Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11677 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11677 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Vittoria il 26/10/1954
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME c hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la qu è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordin reato di cui agli artt. 81 cpv., 353, commi 1 (in relazione all’art. 61 n. 11 co e 2, cod. pen. ascrittogli perché estinto per prescrizione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 12 530 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in quant una volta escluse dalla stessa Corte di appello tutte le residuali ipotesi di co materiale – la restante condotta materiale ascritta al ricorrente quale integrante il reato ascrittogli è quella indicata nella penultima ipotesi descri capo di imputazione, dalla quale non si evince alcun riferimento alla induzio mentre da un punto di vista fattuale, la Corte di appello ha escluso e, comunq non ha considerato come effettivamente avveratasi e sussistente quella che è vera e propria condotta materiale consustanziale alla ipotesi descritta nel ca imputazione, ovvero che il COGNOME nell’occasione “minacciava entrambi dicendo “adesso da voi due voglio sapere la verità” ed inoltre “adesso dovete trovare soluzione a questo problema altrimenti ci saranno conseguenze per voi”. Cosicchè nella motivazione della sentenza impugnata non si fa riferimento a “minacce” d sorta (ipotizzate, invece, nel capo di imputazione residuale); e viceversa motivazione si fa esclusivo riferimento ad una diversa condotta materiale, cioè una semplice e diversa “induzione”.. “a riflettere ed eventualmente rifare il verbale” non presenti nel capo di imputazione e, soprattutto, mai contestate COGNOME, sotto il profilo della condotta materiale del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza ha valorizzato la decisiva testimonianza del commissario di gar dott. COGNOME in modo duplice e intrinsecamente confliggente: da un lato, ha ritenuto non credibile sul punto della fornitura da parte del Cirignotta de “brogliaccio” e , soprattutto, sul punto della predisposizione da parte del COGNOME del contenuto dello stesso documento; dall’altro, lo ha ritenuto credibile sul della induzione ” .. a riflettere ed eventualmente rifare il verbale…”.
D’altra parte, in modo manifestamente illogico la sentenza ha ritenuto di pot asseverare la mancanza di evidenza della innocenza del COGNOME assumendo che le lagnanze del COGNOME sulle pressione del COGNOME per modificare i verbal
gara erano state riferite sia dall’Assessore regionale COGNOME… che dal Pres della Regione Crocetta, senza considerare che la stessa Corte aveva bollato com falso, inattendibile e sistematicamente dedito al mendacio il COGNOME e richiamate testimonianze dell’Assessore COGNOME e del Presidente COGNOME eran tutte de relato e basate su quanto loro detto dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, pur escludendo alcune delle condotte esplicitate nel capo di imputazione, ha ritenuto che vi siano altri elementi probatori impediscono di rilevare la innocenza dell’imputato.
Segnatamente con riguardo alla deposizione del commissario dott. COGNOME con riferimento all’ultimo incontro a “verbali chiusi” con l’imput all’epoca Commissario Straordario e Direttore Generale dell’ASP di Palermo, insieme al COGNOME, nel corso del quale «COGNOME reagì in maniera “un p particolare” lamentando come mai una ditta multinazionale non si sia aggiudicat questa gara, invitandoli quindi a riflettere ed eventualmente rifare il ver Racconta poi che in quell’occasione COGNOME, mentre COGNOME si era allontanat per una telefonata, gli confidava che due giorni prima avrebbe usato parole pesan per entrambi» ( v. pg. 7 e sg.). Quanto al COGNOME – pur rilevando che la attendibilità è minata dalle gravi accuse di cointeressenza e corruttela – la afferma che sul punto egli conferma la convocazione “a solo” da parte de COGNOME e la sollecitazione da parte di questi di modificare l’esito della favore della “Fater”, in quanto la “Santex” avrebbe avuto dei collegamenti mafios con invito quindi a strappare e rifare i verbali, facendogli capire che così fa lo avrebbe aiutato nella carriera. Dice, quindi, che fu riconvocato il giorno con COGNOME a cui nuovamente chiese di modificare i verbali, richiesta a c due frapposero un diniego (v. pg. 8, ibidem). Ancora, la sentenza rileva che «le lagnanze del COGNOME sulle pressioni del COGNOME per modificare i verbali di g in favore della COGNOME, sono state poi riferite sia dal COGNOME (che col Da condivide però accuse di torbide relazioni)., sia dall’Assessore regionale COGNOME da cui COGNOME si è recato con COGNOME riferendo delle stesse pressioni, che Presidente della Reguione COGNOME, che ebbe a parlare con COGNOME», escludendo che possa trovare fondamento la totale invenzione di siffatte pressioni.
Questo Collegio condivide il già affermato principio secondo il quale a front di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ri
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per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’ art. 129, comma 2, cod. proc. pen., individuare i motivi che permettano di apprezzare “ictu oculi”, con una me attività di “constatazione”, l'”evidenza” della prova di innocenza dell’imput idonea ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, o la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME Rv. 285091) e ritiene che tale requisito, all’interno del quale devono es valutati i motivi proposti, manchi nel proposto ricorso.
Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto rispetto alla articolata descrizione delle pressioni abusive e indebi ricorrente, che solo genericamente la difesa assume tutte escluse, tranne que “induttiva” non prevista né contestata. Invece, questa condotta è precisamen individuata in quella svolta nei confronti del COGNOME e poi oggetto del success incontro del 31 gennaio 20213 con lo stesso COGNOME e il COGNOME.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto alla non illogica valutazione – che escl ricorrenza del requisito sopra indicato – secondo la quale le pressioni del rico trovano molteplice riscontro, non potendosi ascrivere al COGNOME una completa falsità del racconto né inficiare la valutazione di attendibilità del COGNOME
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Non spetta alla parte civile costituita nel presente grado la rifusione spese di rappresentanza e difesa sostenute in carenza della sua legittimazione interloquire sul tema devoluto per l’intervenuta declaratoria di prescrizion reato sin dal primo grado di giudizio senza, quindi, alcuna statuizione civi favore della predetta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso, il 5 marzo 2025.