Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24121 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE DI PACE di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2023 il Giudice di Pace di Como ha ritenuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per la contravvenzione consistita nell’avere fatto ingresso nel territorio dello Stato ed essersi ivi trattenuto in violazione della disciplina sull’ingresso e il soggiorno di cittadini extracomunitari, accertata a Como il 13 maggio 2021.
Nella incontestata ricostruzione del fatto risulta che l’imputato è stato sottoposto a controllo da agenti della Questura di Como nella data indicata ed è risultato titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 3 gennaio 2021.
Dai rilievi successivamente effettuati, è risultato essere stato già fotosegnalato dal 2016 con altri alias.
E’ stato, pertanto, ritenuto responsabile del reato a lui ascritto e condannato alla pena di 10.000 euro di ammenda ala luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. senza la concessione delle attenuanti generiche.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge, con specifico riguardo alla norma incriminatrice e agli artt. 2, comma 2, dl. 30 aprile 2021, n. 56, 3 bis, comma 3, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, 103 dl. 17 marzo 2020, n. 18 che, nel periodo di emergenza pandemica da Covid-19, avevano disposto la proroga, fino al 31 luglio 2021, dei permessi di soggiorno, oltre che dell’art. 1, comma 2, legge 17 giugno 2021, n. 87 che, nell’abrogare il d.l. n. 56 del 2021, ne aveva fatto salvi gli effetti prodotti.
Alla luce delle disposizioni indicate, COGNOME, alla data del 13 maggio 2021, era titolare di un valido permesso di soggiorno, nonostante la diversa scadenza riportata sul documento.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche rispetto alle quali la motivazione della sentenza impugnata doveva ritenersi inesistente o meramente apparente.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso.
In effetti, alla data dell’accertamento della contravvenzione, ossia al 13 maggio 2021, l’imputato era titolare di valido permesso di soggiorno, come evidenziato anche dal AVV_NOTAIO generale nella requisitoria scritta.
Pacifico, infatti, che il permesso di soggiorno del quale NOME era titolare era scaduto il 3 gennaio 2021.
Per effetto dell’emergenza pandemica da Covid-19, i permessi di soggiorno sono stati oggetto di proroghe per effetto di diverse previsioni normative.
Una prima proroga è intervenuta con l’art. 103, comma 2 quater, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha stabilito che «i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020».
In seguito l’art. 3 bis, comma 3, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato da d.l. 30 aprile 2021, n. 56 ha previsto che «i permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al (31 luglio 2021), conservano la loro validità fino alla medesima data» e che «nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».
Infine, l’art. 1, comma 2, legge 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto che “il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridic sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021”.
Pertanto, dall’insieme delle disposizioni riportate, emerge che, alla data del 13 maggio 2021, il permesso di soggiorno del quale era titolare il ricorrente era ancora in corso di validità, con conseguente fondatezza del relativo motivo di ricorso ed assorbimento di ogni ulteriore questione posta con il secondo motivo.
ulteriori accertamenti di fatto. 3. Da quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. non essendo necessari
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 19/04/2024 Il Cons’glierelestensore COGNOME Il Presidente