicità della condotta come riformulata dal d.lgs. n. 158 del 2015, in quanto la condotta contestata e ritenuta penalmente rilevante era consistita nella indicazione di elementi passivi reali ma ritenuti indeducibili e nell non corretta classificazione di ricavi comunque indicati nel loro esatto ammontare, con la conseguente sussistenza dei presupposti per una pronuncia liberatoria piena ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, sempre a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una ulteriore errata applicazione della medesima disposizione di legge penale, con riferimento alla ritenuta insufficienza, ai fini della esclusione della sussistenza del reato, del provvedimento di sgravio adottato dall’RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato adeguatamente considerato il provvedimento di sgravio totale adottato dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione al debito
erariale in precedenza ritenuto sussistente a carico della RAGIONE_SOCIALE, provvedimento adottato in conseguenza della riqualificazione dell’operazione realizzata il 27/12/2006, determinante l’estinzione del debito era riale.
Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la pronuncia di sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste ovvero non è previsto dalla legge come reato.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’insussistenza di cause evidenti di proscioglimento nel merito apprezzabili con una semplice attività ricognitiva.
Con memoria pervenuta il 25 giugno 2024 il ricorrente, preso atto RAGIONE_SOCIALE richieste del AVV_NOTAIO Generale, ha ribadito la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Va, in premessa, rammentato che le Sezioni Unite, con la sentenza Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01), hanno chiarito che la pronuncia assolutoria a norma dell’articolo 129, secondo comma, cod. proc. pen. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, RAGIONE_SOCIALE circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è precisato in quella pronuncia che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento”. L’evidenza richiesta dall’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione a un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente precisato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso
– GLYPH di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha correttamente applicato tali principi, dal momento che dalle risultanze istruttorie puntualmente esaminate non emerge un quadro idoneo a fornire la prova della “evidenza” dell’assenza dei presupposti richiesti per poter ritenere configurabile il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 74/200 in particolare, del mancato superamento RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità previste dalle lett. a) e b) d.lgs. 74/2000, richiedendosi un apprezzamento ponderato incompatibile con una pronuncia assolutoria.
Come si ricava da entrambi i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in considerazione della omogeneità RAGIONE_SOCIALE censure con essi formulate, entrambe volte a sostenere l’insussistenza del fatto contestato, sia pure sotto diversi profili, d una parte, con il primo motivo, per l’insussistenza di elementi passivi inesistenti, dall’altra, con il secondo motivo, per l’inesistenza, a seguito del provvedimento di sgravio, del credito erariale da evasione, il ricorrente richiede non già una attività meramente ricognitiva di constatazione della insussistenza del fatto addebitatogli (che dovrebbe reputarsi insussistente a seguito della modifica dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 e anche per effetto del provvedimento di sgravio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE), bensì una vera e propria rivalutazione della condotta, che ne implica una approfondita analisi per verificare: se gli elementi passivi indebitamente dedotti siano fittizi o inesistenti (che richiede una ricostruzione analitica della vicenda e RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali realizzate dalla società amministrata dal ricorrente); se la qualificazione degli elementi attivi indicati pe un ammontare inferiore sia esatta (che richiede anch’essa un riesame e una rivalutazione della condotta, non certo limitata a una attività di constatazione); nonché se il provvedimento di sgravio totale adottato dalla amministrazione finanziaria (che, peraltro non è stato allegato al ricorso e di cui, come osservato nella sentenza impugnata, non sono note le ragioni) incida sulla sussistenza del fatto, sulla sua commissione da parte dell’imputato e sulla sua rilevanza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tali indagini sono incompatibili con la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, perché non si risolvono, come sarebbe necessario, nella constatazione di circostanze che emergono dagli atti con evidenza e senza necessità di valutazioni, ma richiedono, invece, approfondite attività valutative, onde ricostruire gli aspetti di fatto che assumono rilievo nella prospettiva decisoria proposta dal ricorrente, e di riconsiderazione e riqualificazione della condotta, onde escluderne la rilevanza penale, sia per quanto riguarda gli elementi passivi (di cui occorrerebbe verificare la fittizietà o l’inesistenza), sia quanto agli elementi atti
0.1-:
(dovendo procedersi alla analisi dell’operazione realizzata dalla società amministrata dal ricorrente e alla sua qualificazione), sia quanto alla incidenza del provvedimento di sgravio, certamente estranee alla ricordata nozione di constatazione di aspetti che emergano ictu ocuii.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, che deve, quindi, essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 9/7/2024