Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1608 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1608 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 04/12/2025 del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE prorogava per il periodo di ulteriori mesi tre a decorrere dal 9 dicembre 2025 il trattenimento diXXXXXXXXXXXXXpresso il RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza del Giudice di pace, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, la nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Eccepisce il ricorrente la nullità del provvedimento avendo il Giudice di pace fondato la proroga su un presunto ‘elemento nuovo’ consistente in un contrasto tra una nota del Consolato tunisino di Palermo del 17 settembre 2025 e una precedente ‘identificazione’ del Consolato tunisino di Genova, contrasto che renderebbe ‘indispensabile attendere l’esito dei chiarimenti’.
Evidenzia il ricorrente che la identificazione del Consolato di Genova risale al 2017, che le Autorità consolari tunisine non hanno piø risposto e che le Autorità consolari marocchine non hanno mai risposto alle richieste inviate dalla RAGIONE_SOCIALE, circostanze queste da cui si evince una assenza di collaborazione ed una impossibilità ad addivenire ad una identificazione del ricorrente.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Com’Ł noto, l’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nel disciplinare la proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, individua due possibili presupposti: a) «gravi difficoltà» nell’accertamento RAGIONE_SOCIALEa identità e nazionalità, in
presenza RAGIONE_SOCIALEe quali sono consentite proroghe successive alla prima «qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione»; b) la necessità «di organizzare le operazioni di rimpatrio» (Sez. 1, Sentenza n. 16364 del 28/04/2025 Cc.(dep. 30/04/2025) Rv. 287885 – 01).
Questa Corte ha già chiarito che «in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina piø rigorosa per la concessione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una piø stretta osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost., essendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatri» (Cass. civ., Sez. 1 del 23/09/2021, Rv. 662481 – 01) e che «In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative RAGIONE_SOCIALE‘autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poichØ la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione Ł garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione per relationem , pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.» (Cass. civ., Sez. 6, n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963).
Si Ł, pertanto, precisato che «in tema di trattenimento del cittadino straniero presso un RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui Ł tenuto il giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida varia a seconda che si tratti RAGIONE_SOCIALEa prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni che giustificano la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all’amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un’identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo» (Cass. civ., Sez. 1, 08/01/2025, n. 370, Rv. 673833 – 01).
Da ultimo, in Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 – 01 si Ł ribadito il principio secondo cui «con riguardo alla decisione sulla convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di cui all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, e in particolare deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento, già ritenuto necessario, tale sia ancora, e quali prospettive i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine possono offrire rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, tenendo altresì conto RAGIONE_SOCIALEe condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro i quali le proroghe possono essere concesse e conseguentemente i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti», con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonchØ la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (fra molte, si veda Cass. civ., Sez. 1, 28/02/2019, n. 6064, Rv. 653101 01).
3. Applicati detti principi al caso di specie, osserva il Collegio che il provvedimento del Giudice di pace non indica – avuto riguardo alla situazione di fatto sintetizzata in premessa del presente provvedimento- sulla scorta di quali elementi risultino ancora possibile
l’identificazione del ricorrente e il suo rimpatrio, nØ dà atto di una qualche ulteriore attività svolta ai fini RAGIONE_SOCIALE‘identificazione, successivamente alla precedente proroga, considerato che la nota del Consolato tunisino di Palermo Ł datata 17 settembre 2025. In altri termini, il decreto impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine alle ragioni per le quali l’ulteriore proroga del trattenimento sia stata ritenuta giustificata e, conseguentemente, Ł assolutamente carente di una motivazione che attesti l’avvenuto doveroso controllo giurisdizionale, demandato al giudice nel procedimento promosso con la richiesta di convalida RAGIONE_SOCIALEa disposta proroga del trattenimento. E, poichØ non può considerarsi valida una motivazione che sia totalmente manchevole di un’indicazione di ragionata condivisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni che hanno indotto il Questore a disporre la proroga (si veda anche Cass. civ., Sez. 6, n. 610 del 10/01/2022, Rv. 663963 – 01), la decisione deve essere annullata con rinvio, fermi gli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘Autorità amministrativa di valutare l’attuale perdurante sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni del trattenimento.
4. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di caltanissetta.
Così Ł deciso, 09/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.