Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3398 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3398 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 07/06/2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza; udito il difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo dello scorso 7 giugno, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso con altre persone, detenuto oltre 800 grammi di eroina e circa 1,2 kg. di cocaina, contribuendo alla formazione della provvista finanziaria occorsa per il relativo acquisto.
Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Il primo consiste nell’inutilizzabilità delle conversazioni successive al 20 marzo 2019, sulle quali si fonda in via esclusiva il giudizio dì gravità indiziaria, poiché intercettate in virtù di un decreto di proroga illegittimo, in quanto motivato per relationem ad una nota di polizia giudiziaria pedissequamente reiterativa di quella del 22 gennaio precedente, posta a fondamento dell’originario provvedimento autorizzativo.
Alla relativa eccezione, i giudici del riesame hanno risposto che la legittimità della proroga dell’autorizzazione alle intercettazioni non richiede inderogabilmente l’emersione, da quelle già eseguite, di elementi di rilievo investigativo ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento dell’originario provvedimento autorizzativo, altresì ritenendo che, nello specifico, la proroga si giustificasse in ragione della natura permanente del delitto oggetto d’indagine e della rilevanza investigativa delle intercettazioni precedentemente svolte.
Obietta il ricorrente che la motivazione del decreto è sostanzialmente apparente, avendo ritenuto confermato il quadro indiziario iniziale soltanto mediante il riferimento ad una nota di polizia che nulla aggiungeva, però, rispetto a quella precedente. Aggiunge, inoltre, che la disciplina delle intercettazioni, con riferimento ai presupposti indiziari, non distingue tra reati permanenti e non, come pure tra minore o maggiore rilievo investigativo degli elementi acquisiti con le intercettazioni già eseguite: diversamente, le intercettazioni diverrebbero suscettibili di protrarsi sine die, con evidente elusione della normativa in materia, invece di stretta interpretazione, come raccomandato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 30347 del 2007, ricorrente COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce essenzialmente la contraddittorietà intrinseca della motivazione, nella parte in cui il pericolo di reiterazione è stato ravvisato anche in ragione degli allarmanti contatti dell’indagato con esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, dopo che la stessa ordinanza ha escluso l’ipotizzata aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., proprio per la non riferibilità del reato all’associazione mafiosa. In tal modo – si sostiene – i Tribunale si è ripiegato sulle valutazioni del primo giudice, che però si fondavano sulla presunzione cautelare derivante dall’aggravante poi esclusa, ed ha invece omesso di considerare elementi di segno opposto, quali il breve periodo interessato dai fatti (19 – 25 marzo 2019) ed il lungo tempo intermedio rispetto alla misura cautelare, intervenuta oltre tre anni dopo, senza alcuna condotta meritevole di censura.
Sulla base dei medesimi elementi, oltre che del più blando trattamento riservato ad altro correo in identica posizione, il ricorrente contesta, infine, l scelta della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
L’art. 13, comma 2, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, così come, del resto, la norma AVV_NOTAIO prevista dall’art. 267, comma 3, cod. proc. pen., non subordina necessariamente la possibilità di disporre la proroga di un’intercettazione all’emersione, dalle conversazioni già captate, dì ulteriori dati indizianti, né, più in AVV_NOTAIO, di un aliquid novi.
Quelle disposizioni di legge, infatti, si limitano a richiedere solamente che «permangano i presupposti» legittimanti il ricorso all’intercettazione: ovvero – nel caso, come quello in rassegna, di reati di criminalità organizzata – indizi “sufficienti e “necessità” investigativa.
Quest’ultima, in particolare, è inevitabilmente collegata non solo alla tipologia dei reati, ma soprattutto, ed indipendentemente da questa, alle peculiarità del quadro indiziario sotteso al provvedimento originario, ben potendo perciò persistere pur in assenza di sopravvenienze utili alle indagini dalle intercettazioni già disposte ed eseguite (si pensi, solo per esemplificare, ad un’ipotesi di intercettazione disposta in relazione ad un delitto di corruzione per una gara d’appalto certamente oggetto di mercimonio, tuttavia destinata a svolgersi oltre il termine di durata dell’originaria autorizzazione, durante il quale non siano stati registrati contatti tra i possibili interessati: è incontestabile, infatti, che, i simile ipotesi, la necessità di un tale strumento investigativo permanga oltre quel termine).
Sarebbe sufficiente rilevare, allora, che, nel caso di specie, il ricorso è rimasto silente sul punto, non avendo spiegato perché le necessità investigative potessero intendersi esaurite con il decorso del termine dell’iniziale autorizzazione; ma a tanto deve aggiungersi che la persistenza delle stesse, anzi, ha trovato la sua più valida conferma nel fatto che il 21 marzo 2019, ovvero giust’appunto il giorno successivo al decreto di proroga, sono cominciati i contatti tra gli indagati per la cessione della droga, avvenuta il 25 marzo, il cui sequestro si è reso possibile proprio grazie alle intercettazioni delle conversazioni tra costoro.
Inammissibile, poi, è il secondo motivo, in tutte le sue articolazioni.
2.1. La censura di contraddittorietà intrinseca della motivazione è manifestamente infondata.
Il Tribunale del riesame, infatti, non ha escluso l’esistenza di contatti tra l’indagato ed individui organicamente inseriti nell’organizzazione mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“, ma ha affermato, piuttosto, che, nonostante tali relazioni, non potesse
ritenersi accertato che la transazione illegale di che trattasi fosse stata realizzata nell’interesse di quell’associazione.
2.2. Riguardo al tema del cd. “tempo silente”, quello, cioè, intercorso senza ragioni di censura tra il reato e l’applicazione della misura cautelare, va osservato
anzitutto che la questione non è stata posta dall’indagato al Tribunale del riesame, né con l’istanza, né con la memoria depositata alla relativa udienza: egli non può
dunque dolersi, in questa sede, di un difetto di motivazione su tale specifico profilo.
Quanto, poi, alla consistenza della doglianza, non può che rilevarsene l’aspecificità, non avendo il ricorso allegato alcun elemento capace di contrastare
efficacemente l’obiettiva valenza prognostica negativa degli elementi valorizzati dal Tribunale: elevata gravità del reato, per titolo, modalità e circostanze, e
relazioni personali dell’indagato con individui operanti in àmbiti mafiosi.
2.3. Egualmente generica, ma ancor prima manifestamente infondata, è infine la doglianza in tema di parità di trattamento tra indagati: non soltanto perché, in
via AVV_NOTAIO, a tale profilo non è assegnato alcun rilievo normativo nella materia delle misure cautelari; ma altresì perché, nel caso concreto, il ricorso non spiega
in alcun modo perché la posizione del NOME debba considerarsi identica a quella dell’altro indagato in comparazione, non illustrando le motivazioni poste a base del diverso trattamento riservato a quest’ultimo e non potendo ovviamente reputarsi sufficiente la semplice identità dell’incolpazione (senza considerare, ad esempio, la diversità dei ruoli od il differente vissuto di ciascuno).
Per il resto, il motivo in punto di scelta della misura si risolve in censure di puro fatto, che non possono trovare ingresso in questa sede.
L’impugnazione, in conclusione, dev’essere respinta, con obbligatoria condanna del proponente a sostenerne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 15 dicembre 2022.