Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/10/2023, il Tribunale di Torino rigettava il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., volto in principalità ad ottenere la rettifica del decreto emesso dalla Corte di assise di appello di Torino in data 7 febbraio 2023, con conseguente restituzione al detenuto della corrispondenza non inoltrata tra il 7 maggio 2023 e il 7 agosto 2023, e, in subordine, l’annullamento del decreto emesso dalla Corte d’appello di Torino in data 7 agosto 2023, per violazione dell’art. 18 ter comma 1 ord. pen., oltre che per violazione dell’art. 41 bis ord. pen. e 3 della Cost.
In particolare, in sede di reclamo, NOME si doleva del fatto che i Giudici torinesi avessero, il 7 febbraio 2023, disposto la proroga, ex art. 18 ter comma 1 ord. pen., del visto di censura sulla corrispondenza aAVV_NOTAIOato dal Magistrato di sorveglianza di Sassari, per la durata di mesi 6, anziché di mesi 3 come testualmente previsto dalla norma; analogamente censurava, sotto lo stesso profilo, il decreto emesso dalla Corte torinese il 7 agosto 2023 che, pur costituendo espressamente una proroga del precedente provvedimento, aveva una durata di 6 mesi.
Censurava altresì nel merito le limitazioni imposte con i citati decreti nella parte in cui veniva limitata la corrispondenza epistolare telegrafica tra COGNOME e altri detenuti internati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., con esclusione degli stretti congiunti, e in ordine al divieto di acquisto e ricezione di giornali di stampa locale, non riconducibili a testate nazionali.
Il Tribunale di Torino, a fondamento del provvedimento reiettivo, osservava come il decreto emesso dalla Corte di assise di appello in data 1 agosto 2023, al pari di quello precedente datato 7 febbraio 2023, costituiva (non una proroga ma) un provvedimento applicativo delle limitazioni alla corrispondenza e del visto di controllo, contenendone tutti gli elementi essenziali, ivi compresa la motivazione delle ragioni poste a suo sostegno, di talché era corretta la durata delle limitazioni di mesi 6; la terminologia utilizzata nel decreto 1 agosto 2023, ed in particolare l’utilizzo del termine “proroga” nella parte dispositiva, doveva ritenersi utilizzata quale mero riferimento temporale determiNOME dalla scadenza ormai prossima della durata del precedente provvedimento. Quanto alle limitazioni contenute nei decreti, rilevava il Tribunale come il divieto di lettura di giornali locali determinasse una compressione del diritto di informazione del detenuto non di carattere assoluto e totalmente impeditivo del suo diritto di informarsi; la lamentata differenziazione di trattamento tra i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. non costituiva, secondo il Tribunale, motivo di illegittimità del provvedimento, poiché la posizione di ogni detenuto deve essere valutata in modo personalizzato, considerando le specifiche caratteristiche di ciascuno con riguardo alle cautele da assumere a norma 2 GLYPH
dell’art. 18 ter ord. pen.; nel caso di specie l’imposizione delle restrizioni disposte nei confronti del COGNOME risultava congruamente motivata nei citati decreti con la necessità di evitare lo scambio di informazione con altri soggetti facenti parte di un’associazione terroristica.
NOME propone, tramite i propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 18 ter ord. pen.
Osserva in particolare il ricorrente come, ponendo come premessa (non contestata) che il provvedimento del 07/02/2023 fosse un autonomo provvedimento, il Tribunale ha allora eluso, in violazione di legge, il disposto dell’art. 18 ter, comma 1, ord. pen. affermando che il provvedimento del 7 agosto 2023 non fosse una proroga del precedente provvedimento, tenuto conto di quanto espressamente scritto dalla Corte d’appello di Torino.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in riferimento al diritto vivente inerente al combiNOME disposto degli artt. 15 Cost., 18 ter e 41 bis ord. Pen.; nonché violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.
Il Tribunale ha reso una motivazione inconferente, in quanto tale apparente, rispetto alla censura inerente)alimitazione, contenuta nel decreto 7 agosto 2023, della corrispondenza epistolare telegrafica tra COGNOME ed altri detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41 bis pen., con esclusione degli stretti congiunti. La difesa, richiamati i principi già sanciti da questa Corte di legittimità – per cui i diritti primar di rango costituzionale non possono essere elisi o eliminati in via preventiva, generale ed astratta, in ragione della mera appartenenza ad una determinata tipologia di indagati o condannati -, si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso totalmente di effettuare concreti riferimenti alla posizione del COGNOME, ricorrendo esclusivamente ad una stereotipata dicitura normativa avulsa dal caso concreto.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo proposto, dovendosi respingere nel resto.
L’art. 18-ter, comma 1, prevede che «limitazioni e controlli della corrispondenza» possano essere disposti per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi.
Nel caso che ci occupa, nei confronti del COGNOME veniva emesso un provvedimento in data 07/02/2023 della Corte di Assise di appello di Torino con il quale si disponeva il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ed il divieto di acquisto e ricezione di giornali non riconducibili a testate nazionali; l’impugNOME provvedimento, emesso il 01/08/2023 dalla Corte d’appello di Torino, disponeva la «proroga» del visto di controllo sulla corrispondenza epistolare del detenuto NOME COGNOME, in entrata e in uscita, e del divieto di acquisto e ricezione di giornali della stampa locale e di plichi e manoscritti che pervengano via posta o dai colloqui sino al 7 febbraio 2024.
È evidente la manifesta illogicità del provvedimento che, se da intendersi quale proroga, come dalla stessa autorità emittente qualificata, non poteva che avere una durata di tre mesi; il termine semestrale riportato dal provvedimento quale termine di operatività delle limitazioni imposte al detenuto 9drebbe potuto essere oggetto solo di un nuovo provvedimento limitativo, e non di una proroga del precedente.
Ebbene, ritiene il Collegio che l’analisi del provvedimento impugNOME non consenta di poterlo qualificare nuovo provvedimento, avendo lo stesso chiara ed inequivocabile natura di proroga del precedente.
Ciò si desume con chiarezza sia dal preambolo posto dai Giudici nel citato decreto (ove è dato leggere «vista la richiesta, trasmessa dal direttore della Casa RAGIONE_SOCIALE Sassari in data 31/07/2023 (prot. NUMERO_DOCUMENTO), di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e partenza, anche quella fra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. Pen, nonché di proroga delle limitazioni nella ricezione di giornali o notizie riportanti la cronaca della zona di provenienza ovvero della stampa locale, compresi i plichi manoscritti che pervengano via posta o dai colloqui, trattandosi di detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis ord. Pen;’ che il provvedimento autorizzativo è stata emesso in data 07/02/2023 ed è in scadenza il 07/08/2023»), sia dalla parte dispositiva del provvedimento ove viene esplicitato darsi luogo alla “proroga” del visto di controllo.
In conclusione, la contiguità temporale fra il primo (del 07/02/2023) e il secondo provvedimento (del 01/08/2023); il riferimento, in quest’ultimo, alla richiesta di proroga proveniente dalla Casa RAGIONE_SOCIALE di Sassari di un visto oggetto
di provvedimento autorizzativo del 07/02/2023; il riferimento, sempre nel secondo provvedimento, alla scadenza di quello autorizzatorio (originario) in data 07/08/2023; l’espressa indicazione, nel dispositivo del secondo provvedimento, della natura di proroga ad esso propria, costituiscono indicatori convergenti rispetto alla natura del provvedimento 01/08/2023 quale proroga del precedente provvedimento, e non di un nuovo provvedimento autorizzatorio, che sarebbe potuto scaturire, semmai, da una nuova richiesta e non da una richiesta di proroga di un provvedimento precedente, come è accaduto nel caso di specie.
Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla durata della proroga, con indicazione del termine finale del visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e partenza, nonché di proroga delle limitazioni nella ricezione di giornali o notizie riportanti la cronaca della zona di provenienza ovvero della stampa locale, compresi i plichi manoscritti che pervengano via posta o dai colloqui, al 7 novembre 2023.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. L’art. 18-ter, comma 1, ord. pen. stabilisce che, per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possano essere tra l’altro disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, limitazioni alla corrispondenza. Detta norma, per altro, va necessariamente coordinata con quella di cui all’art. 41-bis, ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto in regime differenziato – quale il ricorrente -, prevede espressamente, al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale esterna.
L’adozione del visto di controllo sulla corrispondenza, nei confronti dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen., è dunque oggetto di una esplicita previsione di legge, che, facendo salva la riserva di giurisdizione, individua ulteriormente, e circoscrive, l’esercizio del controllo nei presupposti, nella durata e nella finalità di tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, risultando così conforme agli artt. 15 Cost. e 8 CEDU (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226629-01).
L’ordinanza impugnata, conforme ai principi di diritto sopra enunciati, motiva in modo congruo e non manifestamente illogico, e perciò insindacabile in sede di legittimità, sulle ragioni giustificative delle restrizioni imposte osservando come le esigenze di sicurezza pubblica alla base del provvedimento limitativo della corrispondenza fossero desumibili, innanzitutto, dalle imputazioni per le quali il COGNOME è condanNOME in via definitiva, con la conseguente necessità di impedire che
la corrispondenza in entrata o in uscita e la consultazione della stampa locale potessero fungere da canale di collegamento con l’esterno e rendere possibile lo scambio di informazioni con i componenti dell’associazione con finalità di terrorismo denominata RAGIONE_SOCIALE a cui il COGNOME appartiene e di cui è addirittura considerato l’ideologo.
Le censure del ricorrente appaiono palesemente inidonee a superare la corrispondente logica, e ponderata, valutazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla durata della proroga, con indicazione del termine finale della stessa al 7 novembre 2023. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 09/02/2024