Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 2 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 18/10/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell’art. 41bis ord. pen., come modificato da legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell’applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale;
Ritenuto che le censure sono state articolate in unico motivo ai sensi dell’ar 606 lett. b) ed e) e lamentano la violazione dell’art. 41bis ord. pen. per l’ome valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale e p la contraddittorietà della motivazione, censurando in particolare il mancato esame del periodo ininterrotto di detenzione, la collaborazione della giustizia di altri sodali e lo smantellamento del clan RAGIONE_SOCIALE (di cui faceva parte), la ritenut inattendibilità delle dichiarazioni dello stesso COGNOME, divenuto collaboratore giustizia, a carico di COGNOME e l’archiviazione di un procedimento a suo carico n quale si ipotizzava il perdurare dei suoi contatti con i sodali; nella sosta pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che tutti questi elementi son citati e valutati nel provvedimento;
che ai sensi dell’art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimit non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvediment dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzional tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» ( 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01);
che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cu all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’att capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori dell permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912);
sicchè, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca e sull’assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga;
che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione, ancora composta da soggetti legati a COGNOME, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Py esiderte
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Conigliere estensore