Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 8368  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano il 13 gennaio 2023, in riforma della sentenza, appel dall’imputato, con cui il Tribunale di Monza il 26 gennaio 2021, all’esito del giudizio abbr ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 2 luglio 2017 notturna e causando un incidente stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992, e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, con revo patente di guida, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto intervenuta prescrizione; con conferma nel resto.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fidu affidandosi a due motivi con i quali censura violazione di legge (entrambi i motivi) e v motivazione (il secondo).
2.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 601, 469 e 129 cod. proc. pen anche alla luce dei principi di cui alla sentenza del Corte costituzionale n. 111 del 5 ap maggio 2022, per avere la Corte di appello adottato la sentenza impugnata in camera di consiglio de plano, senza previo avviso alle Parti, così precludendo all’imputato appellante svolgere le proprie difese ed incappando in una nullità assoluta e insanabile, come afferm da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229539.
Si rammenta anche l’insegnamento di Sez. 2, n. 40095 del 02/10/2001, Aiello, Rv. 220271 («Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all’art codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall’art. 469 cod. proc. pe operando tale rinvio con salvezza, tra l’altro, dell’art. 599 cod. proc. pen., che cont catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l di sentenza predibattimentale, e dell’art. 601 cod. proc. pen. che detta una disci autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado» poi ribadito da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809, secondo cui «Nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sens dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 60 proc. pen. non effettua alcun rinvio, espficito o implicito, a tale disciplina, né la predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbl del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibil presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio».
Né potrebbe farsi utile riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., la cui applicazione l’instaurazione del contradditorio che invece nel caso di specie è stato totalmente omesso.
Si pone in luce avere l’imputato ritualmente rinunziato alla prescrizione con di depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2023 con atto a propria firma autenticata d e si richiama l’insegnamento della Corte costituzionale nella sentenza n. 111 del 20 riportano passaggi salienti della motivazione) che ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso ch inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione propos avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reat
Si insiste nella richiesta di annullamento della sentenza affinchè la Corte pronunzi sugli originari motivi di impugnazione, che in estrema sintesi si r concernenti: a) la mancanza di prova degli elementi costitutivi della fatti trattamento sanzionatorio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittori manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla analisi delle cause c potuto e dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato, anche in ragione del inaffidabilità degli esami sul tasso alcoolico, siccome effettuati ad ecces temporale, richiamandosi il precedente, stimato pertinente, di Sez. 4, n 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618, secondo cui «In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, a fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valo scientifico dei risultati dell’alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida inc (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna bas su due esami spirometrici, eseguiti tre ore dopo il sinistro per essersi l’imputato allontan luogo dell’incidente, ritenendo che la circostanza che la parabola si fosse presen ascendente durante l’esecuzione del test, impedisse di attribuire ai rilievi valore scie certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad ore prima l’effettuazione del controllo, s generale andamento crescente della curva metabolica tra i venti e i sessanta minu dall’assunzione e il successivo andamento decrescente, e ritenendo pertanto necessaria la presenza di altri elementi sintomatici ai fini della configurabilità del reato)».
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20 ottobre 20 annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Co di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato si è, in effetti, prescritto il 2 luglio 2022 (fatto del cinque anni; nessun rinvio chiesto dalla Difesa in primo grado; in appello non
udienza, come segnalato nel ricorso), il ricorso, come evidenziato nella requisitoria Procuratore generale, è pienamente fondato e deve quindi trovare accoglimento.
La Corte di appello, infatti, non si è attenuta al principio di diritto autorev fissato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui «Nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimen tale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 co proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibatt può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809).
Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo.
P.Q . M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cor d’appello di Milano per il giudizio.
Così deciso il 23 novembre 2023.